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Riforma disabilità: l'errore che costa mesi all'ASL sbagliata - Studio Legale MP - Verona

Una persona si è presentata all'ASL con la documentazione medica, ha aspettato la convocazione per la visita della commissione, ha atteso il verbale — e solo a quel punto le è stato detto che la sua provincia aveva già adottato il nuovo sistema: la domanda era stata accettata dall'ASL, ma non aveva nessun valore nel percorso riformato. Tutto da rifare, con mesi persi.

Questo episodio — riprodotto in varianti simili in molte realtà provinciali — fotografa il problema reale della riforma accertamento disabilità oggi. Non è una questione di principi o di filosofia normativa. È una questione di procedura: se non si sa dove presentare la domanda, si perde tempo. Molto tempo.

Cosa cambia con la riforma accertamento disabilità: il quadro in sintesi

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 ha ridisegnato dall'inizio alla fine il modo in cui lo Stato riconosce la condizione di disabilità. La riforma ha introdotto diversi cambiamenti in termini di tutela e assistenza, ma soprattutto relativamente alla modalità di riconoscimento della disabilità: l'INPS è diventato titolare unico dell'accertamento sanitario, attraverso la cosiddetta valutazione di base, che prende avvio tramite la trasmissione del nuovo certificato medico introduttivo.

L'INPS, con messaggio n. 635 del 23 febbraio 2026, ha offerto indicazioni in merito al completamento della fase sperimentale, illustrando le novità dell'art. 7 del D.L. 19/2026, che prevede, dal 1° marzo 2026, l'estensione a ulteriori 40 province dell'attività di sperimentazione. Prima di questa data, la sperimentazione era attiva solo in 9 province, avviate dal 1° gennaio 2025. L'entrata a regime su tutto il territorio nazionale è prevista per il 1° gennaio 2027.

Il punto di partenza, dunque, è questo: a seconda della provincia di residenza, oggi si applicano due sistemi diversi. Conoscere quale dei due vale nel proprio caso non è un dettaglio: determina a chi rivolgersi, quali moduli usare, e quante settimane si aspetta prima della visita.

Non devo più andare all'ASL per fare domanda di disabilità?

Nelle province che hanno già adottato il nuovo sistema, no: non è più necessario presentare la domanda all'ASL. Il D.Lgs. 62/2024 introduce la valutazione di base come procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l'intensità dei sostegni necessari; questa valutazione viene affidata in via esclusiva all'INPS, si svolge in un'unica visita collegiale e si basa sull'utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il percorso, nelle province in sperimentazione, inizia dal medico di base: è lui a trasmettere telematicamente il certificato medico introduttivo. Da quel momento è l'INPS a convocare il paziente per la visita. L'ASL esce completamente dal processo di primo accertamento.

Le 4 differenze reali tra vecchio e nuovo sistema invalidità

Prima differenza: chi fa la visita. Nel vecchio sistema, la commissione medica era composta da medici ASL, a cui si aggiungeva un medico INPS in funzione di verifica. Nel nuovo sistema, l'INPS non si limita più a verificare un verbale redatto da terzi, ma assume la titolarità della valutazione attraverso le nuove Unità di Valutazione di Base (UVB). La commissione è interamente dell'INPS.

Seconda differenza: quante visite. Prima, il cittadino sosteneva la visita ASL, aspettava il verbale, lo trasmetteva all'INPS, e poi attendeva l'eventuale convocazione per un'ulteriore verifica. Adesso c'è una sola visita. L'INPS diventa l'accertatore unico, senza le diverse commissioni: si evitano svariati passaggi e la valutazione si basa solo sul certificato del medico e sulla visita INPS.

Terza differenza: cosa viene accertato in un unico momento. Nel vecchio sistema, invalidità civile, cecità, sordità e stato di handicap ai sensi della L. 104/1992 erano accertamenti separati, con procedure distinte. All'interno della visita INPS viene ora valutato tutto insieme: invalidità civile, cecità, sordità, bisogno di sostegno scolastico e livello di sostegno.

Quarta differenza: i criteri di valutazione. Il vecchio sistema si basava su percentuali di invalidità derivate da tabelle ministeriali che rispecchiavano un modello puramente medico. Il nuovo sistema adotta le classificazioni ICF — International Classification of Functioning, cioè la classificazione del funzionamento elaborata dall'OMS — e valuta la persona anche nel contesto delle sue attività quotidiane e della partecipazione sociale, non solo della diagnosi clinica. La visita di valutazione si baserà sulle classificazioni internazionali ICD (classificazione delle malattie) e ICF (classificazione del funzionamento) dell'OMS.

Come funziona adesso la richiesta di invalidità civile?

Nelle province in sperimentazione, il percorso corretto è il seguente. Il medico di base, accertata la condizione, trasmette telematicamente il certificato medico introduttivo all'INPS. A quel punto, l'INPS invia una convocazione a visita tramite raccomandata A/R, indicando data, orario e luogo dell'accertamento presso l'Unità di Valutazione di Base (UVB). Al termine della visita collegiale viene emesso un unico documento che certifica la condizione di disabilità e i livelli di sostegno riconosciuti.

Chi presenta ancora la domanda all'ASL — perché non sa del cambiamento, o perché lo sportello ASL la accetta senza avvertire del nuovo percorso — si trova in un regime ibrido non previsto: la domanda è formalmente ricevuta, ma non entra nel sistema della valutazione di base e non attiva la procedura INPS. Il risultato è che si perde il proprio posto nella lista delle convocazioni e si deve ripartire da zero.

Il regolamento del Ministero della Salute, con cui si dovrà procedere all'aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità della valutazione di base, deve essere adottato entro il 30 novembre 2026. Questo significa che, fino a quella data, i criteri di valutazione della nuova visita collegiale operano senza ancora il testo definitivo del regolamento ministeriale: un elemento che chi presenta domanda in questo periodo deve tenere presente, perché la fase è ancora tecnica e in definizione.

Il problema che nessuno segnala: le ASL che accettano ancora le domande sbagliate

Vigilantibus iura subveniunt: il diritto soccorre chi sta attento. Questo brocardo, applicato alla riforma in corso, ha un significato pratico molto preciso. Chi conosce il nuovo percorso ottiene il riconoscimento più rapidamente; chi lo ignora paga il costo del ritardo.

Il profilo che quasi tutti i contributi sulla riforma trascurano è questo: nelle province in cui la sperimentazione è attiva, gli sportelli ASL continuano in alcuni casi a ricevere domande con i vecchi modelli. Lo fanno spesso senza avvisare l'utente che quel percorso non è più quello corretto. Non si tratta necessariamente di un comportamento doloso, ma di una transizione non ancora completamente coordinata tra enti. Il risultato, però, ricade interamente sul cittadino.

Chi si è già rivolto all'ASL prima del 1° marzo 2026, o che risiede in una provincia non ancora in sperimentazione, segue invece il vecchio iter: la domanda resta valida e il procedimento si conclude con il sistema precedente. Non c'è retroattività. Il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina attualmente in vigore è garantito fino al 31 dicembre 2026.

La situazione più delicata è quella di chi ha presentato domanda a cavallo dell'attivazione della sperimentazione nella propria provincia: qui il regime applicabile può dipendere da una questione di settimane, e dall'ente a cui ci si è rivolti per primo.

La giurisprudenza recente: tre pronunce da conoscere

Mentre la riforma avanza, i tribunali continuano a pronunciarsi sui casi nati dal vecchio sistema — e alcune di queste sentenze hanno conseguenze dirette anche sul nuovo.

L'ordinanza n. 16298 del 26 maggio 2026 della Corte di Cassazione chiarisce che il regime di inappellabilità previsto dall'art. 445-bis, comma 7, del codice di procedura civile non si estende a ogni sentenza riguardante il requisito sanitario dell'invalidità civile. In altri termini, il divieto di appello non si applica quando la disputa si sposta in un autonomo giudizio di merito. Per chi ha ricorsi pendenti contro INPS in materia di invalidità civile, questa pronuncia apre uno spiraglio procedurale importante.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 1° aprile 2026, n. 8170, si è occupata del tema dell'assegno ordinario di invalidità, delle trattenute INPS per indebito assistenziale e dei limiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo, stabilendo la legittimità parziale delle trattenute e la parziale irripetibilità delle somme. Una pronuncia tecnica ma rilevante per chi percepisce prestazioni di invalidità e si è visto applicare recuperi da parte dell'INPS.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 24903/2026, ha affrontato il corretto calcolo del reddito rilevante ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile, ribadendo un principio spesso disatteso dai giudici di merito e confermando l'impianto utilizzato dall'INPS. Conta il reddito imponibile IRPEF al netto degli oneri deducibili: un criterio che in sede di contenzioso può fare la differenza tra avere o non avere diritto alla prestazione.

Nota dell'esperienza professionale

Nelle pratiche che seguiamo in materia previdenziale, l'errore più frequente in questo momento non riguarda il merito della domanda — la documentazione medica, i certificati, le percentuali di invalidità — ma la procedura di avvio. Chi presenta la domanda al soggetto sbagliato perde la priorità nella lista di attesa e, in alcuni casi, deve ricominciare il procedimento con una nuova certificazione medica introduttiva, poiché quella originale ha una validità limitata. Verificare prima a quale ente spetta oggi la competenza nella propria provincia — e farlo tramite il sito INPS o con l'assistenza di un patronato — vale settimane di attesa guadagnate.

Come scriveva Gustave Flaubert, l'attenzione ai dettagli non è pedanteria: è la differenza tra un risultato e un ritardo. Nel diritto previdenziale questa distinzione vale in termini di mesi e di prestazioni non percepite.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se la mia provincia è già in sperimentazione?
L'elenco aggiornato delle province in cui la valutazione di base INPS è attiva è pubblicato sul sito ufficiale dell'INPS nella sezione dedicata alla riforma della disabilità. In alternativa, un patronato o un professionista che si occupa di diritto previdenziale può verificarlo in pochi minuti. Non fidarsi del solo sportello ASL: in fase di transizione, non sempre l'informazione fornita allo sportello è aggiornata.

Se ho già presentato domanda all'ASL, perdo tutto?
Dipende dalla data e dalla provincia. Se la domanda è stata presentata prima dell'attivazione della sperimentazione nella propria area, il vecchio iter resta valido e si conclude con il sistema precedente. Se invece la provincia era già in regime sperimentale al momento della presentazione, è necessario verificare con l'INPS se la pratica è stata registrata correttamente o se occorre riavviare il procedimento con il nuovo certificato medico introduttivo trasmesso dal medico di base.

Il nuovo sistema cambia anche i diritti già riconosciuti in passato?
No. Chi ha già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità o della condizione di handicap ex L. 104/1992 con il vecchio sistema mantiene i diritti acquisiti. La riforma riguarda le nuove domande e le revisioni che decorrono dall'entrata in vigore del nuovo regime. Non c'è alcun obbligo di ripresentare la domanda solo perché la procedura è cambiata.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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