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Un'impresa acquista un portafoglio di crediti in sofferenza, incarica un soggetto della gestione e del recupero, e poi si vede eccepire in udienza che quel gestore non risulta iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia. Il risultato? Il giudice dichiara una carenza sopravvenuta di legittimazione, con conseguente paralisi dell'azione esecutiva già avviata. Non è un'ipotesi scolastica: è esattamente quanto accaduto in alcune delle pronunce più significative degli ultimi mesi sul tema dei servicer NPL e dei requisiti per operare nel mercato dei crediti deteriorati.
Comprendere questa materia non riguarda solo gli operatori finanziari. Riguarda anche i debitori ceduti, i loro difensori, e qualunque impresa o privato che si trovi ad affrontare un'azione di recupero promossa da un soggetto che si qualifica come gestore di NPL.
Il quadro normativo: dalla liberalizzazione dell'acquisto alla riserva sulla gestione
Con il decreto legislativo n. 116 del 2024, l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2167 — la cosiddetta Secondary Market Directive (SMD) — introducendo un nuovo quadro regolatorio per gli acquirenti e i gestori di crediti in sofferenza. In particolare, è stato introdotto all'interno del Titolo V del TUB il nuovo Capo II, denominato "Acquisto e gestione di crediti in sofferenza e gestori di crediti in sofferenza".
La logica della riforma poggia su una distinzione fondamentale, spesso trascurata nel dibattito pratico. La riforma prevede la sostanziale liberalizzazione dell'attività di acquisto dei crediti in sofferenza. In altre parole, chiunque — anche una persona fisica che agisce nell'esercizio di un'attività commerciale — può oggi acquistare crediti NPL da istituti bancari dell'Unione Europea. Accanto alla liberalizzazione dell'acquisto dei crediti da parte anche di soggetti non bancari, è stata confermata la riserva sull'attività di gestione, affidata esclusivamente a operatori regolamentati e vigilati da Banca d'Italia.
Questa scissione tra chi acquista e chi gestisce è il cuore del nuovo sistema. La nuova normativa precisa che l'acquirente di crediti in sofferenza è obbligato a nominare un gestore di crediti in sofferenza, una banca o un intermediario finanziario autorizzato dalla Banca d'Italia. È un obbligo di risultato, non una facoltà.
Le nuove norme sono diventate pienamente operative con l'entrata in vigore delle Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 7 marzo 2025 (G.U. n. 55). Da quella data decorrono i termini del regime transitorio.
I requisiti che il gestore deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione sono articolati su più livelli. La disciplina prevede che i soggetti che intendono operare come Gestori NPL debbano soddisfare specifici requisiti di idoneità da parte dei titolari di partecipazioni qualificate e degli esponenti aziendali. Le Disposizioni di vigilanza pubblicata dalla Banca d'Italia il 13 febbraio 2025 stabiliscono che il soggetto richiedente debba dimostrare un'adeguata struttura organizzativa, un efficace sistema di controlli interni e procedure idonee a garantire la corretta gestione dei crediti in sofferenza.
Vale la pena sottolineare un aspetto spesso sottovalutato: rispetto ad altri intermediari autorizzati, il gestore non deve soddisfare requisiti minimi di capitale; tuttavia, in linea con altre attività riservate, è necessario dimostrare la sussistenza di determinati requisiti organizzativi nonché qualifiche soggettive in capo agli amministratori e ai partecipanti al capitale.
L'iter autorizzativo è relativamente celere. La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa o, se la domanda è considerata incompleta, dalla data di ricevimento delle informazioni richieste. L'autorizzazione è peraltro passibile di revoca qualora, ad esempio, sia venuto a mancare un requisito, oppure l'autorizzazione sia stata ottenuta sulla base di dati non veritieri, o siano state violate norme.
Un ulteriore elemento di novità riguarda i meccanismi di tutela del debitore. Con il provvedimento dell'11 febbraio 2025, la Banca d'Italia ha esteso il perimetro dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), includendo anche i gestori dei crediti in sofferenza tra i soggetti obbligati ad aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. I gestori dovranno quindi garantire ai debitori l'accesso all'ABF e informare chiaramente su tale possibilità, pena l'improcedibilità dell'attività stessa.
Le sanzioni per chi viola le nuove regole sono severe: in caso di violazione delle nuove regole, sono previste sanzioni fino a 5 milioni di euro o al 10% del fatturato. Anche i soggetti terzi, coinvolti tramite esternalizzazione, possono essere chiamati a rispondere di eventuali irregolarità.
Il nodo più critico: le conseguenze processuali dell'omessa iscrizione
Qui il diritto incontra la realtà operativa nel modo più brusco. La domanda che i tribunali italiani si stanno ponendo con crescente urgenza è questa: se un gestore NPL ha continuato a operare oltre i termini transitori senza iscriversi all'albo ex art. 114.5 TUB, quali sono le conseguenze sulle azioni esecutive già avviate o in corso?
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza dell'8 febbraio 2026, si è pronunciato sulla portata operativa, sotto il profilo temporale, delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro ex articolo 114 TUB dei gestori di crediti deteriorati e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sul piano dell'attività posta in essere dagli stessi. Il Tribunale ha adottato la soluzione interpretativa più rigorosa: l'omessa iscrizione nei termini non produce soltanto effetti amministrativi o penali, ma incide sulla capacità stessa del soggetto di agire in giudizio. Non può ritenersi che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali: proprio il principio di effettività della regola unionale, quale imprescindibile canone esegetico, impone che la reazione dell'ordinamento sia veramente idonea a preservare l'interesse dell'UE. Viene precisato, inoltre, che le nuove norme si applicheranno con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
Questa impostazione è stata ulteriormente precisata pochi mesi dopo. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza collegiale del 20 maggio 2026, si è pronunciato sull'interpretazione delle disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei gestori di crediti deteriorati e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sul piano dell'attività posta in essere dagli stessi. Il provvedimento approfondisce, soprattutto sotto il profilo processuale, le ragioni che spingono verso la soluzione maggiormente coerente con il principio di effettività della tutela, del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso. Il Tribunale ha chiarito che il difetto non integra una mancanza di legittimazione ad agire in senso stretto, bensì un difetto di capacità di agire in via processuale, quale proiezione dinamica in sede giudiziaria della capacità di agire sul piano sostanziale: una distinzione tecnica raffinata, con conseguenze però altrettanto severe per chi non è in regola. Anche a non voler predicare la nullità dei contratti posti in essere nell'esercizio dell'attività gestoria dei crediti deteriorati, tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie, con la conseguenza di una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che si traduce in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.
Occorre però distinguere con precisione il perimetro temporale di queste conseguenze. Una pronuncia del Tribunale di Brindisi del 26 gennaio 2026 ha fatto chiarezza su uno degli aspetti più dibattuti: l'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori dei crediti in sofferenza tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 114.5 del TUB. La questione è emersa nell'ambito di un'opposizione a precetto in cui il debitore aveva eccepito la mancata iscrizione del cessionario nel predetto albo. In quel caso, tuttavia, il giudice ha ritenuto che la cessione del portafoglio fosse stata perfezionata in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, il cessionario non era tenuto ad alcun obbligo di iscrizione nell'albo, e la sua legittimazione a procedere all'esecuzione forzata rimaneva pienamente valida.
Il confine, dunque, è netto: la disciplina si applica alle cessioni avvenute dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia (8 marzo 2025). Per i portafogli ceduti prima di quella data, le vecchie regole continuano a trovare applicazione.
Un ulteriore elemento rilevante proviene dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione, con ordinanza n. 23852/2025, si è pronunciata su un'opposizione a uno stato passivo che escludeva un credito oggetto di cessione originario di Banca Marche, per mancanza di prova della titolarità dei crediti: un richiamo che testimonia come il tema della prova della catena delle cessioni rimanga, accanto a quello dei requisiti del gestore, il principale terreno di contenzioso nel settore NPL.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia sui propri interessi — descrive con precisione la filosofia sottostante all'intera riforma: la nuova disciplina protegge il debitore ceduto, ma esige in cambio che chi gestisce i crediti lo faccia alla luce del sole, con strutture, requisiti e controlli verificabili. È una scelta di civiltà giuridica, non solo tecnica.
Come osservava Rudolf von Jhering, il diritto non è mai un'astrazione statica: è il prodotto di una lotta continua per la sua affermazione concreta. La riforma del mercato secondario NPL è, in questo senso, esattamente questo: un tentativo di far valere nella prassi operativa principi che fino a ieri restavano sulla carta. Il risultato è che il servicer non autorizzato non è soltanto in violazione amministrativa — è, nei casi più gravi, un soggetto che non può nemmeno bussare alla porta del giudice.
Sul piano pratico, chi oggi si occupa di recupero crediti — o difende un debitore in una procedura esecutiva avviata da un cessionario NPL — deve verificare con rigore tre elementi: se la cessione è avvenuta dopo l'8 marzo 2025; se il gestore incaricato risulta iscritto nell'albo ex art. 114.5 TUB; e se i termini del regime transitorio siano stati rispettati. La risposta a ciascuna di queste domande può fare la differenza tra un'azione esecutiva valida e una radicalmente paralizzata.
Redazione - Staff Studio Legale MP