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Contributi figurativi e caregiver: cosa matura davvero - Studio Legale MP - Verona

Immaginate una donna di cinquantasei anni che per dodici anni ha ridotto il proprio orario di lavoro, poi ha chiesto il congedo straordinario biennale, e infine si è licenziata per assistere il figlio con disabilità gravissima. Quando si avvicina all'età pensionabile, scopre che i periodi di cura non contano come vorrebbe, che l'INPS le nega l'accesso alla pensione anticipata per insufficienza di contributi effettivi, e che nessuna norma le riconosce in modo organico il valore previdenziale di ciò che ha fatto. È uno scenario comune. Secondo le stime ISTAT, sette milioni di persone in Italia assistono gratuitamente un congiunto con disabilità o non autosufficiente, senza contratto, senza contributi, senza diritti formali. Eppure, proprio nel 2026, il quadro normativo e giurisprudenziale sta subendo una trasformazione profonda, ancora incompiuta ma già operativa nei tribunali.

Il problema di fondo è strutturale. I caregiver familiari sono stati a lungo regolati solo in modo frammentario, attraverso interventi regionali o misure settoriali, senza diritti certi sul piano economico, previdenziale e lavorativo. Il congedo straordinario biennale ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 — uno dei pochi strumenti di uscita temporanea dal lavoro riconosciuti al caregiver dipendente — prevede una copertura con contributi figurativi: l'INPS accredita i periodi di assenza come se il lavoratore avesse continuato a versare, a carico della gestione pensionistica. Fin qui, tutto bene. Il problema nasce dopo: quei contributi figurativi, al momento della domanda di pensione anticipata, vengono spesso esclusi dal conteggio utile, perché l'Istituto ha storicamente applicato una prassi restrittiva che richiede almeno 35 anni di contribuzione effettiva — cioè da lavoro in senso stretto, escludendo malattia, NASpI, congedi, cassa integrazione.

La Cassazione smonta la prassi restrittiva dell'INPS

Questa posizione interpretativa dell'INPS è stata demolita in modo progressivo dalla giurisprudenza di legittimità. Con l'ordinanza n. 27910 del 20 ottobre 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sul ruolo dei contributi figurativi nel calcolo dei requisiti per la pensione anticipata ex L. n. 214/2011, chiarendo che anche i contributi figurativi, maturati nei periodi di malattia, disoccupazione o maternità, devono essere integralmente conteggiati per l'accesso alla pensione anticipata ordinaria.

L'ordinanza si inserisce in una linea inaugurata dalle cosiddette "sentenze gemelle". Nelle sentenze nn. 24916/2024 e 24952/2024, la Cassazione ha distinto i due diversi commi dell'art. 24 della Legge Fornero: il comma 10, relativo alla pensione anticipata ordinaria, richiede solo il raggiungimento del monte contributivo, e i giudici hanno chiarito che si tratta di contribuzione "utile", concetto giuridico che include anche i contributi figurativi. Il comma 11, invece, dedicato alla pensione anticipata contributiva a 64 anni, usa espressamente la parola "effettiva" — e solo qui la distinzione tra contributi da lavoro e contributi figurativi resta rilevante. Se il legislatore avesse voluto imporre il vincolo dei 35 anni di contributi effettivi anche per la formula ordinaria, lo avrebbe scritto chiaramente, così come ha fatto per la formula a 64 anni.

La svolta giurisprudenziale non è rimasta confinata alla Suprema Corte. Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 208 del 17 aprile 2026, ha accolto il ricorso del lavoratore e condannato l'INPS al riconoscimento della pensione anticipata ordinaria, applicando il principio fissato dalla Cassazione e ribadendo che la circolare amministrativa dell'Istituto non può aggiungere requisiti che la legge non prevede. L'Istituto è stato condannato alla liquidazione immediata della pensione, arretrati compresi, e al rimborso delle spese legali.

Per il caregiver, questo orientamento è di rilevanza diretta: i periodi coperti da congedo straordinario biennale generano contributi figurativi che — secondo la Cassazione — concorrono pienamente al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria. Chi si è visto rigettare la domanda in passato, adducendo l'insufficienza di contributi effettivi, ha oggi titolo per proporre ricorso sulla base di questi precedenti.

C'è però un nodo critico che nessun commentatore dovrebbe minimizzare. Poiché queste decisioni non sono state pronunciate dalle Sezioni Unite della Cassazione, l'INPS potrebbe continuare ad applicare la vecchia interpretazione in via generale, limitando la nuova lettura ai soli casi dei ricorrenti. In pratica: l'Istituto potrebbe continuare a emettere automaticamente rigetti per chi non raggiunge i 35 anni di contributi effettivi, costringendo ogni interessato a impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro. Non si tratta di un'anomalia di sistema, ma di una criticità strutturale del nostro ordinamento previdenziale: vigilantibus iura subveniunt — il diritto tutela chi si attiva per farlo valere.

Il DDL caregiver: cosa cambia (e quando)

Sul piano normativo, il 2026 segna anche un passaggio storico nel riconoscimento della figura del caregiver familiare. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 gennaio 2026, ha approvato un disegno di legge quadro sul riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari, colmando una lacuna normativa che si trascinava da oltre un decennio. Il disegno di legge n. 2789, presentato il 6 febbraio 2026 alla Camera, si compone di 15 articoli suddivisi in quattro capi e definisce la figura del caregiver, disciplina le modalità di riconoscimento formale e introduce un sistema di tutele e sostegni collegati all'intensità dell'attività di cura.

Sul piano previdenziale, il DDL prevede il riconoscimento di contributi figurativi a carico dello Stato per i periodi di assistenza prevalente e continuativa, equiparando l'attività di cura a quella lavorativa ai fini pensionistici. Si tratta di una svolta concettuale: non più il caregiver che subisce una lacuna contributiva durante gli anni di cura, ma un soggetto il cui impegno viene formalmente riconosciuto come attività socialmente rilevante e previdenzialmente coperta.

Il riconoscimento avviene attraverso una procedura tracciabile: il nominativo del caregiver e il relativo carico orario di assistenza devono essere obbligatoriamente inseriti nel Progetto di Vita della persona assistita e nel Piano Assistenziale Individualizzato. Questa tracciabilità amministrativa rappresenta la condizione abilitante per l'accesso ai futuri benefici previdenziali e alle agevolazioni in ambito lavorativo.

Sul versante economico, la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) aveva già anticipato alcune misure, istituendo un fondo permanente e prevedendo contributi mensili fino a 400 euro per i caregiver conviventi che prestano assistenza per almeno 91 ore settimanali a una persona con disabilità grave. Il fondo, tuttavia, sarà pienamente operativo solo a partire dal 2027: la manovra finanziaria istituisce un fondo specifico con dotazione di 1,15 milioni di euro per il 2026, mentre la cifra sale a 207 milioni di euro annui a partire dal 2027.

Sul fronte dell'uscita anticipata dal lavoro, il quadro in vigore si articola su tre canali: l'APE Sociale 2026, il cui diritto matura a 63 anni e 5 mesi per chi assiste da almeno sei mesi un coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave; la Quota 41 per i lavoratori precoci, che possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi se rientrano nella categoria dei caregiver; e la pensione anticipata ordinaria, per la quale — come si è visto — i contributi figurativi devono essere computati ai fini del raggiungimento del requisito contributivo, secondo l'interpretazione ora consolidata della Cassazione. Le agevolazioni previdenziali (APE Sociale, pensione anticipata, Quota 41) si applicano esclusivamente ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS: i professionisti iscritti a casse previdenziali private devono fare riferimento ai regolamenti dei rispettivi enti di previdenza.

Vale la pena soffermarsi su un aspetto spesso trascurato nel dibattito pubblico: il DDL n. 2789 e le nuove misure previdenziali si rivolgono prevalentemente al caregiver convivente prevalente, cioè a chi assiste la persona disabile per un numero molto elevato di ore settimanali (91 ore nella soglia più alta). Sono considerati caregiver anche i familiari non conviventi che prestano almeno 30 ore settimanali di cura, ma con tutele differenziate e meno intense. Questo sistema a fasce è apprezzabile sul piano della proporzionalità, ma rischia di escludere una vasta platea di caregiver che, pur avendo sacrificato anni di carriera lavorativa, non raggiungono le soglie orarie più alte: persone che hanno lavorato part-time per assistere un genitore anziano, che hanno rinunciato a promozioni e trasferte, che hanno accumulato lacune contributive non riconosciute né come figurativi né come periodi tutelati. Per questi soggetti, il passaggio dalla frammentazione normativa attuale a un sistema di tutele coerente rimane, ad oggi, ancora incompleto.

Come osservava il filosofo del diritto Norberto Bobbio — già richiamato in altri contesti sul tema della disabilità — il passaggio dai diritti proclamati ai diritti effettivamente garantiti è il vero banco di prova di ogni ordinamento. Il DDL caregiver è un primo passo, ma il nodo principale resta quello dell'attuazione concreta delle tutele, del coordinamento con le misure già esistenti e della sostenibilità nel tempo delle risorse stanziate.

Chi si trova oggi in una delle seguenti situazioni dovrebbe valutare attentamente la propria posizione previdenziale con il supporto di un professionista competente in diritto previdenziale: aver fruito del congedo straordinario biennale e aver subito un rigetto INPS alla domanda di pensione anticipata per insufficienza di contributi effettivi; essere prossimi ai requisiti dell'APE Sociale o della Quota 41 come caregiver, senza aver ancora presentato domanda formale; aver interrotto o ridotto il lavoro per assistere un familiare disabile senza che tale periodo sia documentato in alcun modo. In tutti questi casi, i precedenti giurisprudenziali appena descritti — e l'iter parlamentare del DDL 2789/2026 in corso — potrebbero cambiare in modo significativo le prospettive previdenziali di chi, per anni, ha scelto di prendersi cura di qualcuno senza che nessuna norma lo riconoscesse davvero.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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