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Se la sua azienda ha ancora in circolazione etichette, brochure o pagine web con scritto "allevato nel rispetto del benessere animale", "cresciuto in libertà" o "standard di benessere garantiti" senza un sistema di certificazione approvato e documentazione tecnica a supporto, da quattro giorni è già esposta. Il 27 settembre 2026 è la data di applicazione delle nuove disposizioni del D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Non è una scadenza futura da segnare in agenda: è già passata. L'AGCM — l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — può aprire un procedimento formale da quel giorno in poi, e le sanzioni partono da 5.000 euro per arrivare fino a 10 milioni.
Nei prossimi 30 giorni, chi non ha già aggiornato le proprie comunicazioni commerciali corre il rischio concreto di ricevere una segnalazione da un concorrente, da un'associazione di consumatori o da un privato cittadino — chiunque abbia interesse può rivolgersi all'AGCM. Il procedimento, una volta aperto, è difficile da fermare e il danno reputazionale si somma a quello economico.
Cos'è l'animalwashing e perché la norma lo colpisce adesso
L'animalwashing — per usare il termine mutuato dal greenwashing, cioè la pratica di attribuire al proprio prodotto qualità ambientali o etiche che non possiede o che non si riesce a dimostrare — fino al 26 settembre 2026 era perseguito dall'AGCM sulla base di orientamenti interpretativi e decisioni caso per caso. Con il D.Lgs. 30/2026 le asserzioni false, ingannevoli o generiche vengono codificate come pratiche commerciali scorrette in senso stretto, con conseguenze sanzionatorie precise: non si tratta più di orientamenti interpretativi, ma di un elenco tassativo di condotte vietate.
Dal 27 settembre 2026, termini generici non supportati da dati verificabili possono determinare sanzioni fino a 10 milioni di euro. Il decreto modifica gli articoli 18, 21, 22, 23, 48 e 49 del Codice del Consumo, ridisegnando l'intera architettura dei claim di sostenibilità. Una delle novità meno commentate riguarda proprio la filiera zootecnica: il decreto introduce definizioni più precise di asserzione ambientale ed etichetta di sostenibilità, e nuove fattispecie di pratica commerciale scorretta legate a claim generici, etichette non certificate e promesse ambientali future. Il claim sul benessere animale — dichiarazione sulla condizione degli animali allevati — rientra in pieno in questa categoria.
Scrivere "allevato con benessere" in etichetta è legale dal 27 settembre?
Non in termini assoluti. Dal 27 settembre 2026 ogni messaggio ambientale o di sostenibilità rivolto ai consumatori da un'impresa italiana deve essere dimostrabile con documentazione tecnica verificabile, altrimenti diventa una pratica commerciale scorretta sanzionabile dall'AGCM. Questo vale anche per i claim sul benessere animale: l'affermazione "allevato nel rispetto del benessere animale" è lecita solo se l'azienda è in grado di dimostrare — con documenti, certificazioni di terza parte o sistemi approvati da autorità pubblica — che quegli standard esistono, sono misurabili e sono stati effettivamente rispettati. Un'autocertificazione interna o una generica policy aziendale non bastano.
La norma colpisce anche le omissioni ingannevoli: se l'etichetta tace su aspetti rilevanti delle condizioni di allevamento che il consumatore ragionevolmente si aspetterebbe di conoscere, anche il silenzio può diventare una condotta scorretta.
Cosa rischia un'azienda zootecnica per animalwashing?
Il profilo sanzionatorio è a doppio binario — amministrativo e penale — e molte aziende stanno considerando solo il primo.
Sul versante amministrativo, l'AGCM può vietare la diffusione o la prosecuzione della pratica e applicare una sanzione da 5 mila a 10 milioni di euro, in base alla gravità e durata della violazione. Per infrazioni transfrontaliere coordinate, la sanzione può raggiungere fino al 4% del fatturato annuo dell'impresa nello Stato membro interessato. Per una cooperativa di medie dimensioni con 15 milioni di fatturato annuo, questo significa un'esposizione potenziale di 600.000 euro — solo per la quota percentuale, prima ancora di considerare il tetto fisso dei 10 milioni.
L'AGCM agisce sia d'ufficio che su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse e può avviare procedimenti d'ufficio o su segnalazione. L'Autorità ha ampi poteri istruttori, avvalendosi anche della Guardia di Finanza: può disporre ispezioni, richiedere documenti, ordinare la cessazione immediata della condotta.
Sul versante penale, il profilo che nessun blog di settore ha ancora affrontato in modo diretto è quello della responsabilità personale del rappresentante legale per frode nell'esercizio del commercio ai sensi dell'art. 515 del codice penale. L'articolo 515 del codice penale punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o una cosa mobile diversa per origine, provenienza o qualità da quella dichiarata o pattuita. Il bene giuridico tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio.
Il profilo penale che nessuno ha ancora collegato al D.Lgs. 30/2026
Il passaggio che merita attenzione è questo: la giurisprudenza ha da tempo incluso tra le condotte rilevanti ai fini dell'art. 515 c.p. anche i messaggi pubblicitari che abbiano preceduto la materiale offerta in vendita dei prodotti, essendo tale pubblicità idonea a trarre in inganno l'acquirente. L'etichetta con il claim "benessere animale garantito" — se non corrisponde alla realtà documentabile degli standard applicati — non è solo una comunicazione scorretta ai sensi del Codice del Consumo: è anche, potenzialmente, un elemento dell'inganno sulla qualità del prodotto che l'acquirente paga a un prezzo più elevato in virtù di quella dichiarazione.
Integra il reato di frode nell'esercizio dell'attività commerciale la condotta del rappresentante legale che venda prodotti con loghi attestanti una composizione difforme da quella reale (Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2022, n. 27190). Più recentemente, in tema di frode nell'esercizio del commercio, integra il reato di cui all'art. 515 cod. pen. la condotta di chi commercializza olio qualificato come extravergine di oliva (Cass. pen., Sez. III, 8 gennaio 2026, n. 488) attraverso un'etichettatura che non corrisponde alle caratteristiche qualitative effettive del prodotto.
Il principio è trasferibile: chi vende carne a prezzo premium dichiarando standard di benessere animale che non sono stati effettivamente rispettati consegna all'acquirente un prodotto qualitativamente diverso da quello dichiarato. L'art. 515 c.p. è un reato procedibile d'ufficio, non essendo richiesta ai fini della perseguibilità la proposizione di una denuncia-querela. La pena prevista è la reclusione fino a due anni o la multa fino a 2.065 euro per i soggetti autori del fatto-reato — ma nel caso di impresa strutturata può aggiungersi la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Un secondo profilo sottovalutato riguarda la legittimazione processuale delle associazioni di consumatori. Qualora una pratica commerciale scorretta integri gli estremi del reato di frode in commercio, è risarcibile il danno non patrimoniale subito dai consumatori lesi da tale pratica (Tribunale di Potenza, 4 novembre 2021, n. 1219). Le associazioni dei consumatori riconosciute possono costituirsi parte civile o agire in via autonoma — e l'entrata in vigore del D.Lgs. 30/2026, con la sua definizione normativa espressa delle condotte vietate, abbassa sensibilmente la soglia di prova necessaria per dimostrare la scorrettezza della condotta.
Come si dimostra che un claim sul benessere animale è veritiero?
Il D.Lgs. 30/2026 non inventa criteri nuovi: li rende tassativi. Un claim sul benessere animale è difendibile se l'azienda può produrre: (a) una certificazione rilasciata da un organismo terzo accreditato o da un sistema riconosciuto da autorità pubblica; (b) documentazione tecnica interna — registri veterinari, protocolli di allevamento, report di audit — che consenta a chiunque di verificare la corrispondenza tra la dichiarazione e la realtà; (c) indicazione precisa dello specifico aspetto a cui si riferisce il claim, senza generalizzazioni. Non basta scrivere "benessere garantito": occorre specificare cosa si intende, su quale base lo si afferma e chi può confermarlo.
È vietato presentare come tratto di sostenibilità un requisito già imposto dalla normativa a tutti i prodotti di quella categoria: ad esempio, i cosmetici "non testati sugli animali" — requisito già obbligatorio per legge — non possono essere usati come caratteristica differenziante. Lo stesso principio si applica all'allevamento: se uno standard di benessere è già imposto dalla legge per quella specie o tipologia produttiva, esibire il rispetto di quel requisito come valore aggiunto è una pratica vietata.
Il brocardo summum ius summa iniuria — il diritto applicato alla lettera può produrre la massima ingiustizia — qui vale in senso inverso: è l'applicazione solo formale della norma, senza sostanza documentale, a produrre l'illecito.
Come scriveva Martha Nussbaum in L'intelligenza delle emozioni, le aspettative che gli esseri umani ripongono nel contratto morale con chi li nutre non sono separabili dalla domanda su come sono stati trattati gli esseri che diventano cibo: il consumatore che paga di più per un prodotto "etico" non compra solo un alimento, compra una promessa. Quando quella promessa è vuota, il danno non è solo economico.
Nota di pratica
Nelle situazioni che seguiamo, l'errore più frequente non è la malafede: è la convinzione che un'attestazione interna, firmata dal veterinario aziendale o dall'agronomo di fiducia, equivalga a una certificazione terza. Non è così. La certificazione rilevante ai fini del D.Lgs. 30/2026 deve provenire da un sistema riconosciuto — o stabilito da un'autorità pubblica o da un organismo di certificazione accreditato. Una dichiarazione di conformità a protocolli interni, per quanto dettagliata, non è sufficiente a difendere il claim davanti all'AGCM. Il momento in cui questo si scopre è tipicamente durante l'istruttoria, quando i termini per rimediare sono già stretti.
Domande frequenti
Dal 27 settembre 2026 posso ancora usare la dicitura "benessere animale garantito" in etichetta?
Sì, ma solo se la sua azienda dispone di documentazione tecnica verificabile — registri veterinari, protocolli di allevamento, audit di terza parte — e di una certificazione rilasciata da sistema riconosciuto da autorità pubblica o organismo accreditato. Se non ha nessuno di questi elementi, la dicitura configura una pratica commerciale scorretta sanzionabile dall'AGCM dal 27 settembre 2026. La prima cosa da fare è una verifica interna dell'intero materiale promozionale: etichette, sito web, brochure, post sui social.
Il mio fornitore ha scritto "benessere garantito" nella sua scheda tecnica: ne rispondo anch'io?
Dipende. Se ha inserito quella dichiarazione nei propri materiali commerciali o l'ha riportata in etichetta sul prodotto finale, potrebbe essere esposta anche lei come operatore della filiera. La responsabilità per pratiche commerciali scorrette non si ferma al produttore primario: coinvolge chiunque abbia contribuito alla diffusione del messaggio ingannevole verso il consumatore finale. Vale la pena verificare i contratti con i fornitori e le dichiarazioni che questi rilasciano, perché potrebbero aver dato origine a un'esposizione che lei non ha percepito come propria.
L'AGCM può davvero avviare un procedimento senza una denuncia formale?
Sì. L'AGCM agisce sia d'ufficio — cioè di sua iniziativa, anche a seguito di monitoraggio del mercato — sia su segnalazione di qualsiasi soggetto o organizzazione interessata: concorrenti, associazioni di consumatori, singoli cittadini. Non è necessaria una denuncia formale in senso penale. Una volta aperto il procedimento istruttorio, l'azienda ha tempi stretti per fornire i propri elementi difensivi. Per questo la verifica preventiva delle comunicazioni commerciali è molto più conveniente di una difesa a posteriori.
Redazione - Staff Studio Legale MP