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Una donna sposa un vedovo. Il figlio di lui ha cinque anni, cresce nella nuova famiglia, la chiama mamma. Quando diventa adulto, lei vuole adottarlo. Ma la differenza d'età tra i due è di diciassette anni e tre mesi, nove mesi in meno del minimo legale. Il Tribunale di Firenze non può pronunciare l'adozione, e solleva la questione davanti alla Corte Costituzionale. È da questo caso concreto, apparentemente marginale, che nasce una delle pronunce più significative degli ultimi anni in materia di filiazione adottiva.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 5 del 18 gennaio 2024 (Pres. Barbera), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo minimo di diciotto anni di età tra adottante e adottando. La rigidità assoluta della norma, ha stabilito la Consulta, «si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi», sacrificando il diritto costituzionale all'identità personale senza una giustificazione compensativa adeguata.
Non si tratta di un'apertura illimitata: il giudice non è libero di ignorare la regola generale, ma può discostarsene valutando caso per caso se lo scostamento sia esiguo e se esistano motivi meritevoli. Come precisa la Corte, la nozione di esiguità è una clausola generale che «richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato». In altri termini: dodici mesi in meno del limite legale potranno valutarsi diversamente a seconda che l'adottato abbia venti anni o cinquanta.
Il requisito nascosto: il legame parafamiliare come vera condizione sostanziale
Mentre la sentenza del Giudice delle leggi allenta un vincolo formale, la Cassazione, sul fronte dei requisiti sostanziali, ha imboccato la direzione opposta. Con ordinanza n. 29684 del 19 novembre 2024, la Corte di Cassazione, Sez. I civile, ha stabilito che l'adozione di un maggiorenne non può essere giustificata esclusivamente sulla base di un legame di amicizia, anche se protratto nel tempo, senza la dimostrazione di «un'effettiva e consolidata frequentazione quotidiana e un rapporto affettivo e accuditivo ultratrentennale» che sia rappresentativo di «una configurazione familiare o parafamiliare giuridicamente rilevante».
Il principio è netto: non basta volersi bene. Il legame deve avere la consistenza, la quotidianità, la struttura di una relazione genitore-figlio, anche senza il vincolo biologico. L'adozione del maggiorenne, ricorda la Cassazione, «pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società», non può prescindere dal rispetto delle condizioni di legge, «dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento».
Questa pronuncia chiarisce un punto che troppo spesso viene sottovalutato nella consulenza pratica: il tribunale non si limita a verificare i requisiti formali dell'art. 291 c.c. Il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 312 c.c., a valutare se l'adozione sia effettivamente conveniente per l'adottando, il che implica un'indagine sostanziale sul tipo e sulla qualità del legame. Non è un controllo burocratico: è un giudizio di merito sulla realtà della relazione.
La stessa linea era già stata tracciata dalla Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 7667 del 3 aprile 2020, che aveva affermato come il giudice, nell'applicare la norma sul divario minimo d'età, debba procedere a un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 291 c.c., alla luce dell'art. 30 Cost. e dell'art. 8 CEDU, tutelando i legami familiari di fatto già consolidati. Il caso riguardava un uomo che voleva adottare la figlia maggiorenne della propria convivente, rimasta orfana di padre all'età di sei anni e da lui cresciuta come figlia: la Suprema Corte aveva ritenuto che simili situazioni, radicate e genuine, meritassero tutela giuridica indipendentemente da una rigida applicazione del divario anagrafico.
Cosa dimostrare al tribunale: gli errori più frequenti nei ricorsi per adozione di maggiorenne
L'evoluzione giurisprudenziale appena descritta produce conseguenze pratiche molto concrete. Il primo errore, che si riscontra con frequenza nei ricorsi presentati senza adeguata assistenza legale, è quello di limitarsi a documentare i requisiti formali — età, assenza di discendenti, stato civile — trascurando la ricostruzione della storia del legame. Il tribunale si aspetta prove della convivenza, della frequentazione stabile, del ruolo assunto nel tempo dall'adottante nella vita dell'adottando: fotografie, attestazioni di terzi, comunicazioni, certificati di residenza storica, atti medici e di cura.
Il secondo errore riguarda la gestione degli assensi. L'art. 297 c.c. richiede l'assenso dei genitori dell'adottando, del coniuge dell'adottante e dell'adottando se non separati, e dei figli maggiorenni dell'adottante. Se uno di questi assensi viene negato, non si determina automaticamente il rigetto del ricorso: il tribunale può pronunciare ugualmente l'adozione qualora ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. È però fondamentale che il ricorso anticipi questa eventualità con argomentazioni specifiche, invece di lasciare che un diniego sopraggiunto in udienza blocchi l'intero procedimento.
Il terzo profilo critico riguarda le ricadute sul cognome e sulla successione. Adoptio enim naturam imitatur: l'adozione imita la natura, e per questa ragione le sue conseguenze giuridiche non sono trascurabili. L'adottato aggiunge al proprio cognome quello dell'adottante, che viene anteposto. Acquista i diritti successori nei confronti dell'adottante come un figlio. Ma — e questo è un elemento che spesso sorprende — l'adottante non acquista alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato. Il rapporto con la famiglia di origine dell'adottato, inoltre, rimane integro: l'adozione del maggiorenne non interrompe quei legami, né produce effetti verso i parenti dell'adottante.
Va considerata anche la questione, del tutto trascurata nella pratica, della revoca. L'adozione del maggiorenne può essere revocata, ma solo per fatti tassativi e particolarmente gravi sopravvenuti alla pronuncia: l'indegnità dell'adottato o dell'adottante, i delitti di sangue, le condotte punite con pena detentiva non inferiore a tre anni commesse all'interno del nucleo familiare adottivo. La revoca non ha effetto retroattivo, ma ha efficacia costitutiva dal passaggio in giudicato.
Vale la pena riflettere su un punto che la letteratura giuridica tende a isolare come tecnico, ma che ha in realtà una valenza profonda. Come osservava il giurista Luigi Ferrajoli nel suo lavoro sui diritti fondamentali, i diritti della persona non sono mere posizioni formali: sono garanzie sostanziali che devono trovare effettiva attuazione nella vita reale degli individui. L'adozione del maggiorenne è, in questo senso, uno strumento di garanzia: permette di dare nome giuridico a relazioni che già esistono, a famiglie che già funzionano. Il rischio che la giurisprudenza vuole scongiurare è l'uso distorto dell'istituto — per fini successori puri, per il conseguimento della cittadinanza, per simulare affetti inesistenti. È un confine sottile, e il ruolo del difensore è esattamente quello di aiutare il tribunale a collocare ogni vicenda concreta dal lato giusto di quel confine.
Redazione - Staff Studio Legale MP