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La scena è frequente negli studi legali di diritto di famiglia: due coniugi, in sede di separazione consensuale, raggiungono un accordo ampio e dettagliato sui rapporti patrimoniali. Tra le clausole compare spesso una rinuncia reciproca a qualsiasi futuro assegno divorzile. Le parti firmano, il giudice omologa, e ciascuno si convinge che la questione economica sia definitivamente chiusa. Anni dopo, quando arriva il divorzio, quella convinzione si scontra con la realtà giuridica — e spesso si frantuma.
La rinuncia all'assegno divorzile pattuita in sede di separazione non vincola il giudice del divorzio. È questo il principio confermato con nettezza dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., con l'ordinanza 24 aprile 2026, n. 10914, che ha rigettato il ricorso di un marito il quale invocava proprio una simile rinuncia per opporsi al riconoscimento dell'assegno all'ex moglie. La vicenda ha offerto alla Corte l'occasione per ribadire un principio consolidato: gli accordi economici conclusi in sede di separazione non possono comportare, né espressamente né implicitamente, una rinuncia preventiva al diritto all'assegno divorzile.
Perché la rinuncia preventiva non funziona: il fondamento normativo
Il punto di partenza è l'art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, che elenca i criteri in base ai quali il giudice del divorzio determina se riconoscere l'assegno e in quale misura: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo di ciascuno alla conduzione familiare, reddito di entrambi, durata del matrimonio. Secondo i giudici di legittimità, il diritto all'assegno divorzile deve essere oggetto di autonoma valutazione al momento dello scioglimento del matrimonio, sulla base dei criteri previsti dall'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, non potendo ritenersi definitivamente escluso da precedenti pattuizioni tra le parti.
La ragione è strutturale, non formale. La separazione e il divorzio sono due istituti distinti, che producono effetti giuridici diversi e operano in momenti diversi della vita dei coniugi. Lo status di "coniuge separato" cessa quando la coppia divorzia e sorge quello di "ex coniuge divorziato": tutti i diritti che trovavano fonte nel provvedimento che disciplinava la separazione si estinguono con il divorzio, e sorgono invece i diritti che trovano fonte nel diverso provvedimento che dispone e regola il divorzio. L'assegno di mantenimento per il coniuge meno abbiente disposto in sede di separazione non è più dovuto dopo il divorzio; dopo il divorzio può essere invece dovuto il differente assegno divorzile.
Se i presupposti del diritto all'assegno divorzile sorgono — o si consolidano — nell'arco di tempo che va dalla separazione allo scioglimento del matrimonio, nessun accordo precedente può legittimamente precluderne la valutazione. In questo senso il principio tempus regit actum non è solo una regola processuale, ma una chiave di lettura sostanziale: è il momento del divorzio, e non quello della separazione, che governa la valutazione del diritto.
Se ho rinunciato all'assegno in fase di separazione, posso chiederlo ugualmente in sede di divorzio?
La risposta è sì, ed è confermata dalla giurisprudenza più recente. La rinuncia espressa in sede di separazione — sia essa esplicita o ricavata implicitamente dalla regolazione patrimoniale complessiva — non preclude al coniuge economicamente più debole di avanzare domanda di assegno divorzile nel giudizio di scioglimento del matrimonio. Non solo: la Cassazione ha chiarito che nemmeno una donazione immobiliare effettuata in sede di separazione vale come regolazione preventiva e satisfattiva dei futuri diritti economici da divorzio. La Cassazione, con la sentenza n. 13152 del 7 maggio 2026, ha stabilito che la donazione di un immobile effettuata dal marito in favore della moglie nell'ambito degli accordi di separazione non ha valenza preclusiva del successivo diritto all'assegno divorzile, dovendo quest'ultimo essere valutato hic et nunc al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla base dei presupposti assistenziali e perequativo-compensativi esistenti in quel momento.
La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di presupposti e funzioni dell'assegno divorzile, precisando al contempo un profilo che nella prassi genera frequente contenzioso: la rilevanza — o meglio, l'irrilevanza — delle attribuzioni patrimoniali effettuate in sede di separazione ai fini del successivo giudizio sul diritto all'assegno di divorzio.
Il principio vale a fortiori per la rinuncia esplicita: se persino una donazione immobiliare, concreta e documentata, non "azzera" il diritto futuro all'assegno, figuriamoci una clausola contrattuale di rinuncia inserita nel verbale di separazione.
Gli accordi economici della separazione consensuale sono vincolanti per il divorzio?
Su questo punto occorre fare chiarezza, perché la risposta non è un semplice sì o no. Gli accordi patrimoniali della separazione — divisione dei beni, attribuzione della casa coniugale, trasferimenti immobiliari, liquidazioni una tantum — producono effetti definitivi tra le parti nella misura in cui regolano situazioni già maturate o diritti già esistenti. Hanno invece efficacia limitata quando pretendono di disciplinare anticipatamente diritti che nascono solo con il divorzio, come l'assegno divorzile.
La distinzione pratica è sottile ma decisiva. Un accordo di separazione che prevede il trasferimento della proprietà dell'abitazione familiare all'ex moglie come "sistemazione definitiva di tutti i rapporti patrimoniali" vale tra le parti per quanto riguarda quell'immobile. Ma non impedisce al giudice del divorzio di valutare autonomamente se, al momento dello scioglimento del matrimonio, sussistano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile. L'attribuzione patrimoniale effettuata in separazione non preclude il riconoscimento dell'assegno ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, qualora tale attribuzione non sia stata espressamente concepita quale regolamentazione preventiva e satisfattiva dei futuri rapporti economici derivanti dal divorzio.
Il giudice deve quindi indagare la causa concreta dell'accordo patrimoniale: era davvero inteso a "saldare" anche i futuri rapporti da divorzio, o regolava soltanto la situazione contingente della separazione? Nella vicenda esaminata dalla Cassazione con la sentenza 13152/2026, la Corte territoriale aveva evidenziato che la donazione immobiliare non era stata concepita come accordo definitivo volto a regolare preventivamente i rapporti economici post-divorzili e che, peraltro, l'immobile era stato successivamente venduto e il ricavato donato al figlio; era stato altresì valorizzato il rilevante squilibrio economico tra le parti, il fatto che la moglie non avesse mai lavorato durante il lungo matrimonio, essendosi dedicata integralmente alla cura della famiglia e dei figli, nonché il suo stato di bisogno e l'età avanzata.
Come si calcola l'assegno divorzile quando in separazione non era previsto alcun mantenimento?
L'assenza di un assegno di mantenimento in fase di separazione non costituisce automaticamente un ostacolo al riconoscimento di quello divorzile. Il giudice del divorzio parte da zero, applicando i criteri dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970: condizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi al momento del divorzio, contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro, sacrificio di opportunità professionali compiuto in costanza di matrimonio, durata del rapporto, età del richiedente.
La decisione chiarisce la distinzione sistematica tra assegno di separazione — ancorato al tenore di vita — e assegno divorzile, che ha funzione composita: assistenziale, compensativa e perequativa. Ne deriva che il coniuge che durante la separazione ha rinunciato al mantenimento (per accordo o per scelta) può comunque dimostrare nel giudizio di divorzio di aver sacrificato opportunità professionali durante il matrimonio, di trovarsi in uno squilibrio economico rispetto all'ex, di aver contribuito alla crescita patrimoniale dell'altro con il proprio lavoro domestico o con la cura dei figli.
Sul punto dell'onere probatorio, la Cassazione ha precisato che la funzione perequativo-compensativa presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia. Le motivazioni soggettive che hanno portato a tale scelta sono irrilevanti, poiché ciò che conta è che la scelta sia stata accettata e condivisa dall'altro coniuge. Non occorre dimostrare la rinuncia a specifiche e realistiche opportunità professionali: è ammesso il ricorso a presunzioni desumibili dalla situazione concreta, e fattori quali la mancanza di titoli di studio, l'assenza di esperienza lavorativa e la residenza in zone ad alto tasso di disoccupazione possono valere come elementi presuntivi idonei.
Il rischio pratico che molti sottovalutano
C'è un profilo che nella prassi viene spesso trascurato, e che merita una riflessione autonoma. Chi ha negoziato una separazione consensuale con rinuncia all'assegno divorzile tende a confidare in quella clausola come in una polizza assicurativa. Chi l'ha ottenuta si convince di avere una garanzia. Entrambi sbagliano.
Dal lato del coniuge economicamente più forte, l'errore è ipotizzare che la clausola di rinuncia lo metta definitivamente al riparo. Il giudice del divorzio valuterà la situazione al momento dello scioglimento del matrimonio, indipendentemente da quell'accordo. La clausola potrà al più essere apprezzata come elemento indiziario della volontà delle parti, ma non vincola il giudice.
Dal lato del coniuge che ha rinunciato, il rischio è opposto: qualcuno potrebbe interpretare quella clausola come una rinuncia definitiva, dissuadersi dall'agire o non predisporre adeguata documentazione probatoria in vista del divorzio. Il risultato è che si arriva in giudizio impreparati, senza aver curato la raccolta delle prove sul sacrificio professionale subito durante il matrimonio, sullo squilibrio economico attuale, sulla durata e sulla qualità del contributo endo-familiare.
La lezione pratica è questa: vigilantibus iura subveniunt — il diritto tutela chi si attiva in tempo. Chiunque si trovi prossimo al divorzio dopo una separazione con rinuncia all'assegno deve iniziare per tempo a documentare la propria situazione economica, il percorso lavorativo durante il matrimonio, le scelte di vita condivise con il coniuge. Non farlo è l'errore più comune, e il più costoso.
Come scriveva Norberto Bobbio ne L'età dei diritti, i diritti non valgono nulla se non sono accompagnati da garanzie: la norma che riconosce il diritto all'assegno divorzile come indisponibile è la garanzia formale, ma la garanzia sostanziale si costruisce con le prove, caso per caso, prima che la causa inizi.
L'orientamento della Cassazione — confermato nel 2026 da più pronunce convergenti — manda un segnale chiaro: il diritto all'assegno divorzile è indisponibile in via preventiva. Non perché la legge ignori l'autonomia negoziale dei coniugi, ma perché quel diritto assolve a una funzione di solidarietà post-coniugale che l'ordinamento considera sottratta alla libera disponibilità delle parti prima che il matrimonio sia sciolto. È una scelta di politica del diritto: proteggere il coniuge economicamente più debole anche quando, in un momento di trattativa, ha ceduto più del dovuto.
Redazione - Staff Studio Legale MP