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Equo compenso Netflix: chi deve provare prima? - Studio Legale MP - Verona

C'è una domanda che gli artisti italiani che lavorano per le piattaforme streaming si pongono da anni: quanto guadagna Netflix dai film e dalle serie in cui recito, e come si calcola quello che mi spetta per legge? È la questione pratica al cuore di una lunga battaglia legale, culminata in una pronuncia che non ha dato le risposte sperate — ma che, proprio per questo, merita una lettura attenta e critica.

La sentenza del Consiglio di Stato e il ribaltamento della prospettiva

Il contenzioso tra Artisti 7607, AGCOM e Netflix International si è concluso in Consiglio di Stato con la vittoria di AGCOM e di Netflix: il giudice amministrativo ha respinto l'appello presentato da Artisti 7607 e confermato integralmente la precedente sentenza del TAR Lazio e la delibera di AGCOM, che avevano ritenuto infondate le contestazioni sollevate dalla collecting nei confronti di Netflix.

La pronuncia — Cons. Stato, Sez. VI, n. 04971 del 23 giugno 2026 — ha definitivamente respinto l'appello promosso dalla società cooperativa che rappresenta circa 3.500 artisti tra attori, interpreti e doppiatori, confermando le precedenti decisioni di AGCOM e TAR e chiarendo i confini degli obblighi informativi tra piattaforme e intermediari in tema di diritti connessi al diritto d'autore.

Cinque anni dopo l'inizio della vicenda, il Consiglio di Stato chiude la questione con una sentenza che ribalta la prospettiva: non è Netflix ad aver violato la legge, ma Artisti 7607 a non aver rispettato i propri obblighi informativi.

Il meccanismo è semplice nella sua logica, ma dirompente nelle conseguenze pratiche. Netflix aveva formulato la propria richiesta di informazioni già nel marzo 2017, chiedendo ad Artisti 7607 di comunicare tariffe e dati di rappresentatività. Non avendo mai ricevuto risposta esaustiva, i giudici — confermando la posizione di AGCOM — hanno ritenuto sospeso per l'intero periodo contestato il termine di 90 giorni entro cui la piattaforma avrebbe dovuto adempiere. Risultato: nessuna violazione imputabile alla piattaforma.

La base normativa è l'art. 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633. La norma prevede che si presuma la cessione da parte degli artisti interpreti ed esecutori dei principali diritti di sfruttamento contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva, ma riconosce al tempo stesso agli stessi artisti — quelli che nell'opera sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario — un equo compenso per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite a carico degli organismi di emissione. Il compenso, per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'art. 80, comma 2, lettera e), spetta agli artisti interpreti ed esecutori a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.

È un diritto irrinunciabile per legge. Ma la sua concreta esigibilità dipende da un passaggio preliminare che, in questo caso, non si è mai compiuto.

Chi deve dimostrare cosa: l'onere della prova tra collecting e piattaforme OTT

La parte più rilevante e controversa della pronuncia riguarda proprio la distribuzione dell'onere probatorio. I giudici hanno stabilito che si è verificata una violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'appellante (Artisti 7607) riguardo alla comunicazione delle tariffe e della propria rappresentatività. Questa mancanza preliminare da parte della collecting ha generato la «conseguente inesigibilità del preteso adempimento degli analoghi obblighi da parte dell'utilizzatore». In parole povere: Netflix non era tenuta a svelare i suoi dati finché Artisti 7607 non avesse prima fatto lo stesso.

Cosa avrebbe dovuto fornire concretamente la collecting? Artisti 7607 avrebbe dovuto indicare, per ciascuna opera presente nel catalogo Netflix, quali fossero gli artisti rappresentati che ricoprivano ruoli di notevole importanza artistica, distinguendo tra interpreti principali e comprimari, attori e doppiatori. Il punto forse più rilevante della pronuncia riguarda cosa si intende per «rappresentatività» e perché essa è giuridicamente imprescindibile. In un mercato dove più collecting possono rivendicare diritti sulla stessa opera, ciascuna piattaforma deve sapere quanti artisti-mandanti di ogni organismo di gestione collettiva compaiono nel proprio catalogo e con quale peso percentuale rispetto al totale degli aventi diritto.

Il principio che emerge è quello della reciprocità informativa: per richiedere dati sensibili a una piattaforma, la collecting deve essere in grado di dimostrare in modo rigoroso la propria rappresentatività e la coerenza del metodo di distribuzione dei compensi. AGCOM, il TAR Lazio e infine il Consiglio di Stato hanno riconosciuto che Netflix ha operato correttamente, stabilendo che è stata Artisti 7607 a violare l'obbligo di fornire i dati relativi a tariffe e rappresentatività. La decisione fissa un principio rilevante per la gestione collettiva dei diritti nel settore audiovisivo: i dati sulla rappresentatività della collecting nel catalogo di un operatore come Netflix sono indispensabili per determinare l'equo compenso.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto viene in soccorso di chi è vigilante — riassume con precisione il messaggio dei giudici: chi non adempie ai propri obblighi informativi non può pretendere che l'altro lato del rapporto faccia ciò che non è tenuto a fare in assenza della necessaria premessa.

Una lettura critica: il sistema protegge davvero gli artisti?

La sentenza è formalmente ineccepibile nel suo ragionamento: il principio di reciprocità informativa ha una sua coerenza giuridica, e la collecting non può pretendere trasparenza altrui senza prima assicurare la propria. Tuttavia, una lettura critica impone di non fermarsi qui.

Il problema strutturale che emerge da tutta la vicenda è di segno diverso rispetto a quello su cui si è concentrato il contenzioso. La questione vera non è solo chi deve muoversi per primo nello scambio informativo. È che l'intero sistema di calcolo dell'equo compenso audiovisivo — disegnato in un'epoca in cui la trasmissione via etere aveva parametri misurabili e il numero di utilizzazioni era, almeno in linea di principio, verificabile — si confronta oggi con piattaforme globali che trattano i propri dati di ascolto come segreti commerciali di valore strategico assoluto.

Secondo Artisti 7607, la piattaforma avrebbe dovuto condividere dati più approfonditi, comprese le visualizzazioni delle singole opere, i ricavi generati e altri indicatori legati allo sfruttamento commerciale dei contenuti, con l'obiettivo di ottenere una base informativa più ampia per determinare con maggiore precisione la remunerazione dovuta agli interpreti. Non è sufficiente invocare la necessità di maggiore trasparenza per imporre la condivisione di informazioni commercialmente sensibili come visualizzazioni dettagliate o ricavi per singolo titolo. Secondo l'impostazione confermata dai giudici, il sistema attuale già definisce un perimetro preciso entro cui le piattaforme devono operare, e qualsiasi estensione di tale perimetro deve passare da un intervento normativo, non da un'interpretazione estensiva delle regole esistenti.

Ed è qui che si annida il rischio sottovalutato: il percorso giudiziario, pur correttamente condotto, ha messo in luce che il vulnus non è nella condotta di Netflix né, almeno per le ragioni addotte, nella condotta di Artisti 7607 come tale. Il vulnus è normativo. La legge sul diritto d'autore del 1941, aggiornata in più riprese ma mai riscritta organicamente per l'era OTT, non prevede meccanismi coercitivi efficaci per obbligare le piattaforme a una trasparenza sui dati di utilizzo che sia funzionale al calcolo del compenso ex art. 84. Il risultato è un circolo in cui la collecting non può calcolare quanto le spetta senza dati che la piattaforma non è tenuta a fornire, e la piattaforma può legittimamente opporre l'inadempimento altrui finché lo scambio informativo preventivo non sia completo.

Come aveva intuito Rudolf von Jhering nel suo studio sull'interesse e il diritto, non basta che una norma esista: un diritto privo degli strumenti processuali e informativi per essere concretamente esercitato rischia di restare sulla carta, formalmente intatto e praticamente svuotato.

Ora, esaurita la fase giudiziaria, piattaforme e artisti dovranno tornare al tavolo negoziale per trovare quell'accordo auspicato da AGCOM fin dal principio. Ma la sentenza fornisce alle piattaforme uno strumento difensivo preciso: per le piattaforme di streaming, il messaggio è che l'obbligo di trasmettere i dati di utilizzo non è incondizionato. Chi riceve richieste di informazioni da una collecting ha uno strumento difensivo concreto: chiedere preventivamente, in modo formale e documentato, le tariffe e i dati di rappresentatività che l'organismo di gestione collettiva è tenuto a pubblicare e comunicare.

La decisione del Consiglio di Stato non riguarda soltanto il caso specifico tra Netflix e Artisti 7607, ma assume un valore più ampio per l'intero settore audiovisivo italiano ed europeo. Il principio affermato è quello della reciprocità informativa: per richiedere dati sensibili a una piattaforma, la collecting deve essere in grado di dimostrare in modo rigoroso la propria rappresentatività e la coerenza del metodo di distribuzione dei compensi. Si tratta di un equilibrio che potrebbe influenzare anche le future negoziazioni tra piattaforme di streaming e società di gestione collettiva dei diritti, in un contesto in cui la regolazione del settore è ancora in evoluzione.

Per le collecting che si trovano in situazioni analoghe — e non solo nel settore audiovisivo — la sentenza pone un obbligo di revisione interna urgente: mappare con precisione il repertorio rappresentato opera per opera, comunicare in modo documentato tariffe e quote di rappresentatività, e formalizzare per iscritto le richieste alla piattaforma prima di procedere a qualsiasi segnalazione all'autorità di vigilanza. Solo così il diritto all'equo compenso — irrinunciabile per legge — può diventare esigibile nei fatti.

La partita vera, però, si gioca in sede legislativa e regolamentare: la trasparenza dei dati delle piattaforme OTT sui contenuti distribuiti è una questione che né un giudice amministrativo né una collecting possono risolvere da soli. Serve una norma che imponga obblighi di disclosure minimi, certi e azionabili — e che bilanci il diritto al segreto commerciale con la tutela effettiva dei diritti connessi di chi quelle opere ha reso possibili con il proprio lavoro artistico.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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