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Immaginate un cittadino del Bangladesh regolarmente residente a Verona da sette anni, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno da oltre sei mesi. Ha presentato l'istanza nei termini, possiede la ricevuta postale, lavora regolarmente. Deve però presentare la domanda di cittadinanza sul portale ALI del Ministero dell'Interno, e per farlo gli serve lo SPID. Ma il suo permesso è formalmente scaduto. Alcuni provider glielo rifiutano. Gli altri esigono discrezionali valutazioni caso per caso. I mesi passano, i termini del procedimento amministrativo scorrono, e lui resta fuori dal sistema digitale dello Stato italiano — non per irregolarità, ma per un difetto di raccordo normativo che nessuno ha ancora risolto in modo esplicito.
Questo scenario non è un'eccezione: è la regola silenziosa che affligge decine di migliaia di persone ogni anno in Italia.
Il quadro normativo: uno scalino invisibile
Lo SPID è il sistema di autenticazione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione italiana. La sua base normativa è l'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), che attribuisce all'AgID il compito di accreditare i gestori di identità digitale e di stabilire le regole tecniche per il riconoscimento dell'utente. Il regolamento attuativo — il c.d. DPCM identità digitale — fissa i requisiti documentali che ogni gestore è tenuto a verificare prima di rilasciare le credenziali.
Per i cittadini stranieri, il punto critico è qui: per ottenere lo SPID è necessario essere in possesso di un documento di riconoscimento italiano in corso di validità e del tesserino del codice fiscale. Se si è in possesso di un permesso di soggiorno, è possibile richiedere la carta di identità italiana e presentarla durante la fase di richiesta di attivazione di SPID. La sequenza logica appare lineare: permesso di soggiorno → carta d'identità → SPID. In realtà, nella prassi, la catena si interrompe esattamente nel momento più delicato: quando il permesso è scaduto e la ricevuta di rinnovo è l'unico documento valido in mano al richiedente.
Il permesso di soggiorno da solo non è sufficiente per attivare lo SPID: occorre avere anche una carta d'identità italiana e il codice fiscale. Se non si possiedono, bisogna richiederli prima di tentare di attivare lo SPID. Ma la carta d'identità, a sua volta, viene rilasciata dai Comuni solo previo accertamento della regolarità del soggiorno. E quando il permesso è scaduto — ancorché in attesa di rinnovo — alcune anagrafi comunali oppongono resistenza. Il risultato è un cortocircuito: senza permesso valido non si rinnova la carta d'identità, senza carta d'identità non si attiva lo SPID, senza SPID non si accede ai servizi digitali che potrebbero servire a sbloccare il permesso stesso.
Il problema non riguarda solo la procedura tecnica. Con lo SPID gli stranieri possono accedere ai servizi online della PA: domanda di cittadinanza sul portale ALI, iscrizione INPS, dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, anagrafe, fascicolo sanitario elettronico, servizi comunali e regionali, pagamenti PagoPA. Si tratta di uno strumento essenziale per qualunque procedura amministrativa online in Italia. Negare l'accesso allo SPID significa, concretamente, escludere la persona da una fetta crescente dei rapporti giuridici con lo Stato.
Non si tratta di un problema marginale: le procedure di richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno sono state progressivamente informatizzate, ma restano tra le più complesse e fonte di difficoltà per i diretti interessati. La digitalizzazione, che dovrebbe semplificare, finisce per moltiplicare i punti di esclusione per chi si trova in una condizione documentale transitoria.
La giurisprudenza amministrativa: i segnali che si consolidano
La giurisprudenza recente non si è ancora pronunciata direttamente sul nesso SPID–permesso scaduto, ma ha elaborato principi che, applicati sistematicamente, costituiscono un argine solido contro le pratiche più restrittive.
Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025, ha affrontato il tema della residenza fittizia degli stranieri in relazione all'accesso ai diritti fondamentali. Il Tribunale ha ribadito che l'iscrizione anagrafica, anche presso indirizzi virtuali, è uno strumento pienamente previsto dall'ordinamento per garantire l'esercizio dei diritti fondamentali alle persone senza fissa dimora, inclusi gli stranieri regolarmente soggiornanti. L'anagrafe, anche quando registra una "via fittizia", attesta comunque una situazione di legalità della residenza. Il ragionamento è estensibile: se la residenza fittizia è sufficiente per fondare diritti, a maggior ragione lo è la residenza reale con permesso in attesa di rinnovo. La "residenza fittizia" deve pertanto ritenersi equiparabile alla residenza "reale" per accedere ai principali diritti derivanti da quest'ultima, incluso il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno e a rinnovare la carta d'identità.
Sul fronte del rinnovo del permesso in pendenza di procedimento, il T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sentenza 3 febbraio 2026 n. 207, ha affermato un principio di valutazione dinamica della posizione dello straniero. Il TAR ha dato rilevanza ad elementi di fatto sopravvenuti rispetto all'inizio del procedimento amministrativo, affermando la necessità della Pubblica Amministrazione di considerare, ai sensi dell'art. 5, co. 5 del D.Lgs. 286/98, elementi appunto sopravvenuti ma certamente rilevanti per la valutazione della capacità del richiedente di integrarsi nella società italiana. Questo orientamento scalfisce la logica del documento formalmente valido come unico criterio d'accesso, valorizzando invece la sostanza della posizione giuridica complessiva dello straniero.
Il T.A.R. Calabria, con sentenza del 22 gennaio 2026, n. 137, ha poi ribadito che tanto il diniego quanto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono discendere automaticamente dall'avere il richiedente riportato sentenze penali di condanna. Al fine della revoca occorrono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione particolarmente articolati, tali da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali. Il principio dell'assenza di automatismi sfavorevoli — elaborato in materia di revoca del permesso — è logicamente trasponibile anche alla negazione di diritti accessori come l'identità digitale: la mera scadenza formale del documento non può, da sola, giustificare l'esclusione dello straniero dall'intero sistema dei servizi digitali.
C'è poi un dato di sistema da non trascurare. Con sentenza n. 4084 del 3 marzo 2026, il TAR Lazio ha ribaltato il diniego del Ministero dell'Interno all'ostensione del Piano di Attuazione Nazionale relativo al Patto Europeo sull'Asilo e la Migrazione, sottolineando che l'accesso civico generalizzato costituisce un diritto fondamentale finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali. Il segnale è chiaro: i giudici amministrativi tendono a valorizzare i diritti di accesso informativo e procedimentale degli stranieri contro le opacità dell'amministrazione.
Sul piano della riflessione giuridica, il vero nodo irrisolto non è tecnico ma sistematico: il legislatore ha costruito l'identità digitale come porta di accesso universale ai diritti, ma non ha contemplato un raccordo esplicito per chi si trova in una condizione documentale transitoria e legalmente riconosciuta come la ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile nel far valere le proprie posizioni — diventa in questo contesto un'arma spuntata per chi, pur essendo diligente e regolare, si trova bloccato da un sistema normativo che non ha previsto la sua situazione. È una forma di esclusione involontaria ma non per questo meno lesiva.
Cosa fare concretamente: errori da evitare e passi da compiere
Il primo errore da evitare è l'attendismo. Chi si trova con il permesso di soggiorno in scadenza deve attivarsi prima della scadenza, non dopo: la finestra temporale in cui si è in possesso sia del permesso valido sia della carta d'identità rinnovata è l'unico momento in cui il percorso verso lo SPID è privo di ostacoli.
Se il permesso di soggiorno è scaduto e si ha la ricevuta postale di rinnovo, la situazione varia per provider: PosteID generalmente accetta la ricevuta di rinnovo accompagnata dal permesso scaduto, Aruba richiede un documento di soggiorno in corso di validità, Namirial verifica caso per caso. Questa difformità tra provider è essa stessa un problema giuridico: la disciplina regolamentare dello SPID non prevede esplicitamente questo caso, e ogni gestore applica una propria politica interna, con esiti disomogenei e potenzialmente discriminatori.
Se il nome contiene caratteri non latini, occorre assicurarsi che la trascrizione corrisponda esattamente a quella del codice fiscale. Anche un solo campo compilato in modo errato, un documento mancante o una scadenza non rispettata può far rifiutare la pratica, con mesi di ritardo e costi aggiuntivi per ripresentarla. Questo vale doppiamente per i cittadini di Paesi con sistemi di scrittura non latini: la divergenza tra il nome sul passaporto straniero e la traslitterazione sull'atto anagrafico italiano è una causa frequente di blocco del procedimento.
Sul fronte dei costi, dal 1° gennaio 2026 per gli utenti residenti in Italia è previsto un canone annuale di 6 euro per il servizio PosteID abilitato a SPID, una novità che non riguarda però i connazionali che vivono all'estero, per i quali attivazione e canone continuano a essere completamente gratuiti. Per gli stranieri residenti in Italia la situazione è assimilata a quella dei residenti: il canone si applica. Un ulteriore onere, sia pur modesto, per una categoria che già sopporta costi burocratici elevati.
Il percorso raccomandato — prima di affrontare procedure che dipendono dallo SPID — è il seguente: verificare la validità del proprio permesso di soggiorno almeno novanta giorni prima della scadenza; richiedere contestualmente il rinnovo e il rinnovo della carta d'identità all'anagrafe comunale; attivare lo SPID mentre entrambi i documenti sono ancora in corso di validità; conservare le credenziali SPID anche in caso di successiva scadenza del permesso, poiché l'identità digitale già rilasciata non decade automaticamente con il documento d'identità usato per ottenerla.
Quest'ultimo punto è cruciale e spesso ignorato: una volta rilasciato, lo SPID rimane attivo indipendentemente dalla vicenda documentale successiva. Il problema si pone solo per chi non ha ancora attivato l'identità digitale e si ritrova in una fase documentale critica.
Il tema dello SPID per stranieri non è, come spesso lo si declassa, un problema di alfabetizzazione digitale. È un problema di architettura dei diritti: nel momento in cui lo Stato trasferisce progressivamente i propri servizi su piattaforme digitali accessibili solo tramite identità certificata, l'esclusione da quel sistema — anche temporanea, anche involontaria — produce una compressione reale di diritti fondamentali. Come osservava Norberto Bobbio, il problema dei diritti non è tanto quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. E la protezione, in questo caso, passa anche attraverso la capacità delle norme tecniche di includere chi si trova ai margini del sistema — non per scelta, ma per un vuoto legislativo che è urgente colmare.
Redazione - Staff Studio Legale MP