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Condotte ostacolanti: quando il giudice interviene - Studio Legale MP - Verona

Un bambino che smette di rispondere alle chiamate dell'altro genitore. Una figlia che piange alla sola menzione del nome del padre. Frasi che sembrano imparate a memoria, un rifiuto netto e inspiegabile dove prima c'era un rapporto normale. Chiunque abbia vissuto o stia vivendo una separazione conflittuale conosce questi scenari. Per anni, nei tribunali italiani, si cercava di inquadrarli sotto un'unica etichetta diagnostica: la Parental Alienation Syndrome, o PAS. Quella stagione è formalmente chiusa. Ma la questione resta aperta, e più complicata di prima.

La fine della PAS e il nuovo lessico giuridico

La PAS non è mai stata riconosciuta come disturbo mentale dalla comunità scientifica e non è mai stata inserita nel DSM — il manuale diagnostico più utilizzato da medici, psichiatri e psicologi —, in ragione della sua ascientificità già evidenziata dal 1996 per assenza di dati a sostegno. Nonostante questo, per oltre un decennio è entrata in modo massiccio nelle consulenze tecniche d'ufficio e nelle motivazioni di provvedimenti assai incisivi: cambi di collocamento, affidamenti ai servizi sociali, perfino decadenze dalla responsabilità genitoriale.

Il punto di svolta si colloca con le pronunce della Cassazione degli anni 2021-2022. La Corte ha dichiarato che "il richiamo alla sindrome d'alienazione parentale e ad ogni suo, più o meno evidente, anche inconsapevole, corollario, non può dirsi legittimo, costituendo il fondamento pseudoscientifico di provvedimenti gravemente incisivi sulla vita dei minori", sottolineando che la decisione della Corte d'Appello aveva inteso realizzare il diritto alla bigenitorialità rimuovendo la figura di un genitore, "e ciò sulla base di apodittiche motivazioni che richiamano le consulenze tecniche, tutte volte all'accertamento dell'alienazione parentale, nonostante la stessa sia notoriamente un costrutto ascientifico".

Il rifiuto della PAS, tuttavia, non equivale a ignorare il problema. La Cassazione ha elaborato un criterio diverso: non la sindrome come categoria diagnostica, ma le condotte ostacolanti come fatti giuridicamente rilevanti e verificabili caso per caso. Ciò che conta sono i fatti, non le etichette: d'ora in poi si parla di condotte ostacolanti, evitando di tirare in ballo l'"alienazione genitoriale".

Questo spostamento lessicale non è solo terminologico: cambia radicalmente il regime probatorio. Non si chiede più al CTU di "diagnosticare" una sindrome, ma al giudice di accertare comportamenti concreti e misurabili: la denigrazione sistematica dell'altro genitore davanti al figlio, l'impedimento delle visite, il condizionamento dell'agenda affettiva del minore.

La pronuncia del gennaio 2026: il rifiuto del minore non è mai una parola definitiva

Il quadro si è ulteriormente precisato con Cass. civ., Sez. I, ord. 27 gennaio 2026 n. 1857, resa in un procedimento che riguardava tre minori collocati presso il padre, i quali manifestavano un rifiuto netto nei confronti della madre. Si trattava di una figlia e di due gemelli, figli di genitori separati e poi divorziati, con affido condiviso ma collocamento presso il padre: i minori manifestavano rifiuto della madre, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e affido al Comune. Il Tribunale per i Minorenni aveva disposto vari interventi — CTU, servizi sociali, terapie, incontri in spazio neutro — per il recupero del rapporto madre-figli.

In altri termini, sostiene la Corte, in caso di conflittualità genitore-figlio occorre evitare sia automatismi di segno espansivo (riunificazione forzata), sia automatismi di segno riduttivo (esclusione di un genitore sulla base del solo rifiuto del minore), ma sempre nell'ottica del recupero del rapporto che è alla base del diritto alla genitorialità.

Questa massima è di grande rilievo pratico. Significa che il rifiuto del minore, anche se espresso in modo fermo e ripetuto, non può essere assunto dal giudice come dato definitivo e immodificabile, tale da chiudere la porta al recupero del rapporto. La Corte conferma la necessità di un intervento terapeutico strutturato, affidato a professionisti, con verifiche periodiche da parte del tribunale. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto tutela chi si attiva, e in materia di rapporti genitoriali questo significa che il genitore escluso ha l'onere — e il diritto — di azionare gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione senza arrendersi al rifiuto del figlio come fatto compiuto.

Il segnale europeo più recente va nella stessa direzione, ma con una prospettiva aggiuntiva. Il 5 maggio scorso il Governo spagnolo ha approvato in prima battuta il progetto di modifica della legge 8/2021 (Lopivi) introducendo il divieto espresso del ricorso al costrutto dell'alienazione parentale e di qualsiasi sua riformulazione pseudoscientifica nei procedimenti giudiziari e amministrativi. Nessuna relazione pubblica o privata fondata sulla sindrome di alienazione parentale potrà essere utilizzata nei procedimenti giudiziari o amministrativi, e le decisioni che vi facciano riferimento potranno essere impugnate. La riforma spagnola è ancora all'esame parlamentare, ma il segnale politico-giuridico è netto, e in Italia — dove la questione è rimasta affidata alla giurisprudenza senza una norma espressa — alimenta il dibattito su un intervento legislativo analogo.

Gli strumenti che il diritto italiano già offre al genitore ostacolato sono molteplici. Sul piano civile, la norma di riferimento è l'art. 337-ter c.c., che garantisce il diritto del minore al rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Sul piano processuale, dopo la Riforma Cartabia, l'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede una serie di rimedi per disincentivare le condotte ostacolanti: l'ammonimento, la sanzione amministrativa pecuniaria, il risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro per ogni successiva inosservanza (con richiamo espresso all'art. 614-bis c.p.c.) e la condanna penale per l'inosservanza dolosa di un provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 388 c.p.

Tra questi strumenti, il pagamento di una somma di denaro per ogni inosservanza ex art. 614-bis c.p.c. appare quello di gran lunga più efficace in concreto, purché sia applicato fin dalla prima comparsa della condotta ostacolante e sia di un'entità tale da incidere effettivamente sulle condizioni economiche della parte obbligata.

Un aspetto spesso trascurato dagli altri commentatori merita invece attenzione: la questione della CTU nelle separazioni con condotte ostacolanti. La Corte di Cassazione invita i giudici di merito a non limitarsi ad aderire alle conclusioni del CTU, ma a verificare "il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale", dovendo escludersi "la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare".

In pratica, questo significa che la parte che subisce una CTU costruita su categorie pseudoscientifiche — anche se non menziona espressamente la PAS ma ne utilizza i corollari sotto nomi diversi come "invischiamento materno", "rapporto fusionale", "madre malevola" — ha oggi strumenti concreti per contestarla sia in sede di osservazioni alla bozza di relazione peritale, sia con il deposito di una consulenza tecnica di parte, sia infine con il ricorso per Cassazione per violazione dei principi di scientificità della prova.

Il punto di riflessione più acuto che emerge dall'evoluzione giurisprudenziale è però un altro, e rimane in larga parte irrisolto: quale incidenza ha, sulla valutazione dell'ascolto del minore, la circostanza, accertata giudizialmente, che il genitore convivente continui ad attuare ripetuti comportamenti ostacolanti lesivi del corretto esercizio della bigenitorialità? Una volta falliti i tentativi di mediazione e coordinazione genitoriale predisposti dal Tribunale, anche a mezzo di CTU e servizi sociali, può il Tribunale spingersi a collocare il figlio presso una comunità terapeutica o optare per un cambio di collocamento prevalente? E ancora, qual è il bilanciamento tra il diritto del figlio minore all'autodeterminazione nei rapporti familiari e il suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori?

La risposta della giurisprudenza attuale non è univoca. Come osservava con disincantata precisione Gustavo Zagrebelsky, il diritto vive nella tensione permanente tra principi contrapposti, e il compito del giudice non è eliminare questa tensione ma administrarla con rigore argomentativo. Nel campo delle condotte ostacolanti post-separazione, il nodo è esattamente questo: proteggere il minore da un genitore che lo condiziona, senza traumatizzarlo con interventi coercitivi che potrebbero rivelarsi più dannosi del problema che intendono risolvere. Resta aperta la questione relativa alla possibilità di ricorrere all'utilizzo di soluzioni ulteriori, quali l'affidamento super esclusivo e, soprattutto, il collocamento del minore in comunità, al fine di tentare il recupero della relazione genitoriale in presenza di condotte gravemente ostacolanti l'esercizio della bigenitorialità. La giurisprudenza di legittimità si è dimostrata spesso contraria a tali forme di intervento, soprattutto in presenza di una netta opposizione da parte del figlio minore capace di discernimento e, in ogni caso, in assenza di ulteriori elementi atti a dar prova dell'inidoneità del genitore cosiddetto alienante.

Chi si trova a vivere questa situazione — sia come genitore che vede sfumare il rapporto con il proprio figlio, sia come genitore accusato ingiustamente di manipolazione — deve sapere che agire tempestivamente e con il supporto di un professionista esperto in diritto della famiglia fa la differenza. Gli strumenti ci sono, la giurisprudenza li ha affinati, ma richiedono una strategia documentale e processuale costruita con cura fin dai primi segnali.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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