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Contratto influencer: tutela il creator senza rischi - Studio Legale MP - Verona

"Il diritto non è un meccanismo automatico: è un'arte che richiede sapienza, e la sapienza è nell'interpretare prima di firmare." Questa riflessione di Luigi Ferrajoli — giurista tra i più acuti del diritto contemporaneo — coglie esattamente il problema che ogni influencer e content creator si trova davanti quando riceve un contratto da un brand o da un'agenzia di talent: un documento redatto da uffici legali altrui, da firmare in fretta, spesso senza leggerne le implicazioni. Il risultato può essere la perdita del controllo sui propri contenuti, obblighi di esclusiva soffocanti, o — peggio — la risoluzione unilaterale del contratto senza alcun compenso.

Il contratto influencer è oggi uno degli strumenti giuridici più sottovalutati nella prassi dello spettacolo e della comunicazione digitale. Eppure il contesto normativo è cambiato radicalmente: il 16 marzo 2026, AGCOM ha pubblicato le FAQ che traducono le Linee Guida e il Codice di Condotta in indicazioni applicative concrete, e le sanzioni sono diventate applicabili dal 1° aprile 2026, dopo un periodo in cui l'Autorità si era limitata ad attività di monitoraggio e moral suasion. Chi non ha ancora letto il proprio contratto alla luce di queste regole, è in ritardo.

La morals clause: strumento a doppio taglio

La clausola morale — o morals clause — è la previsione contrattuale più discussa nei rapporti tra brand e creator. Viene spesso presentata come un elemento a tutela dell'azienda, e in effetti lo è: conferisce al brand il diritto unilaterale di risolvere il contratto con effetto immediato e senza dover corrispondere penali o compensi residui, qualora l'influencer ponga in essere condotte che ledono gravemente l'immagine dello sponsor — condanne penali, scandali, dichiarazioni discriminatorie o qualsiasi condotta contraria ai valori etici esplicitati nel contratto.

Fin qui, nulla di sorprendente. Ciò che invece viene quasi sempre taciuto — e che rappresenta il vero rischio per il creator — è l'assenza speculare di una morals clause inversa. Nei contratti negoziati con maggiore equilibrio, è opportuno inserire anche lato creator una clausola che permetta di risolvere il rapporto contrattuale nell'ipotesi in cui sia il brand a porre in essere condotte censurabili, così come il brand prevede analoga clausola per le condotte dell'influencer. Nella prassi, questa simmetria è quasi sempre assente. Il creator si trova quindi vincolato a un brand anche quando questo dovesse essere coinvolto in vicende reputazionalmente lesive — con il rischio di vedere la propria immagine associata a un'azienda in crisi senza poter uscire dal contratto se non pagando una penale.

Influencer e content creator si trovano spesso a negoziare — o più frequentemente a subire — clausole scritte dagli uffici legali di brand e agenzie, con livelli di tutela molto variabili. Il punto critico è strutturale: il contratto viene proposto dal soggetto economicamente più forte, e la velocità con cui le collaborazioni si avviano nel mondo digitale non favorisce una negoziazione attenta. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia — vale anche qui, e chi firma senza leggere non può poi lamentarsi in giudizio di aver subito una clausola vessatoria che aveva accettato.

Il Tribunale di Roma, in una pronuncia che ha attirato l'attenzione della dottrina lavoristica, ha ricondotto il rapporto tra una società e tre influencer allo schema del contratto di agenzia, valorizzando l'elemento della promozione continuativa di prodotti a favore di una zona-pubblico identificabile nel bacino dei follower. Secondo questo orientamento emergente, se la collaborazione si basa su un rapporto stabile finalizzato a promuovere la conclusione di contratti nell'ambito del proprio pubblico di follower, l'influencer può essere considerato agente di commercio — con tutte le tutele che ne conseguono, tra cui il diritto all'indennità di fine rapporto e le norme inderogabili in materia di scioglimento del contratto.

Questa qualificazione ha implicazioni enormi: l'influencer qualificato come agente non può essere privato unilateralmente del compenso, e la morals clause che esclude ogni indennità in caso di risoluzione potrebbe essere giudicata inefficace proprio perché derogatoria rispetto a norme imperative. È un argomento difensivo potente, ancora poco utilizzato nella pratica.

Proprietà dei contenuti e rischio di cessione occulta

Il secondo nodo critico riguarda la proprietà intellettuale sui contenuti prodotti. Il contenuto creato dall'influencer rimane di sua proprietà per questioni legate al diritto d'autore, ma il contratto può sempre includere una clausola che autorizza il brand a riutilizzarlo. Il problema è che nella prassi queste clausole sono spesso formulate in modo generico e senza limiti temporali, geografici o di piattaforma.

Il contratto con un'agenzia di talent può includere esclusiva, percentuali sulle campagne, durata pluriennale, obblighi di presenza a eventi, limitazioni nel promuovere concorrenti — e non sempre è chiaro cosa succede ai contenuti realizzati insieme o chi controlla gli account social in caso di rottura del rapporto. Queste sono le domande che ogni creator dovrebbe porre prima di firmare, e a cui il contratto deve rispondere in modo esplicito.

Un aspetto che gli altri articoli raramente segnalano riguarda il riutilizzo dei contenuti per sistemi di intelligenza artificiale generativa. Una clausola che autorizzi il brand a usare i contenuti "per qualsiasi finalità commerciale" può oggi includere — se non espressamente escluso — l'utilizzo del volto, della voce e dello stile comunicativo del creator come materiale di addestramento per modelli AI, o per la creazione di digital double. Si tratta di un rischio concreto che il contratto deve affrontare con disposizioni ad hoc, distinguendo tra diffusione sui canali del brand, campagne a pagamento e cessioni a terzi.

Sul piano normativo, è influencer chiunque produca contenuti con finalità promozionale, anche senza compenso monetario, e ogni vantaggio ricevuto rende obbligatoria una disclosure chiara e immediata. Questo significa che anche il creator che riceve prodotti in regalo senza un contratto scritto è soggetto agli obblighi di segnalazione — e che il brand che ha "accordato" quell'invio informalmente condivide responsabilità che in molti contratti non vengono affatto disciplinate.

Con la delibera n. 197/25/CONS, AGCOM ha introdotto l'elenco degli "influencer rilevanti", obbligatorio per chi supera determinate soglie di follower o visualizzazioni medie mensili. Le due soglie sono alternative: è sufficiente superarne una su almeno una piattaforma — 500.000 follower oppure 1.000.000 di visualizzazioni medie mensili sui sei mesi precedenti. Chi rientra in queste soglie è soggetto al regime regolatorio più intenso, con obblighi di iscrizione all'elenco AGCOM e applicazione piena del Codice di condotta. Chi non raggiunge le soglie e non è tenuto all'iscrizione non è per ciò libero da vincoli: resta soggetto agli obblighi generali di legge in materia di trasparenza della comunicazione commerciale e di tutela dei minori.

Qui emerge una contraddizione che i contratti tra brand e creator quasi mai affrontano: chi, contrattualmente, è responsabile della disclosure qualora l'influencer non la effettui? Il brand può essere ritenuto corresponsabile? La risposta dipende dal contenuto del contratto — e dall'assenza di una clausola che attribuisca in modo chiaro e verificabile l'obbligo di segnalazione pubblicitaria al creator, con penale in caso di inadempimento. La violazione degli obblighi AGCOM può comportare diffide e sanzioni, e la mancata iscrizione all'elenco pur raggiungendo le soglie non esonera dall'osservanza delle regole.

Sul piano dell'inquadramento contrattuale, influencer e content creator vengono ricondotti dall'INPS, di norma, allo schema del lavoro autonomo, ma l'assenza di una normativa specifica solleva interrogativi significativi in merito alla disciplina applicabile e al corretto inquadramento giuridico e previdenziale. Il diritto del lavoro distingue tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, ma le nuove professioni digitali tendono a collocarsi in un'area intermedia che la giurisprudenza sta progressivamente mappando caso per caso.

Il nodo irrisolto — e questo è il punto che merita attenzione critica — è che le garanzie contrattuali di un creator dipendono interamente dalla qualificazione giuridica del rapporto: se è lavoro autonomo puro, valgono le norme del codice civile sui contratti atipici; se è collaborazione coordinata e continuativa, scattano le tutele previdenziali; se è agenzia, si applica la disciplina inderogabile degli agenti. Il creator che ha firmato senza negoziarla potrebbe trovarsi nella categoria peggiore sul piano delle tutele, pur svolgendo un'attività identica a colleghi meglio tutelati. La soluzione non è aspettare che la giurisprudenza faccia chiarezza caso per caso, ma negoziare contratti chiari prima di iniziare a pubblicare.

Un contratto ben costruito è oggi l'unico strumento che consente al creator di lavorare con tranquillità, sapendo che i propri contenuti restano nella propria sfera, che la morals clause è simmetrica, che la cessione dei diritti è delimitata nel tempo e nello spazio, e che l'adempimento agli obblighi AGCOM è contrattualmente attribuito e presidiato da penali. Il mercato dell'influencer marketing vale, secondo le stime più recenti, circa 370 milioni di euro solo in Italia: in un settore di queste dimensioni, la contrattualistica improvvisata è un lusso che non ci si può permettere.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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