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Segnalazione illegittima Centrale Rischi: difendersi - Studio Legale MP - Verona

Meta: Segnalazione illegittima alla Centrale Rischi: cosa fare, come provare il danno e ottenere la cancellazione. Aggiornato alla giurisprudenza recente.

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Una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi può bloccare l'accesso al credito di un'impresa in pochi giorni. Ma quante volte quella segnalazione è illegittima perché la banca non ha svolto la necessaria istruttoria sulla reale situazione patrimoniale del debitore? La giurisprudenza più recente — a partire dalla fondamentale ordinanza della Cassazione del marzo 2026 — ha chiarito con precisione crescente che il mero inadempimento non basta, che il nesso causale può essere provato per presunzioni, e che la tutela si estende anche alle società collegate. Questo articolo analizza i presupposti sostanziali della segnalazione, le vie di difesa urgente e le strategie per ottenere risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Un imprenditore scopre quasi per caso — spesso attraverso il diniego di un mutuo o la revoca improvvisa di un fido — di essere iscritto "a sofferenza" nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Da quel momento, l'accesso al credito si chiude. I fornitori iniziano a chiedere pagamenti anticipati. Le banche con cui ha rapporti aggiornano i loro sistemi interni e adeguano le condizioni verso l'alto, quando non revocano direttamente le linee. Quello che sembrava un normale ritardo nel pagamento di un canone di leasing si è trasformato in qualcosa di molto più grave: un'iscrizione che lo classifica — agli occhi dell'intero sistema bancario — come soggetto in stato di insolvenza.

La segnalazione a sofferenza: un atto che richiede istruttoria, non automatismo

La Centrale dei Rischi è la banca dati pubblica gestita dalla Banca d'Italia, alimentata obbligatoriamente da banche e intermediari finanziari, nella quale confluiscono i dati relativi ai crediti accordati ai clienti — affidamenti, mutui, finanziamenti, garanzie — quando l'esposizione complessiva supera la soglia di rilevanza fissata dalla normativa di vigilanza. All'interno di questo sistema, le posizioni vengono classificate secondo categorie di rischio crescente. La più grave è la sofferenza: la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia è il grande archivio nel quale gli intermediari condividono informazioni sull'esposizione debitoria dei clienti, e la classificazione "a sofferenza" rappresenta il livello più grave, poiché segnala al sistema bancario che quel soggetto è in una condizione di insolvenza o comunque di grave e non transitoria difficoltà economica.

Il fondamento normativo risiede nel Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993), in particolare all'art. 125, nelle delibere del CICR e nella Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti, che disciplinano con precisione i criteri di classificazione delle esposizioni. La stessa Circolare n. 139/1991 prevede che nella categoria di censimento "sofferenze" vada ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente. Questo inciso — "anche non accertato giudizialmente" — ha talvolta indotto gli intermediari a operare con eccessiva disinvoltura, dando per scontato che bastasse il mancato pagamento a giustificare l'iscrizione. La giurisprudenza, con crescente chiarezza, ha corretto questa deriva.

Il principio vigilantibus iura subveniunt non esonera certo il debitore dalla propria diligenza; ma non può neppure legittimare l'intermediario a trattare il semplice inadempimento come sinonimo di insolvenza, obliterando ogni valutazione concreta sulla complessiva solidità patrimoniale del soggetto segnalato.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, è tornata su un tema molto delicato nei rapporti tra banca e cliente: la segnalazione a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Si tratta di una pronuncia importante, perché chiarisce ancora una volta un principio spesso trascurato nella pratica: il semplice mancato pagamento non basta, da solo, a giustificare una segnalazione a sofferenza. Perché la segnalazione sia legittima, l'intermediario deve prima verificare se il debitore si trovi davvero in una condizione di grave e non temporanea difficoltà economica, assimilabile a uno stato di insolvenza.

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia ha una sua eloquenza esemplare. Il contenzioso trae origine da un rapporto di leasing relativo all'acquisto di macchinari, nell'ambito del quale ANVA Srl aveva accumulato un'esposizione debitoria pari a circa 41.800 euro per canoni non corrisposti tra il 2003 e il 2004. Nel corso di una controversia già pendente le parti avevano avviato trattative per una possibile definizione transattiva, senza però giungere a un accordo. La banca aveva, dunque, proceduto alla segnalazione della società alla Centrale dei Rischi. Ritenendo tale segnalazione illegittima e dannosa, ANVA Srl, insieme ad A.A. Srl — società ritenuta collegata — aveva agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 2,5 milioni di euro. In particolare, A.A. Srl lamentava di aver subito un pregiudizio diretto, consistito nel diniego di un finanziamento da parte di Unicredit proprio a causa della segnalazione della società collegata.

Tribunale e Corte d'Appello avevano dato ragione alla banca, senza però svolgere le dovute indagini sulla situazione economica della società coinvolta. Per la Cassazione, ciò è da considerarsi una violazione della disciplina del Testo Unico Bancario, oltre che delle delibere del CICR e delle istruzioni della Banca d'Italia. Con la pronuncia Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 (Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo), la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello con rinvio, imponendo un nuovo esame nel merito fondato sui principi corretti.

In concreto, la banca o l'intermediario devono accertare la presenza delle condizioni che qualificano la difficoltà economica come grave e strutturale. In assenza di questi presupposti, la segnalazione è illegittima. Non basta quindi rilevare un inadempimento contrattuale: serve una verifica reale, documentata e coerente con la posizione complessiva del cliente. Uno degli aspetti più rilevanti della decisione è il netto rifiuto di ogni automatismo. La Centrale dei Rischi non può diventare uno strumento di pressione sul debitore, né una conseguenza quasi meccanica del mancato pagamento. La classificazione a sofferenza richiede un'attività istruttoria vera, non una valutazione sommaria fondata solo sull'esistenza di rate scadute o canoni insoluti. Questo passaggio è centrale anche sotto il profilo pratico: obbliga gli intermediari a distinguere tra chi attraversa una difficoltà temporanea e chi, invece, si trova in una situazione patrimoniale seriamente compromessa.

Occorre in particolare una valutazione complessiva della situazione patrimoniale, che prenda in esame indicatori oggettivi: revoca di affidamenti, decreti ingiuntivi, pignoramenti, protesti, procedure esecutive in corso, operatività sul mercato, consistenza del patrimonio rispetto al debito.

Un profilo ulteriore e sottovalutato riguarda il caso in cui il debitore non paghi perché sta contestando la correttezza del credito o i tassi applicati. Un profilo che nella pratica forense ricorre spesso è quello del cliente che non paga perché contesta la correttezza del calcolo, i tassi applicati, le competenze addebitate, o più in generale la sussistenza stessa del credito. La Cassazione è costante: se la contestazione non è manifestamente infondata, il mancato pagamento assume natura di inadempimento "volontario" e non può essere letto come sintomo di incapacità finanziaria. Segnalare in quel contesto significa violare i principi di correttezza e buona fede nei rapporti bancari e può fondare un'azione di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Un secondo profilo di illegittimità — distinto da quello sostanziale — attiene al preavviso. Per i Sistemi di Informazione Creditizia privati (CRIF, CTC e simili), il Codice di deontologia e buona condotta impone un preavviso scritto al debitore prima dell'iscrizione, con un termine di almeno quindici giorni. Il preavviso ha natura recettizia ai sensi degli artt. 1334 e 1335 del codice civile: la banca deve essere in grado di dimostrare l'effettiva ricezione, non basta provare l'invio. Con la decisione n. 3435 del 2 aprile 2025 (Pres. A. Tucci, Rel. G.P. Siviglia), il Collegio di Bari dell'ABF ha stabilito che, ai fini della legittimità di una segnalazione a sofferenza in un SIC, l'onere di provare l'effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull'intermediario. Per la Centrale dei Rischi pubblica il regime è diverso: la differente finalità sottesa all'una e all'altra categoria di banca dati incide coerentemente sui presupposti dell'iscrizione: se nel caso della CR pubblica il preavviso non si configura quale requisito di validità dell'iscrizione stessa, nel caso di iscrizione nei SIC privati il preavviso assume invece rilievo fondamentale.

Il danno da segnalazione illegittima: prova e risarcibilità per soggetti collegati

Accertata l'illegittimità della segnalazione, il tema si sposta sul risarcimento del danno. La Cassazione riconosce che una segnalazione a sofferenza effettuata senza i necessari presupposti può produrre conseguenze economiche concrete, come il rifiuto di finanziamenti, il blocco dell'accesso al credito o il peggioramento dei rapporti con il sistema bancario. Se viene dimostrato il nesso causale tra la segnalazione e il pregiudizio subito, il danno può essere risarcito. Un altro elemento significativo è che la tutela può estendersi anche a soggetti collegati, purché provino di aver subito un danno diretto derivante dalla segnalazione. Questo profilo — la legittimazione attiva di una società terza ma collegata alla segnalata — è uno degli aspetti più innovativi dell'ordinanza n. 5593/2026 e apre scenari difensivi assai rilevanti nei gruppi societari.

Centrale è poi la questione della prova. Non sempre chi subisce la segnalazione dispone di documenti diretti che attestino il nesso tra l'iscrizione e il rifiuto di credito. La Corte di Cassazione chiarisce che il danno può essere provato anche tramite presunzioni, cioè attraverso prove indirette. Non è necessaria una prova diretta e inconfutabile. Indizi gravi, precisi e concordanti, come la stretta vicinanza temporale tra la segnalazione e la revoca di un finanziamento, sono sufficienti a dimostrare la causalità. In casi di illegittima segnalazione in Centrale Rischi, la stretta consequenzialità temporale tra la segnalazione e la revoca dei finanziamenti costituisce un forte indizio che, se non contrastato da prove contrarie, è sufficiente a dimostrare la causalità. La Corte ha inoltre censurato l'omesso esame di documenti rilevanti che potevano dimostrare il danno alla reputazione personale e commerciale del garante, la cui affidabilità era stata compromessa dall'associazione con un debitore segnalato.

La Corte di Cassazione, accertato che la situazione economico-patrimoniale delle imprese non era in deficit, rinvia la quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito al giudice di merito, il quale dovrà stabilire il danno emergente — valutando i costi vivi sostenuti — e il danno da lucro cessante, valutando le opportunità di affari perdute a causa della segnalazione, che ha portato a un declassamento del rating.

Un aspetto ulteriore e per certi versi trascurato dalla prassi riguarda le operazioni di cessione dei crediti in blocco. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia del 16 marzo 2026, ha affrontato la questione della cosiddetta segnalazione "in continuità": il cessionario non è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione quando procede alla segnalazione in continuità, essendo lo stesso tenuto ad aggiornare l'originaria segnalazione verificando la permanenza delle condizioni che l'avevano giustificata. Tuttavia, il presupposto per il cosiddetto trascinamento della segnalazione dalla cedente alla cessionaria è che l'iscrizione originaria sia legittima: qualora si accerti che tale legittimità difetti ab origine, la cessionaria sarà tenuta a sopportare la revoca della segnalazione sebbene la violazione non sia a lei direttamente imputabile. Il principio ha un impatto pratico immediato: nelle cessioni di portafogli NPL è indispensabile che il cessionario verifichi, prima di proseguire la segnalazione, la correttezza dell'istruttoria originaria compiuta dalla banca cedente.

Sul piano dei rimedi, la tutela si articola su due binari paralleli. Per i casi più urgenti — dove la segnalazione sta già producendo effetti pregiudizievoli concreti, come la revoca di affidamenti o l'impossibilità di accedere a finanziamenti già in corso di negoziazione — la tutela passa per un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzato alla revoca della segnalazione e, sul piano di merito, per un'azione di accertamento dell'illegittimità della segnalazione e di risarcimento del danno. In alternativa al contenzioso ordinario, per le controversie con importi contenuti, è possibile ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, strumento stragiudiziale rapido e senza costi per il cliente, rispetto al quale il Collegio di Milano dell'ABF, con decisione n. 8872/2025, ha ribadito il proprio orientamento sull'onere probatorio in capo al cliente in caso di illegittima segnalazione del nominativo in CR e SIC.

Come osservava Gustavo Zagrebelsky, il diritto è qualcosa che si fa e non solo che si trova: è prodotto di scelte concrete, di valutazioni che implicano responsabilità. La segnalazione a sofferenza è precisamente questo: una scelta tecnica e giuridica che l'intermediario compie e di cui risponde. Classificare un debitore come insolvente senza un'istruttoria reale non è un atto neutro, è un illecito civile con conseguenze spesso devastanti sul tessuto imprenditoriale.

Prima di avviare qualsiasi azione, il primo passo è verificare gratuitamente la propria posizione nella Centrale dei Rischi: l'accesso ai dati della Centrale Rischi è gratuito e può avvenire online tramite il sito della Banca d'Italia, sezione "Servizi al cittadino / Accesso CR", con autenticazione SPID o CIE, oppure di persona presso una filiale della Banca d'Italia. Solo dopo aver acquisito il dato storico delle segnalazioni — mese per mese — sarà possibile ricostruire l'esatto momento dell'iscrizione, confrontarlo con la propria situazione patrimoniale effettiva a quella data e valutare con precisione la fondatezza di un'azione giudiziaria o arbitrale.

Il quadro giurisprudenziale attuale è chiaro nell'imporre agli intermediari un obbligo di istruttoria seria e documentata prima di qualsiasi segnalazione a sofferenza. La decisione si inserisce nel quadro delle istruzioni e della disciplina di vigilanza della Banca d'Italia, che impongono agli intermediari criteri rigorosi nella classificazione delle esposizioni e nella trasmissione delle segnalazioni. Il messaggio è chiaro: se manca una verifica adeguata della condizione economica del cliente, la segnalazione non è solo discutibile sul piano sostanziale, ma può porsi anche in contrasto con le regole del sistema. Riequilibrare questo rapporto — restituendo all'iscrizione a sofferenza il suo significato tecnico rigoroso e sottraendola a un utilizzo strumentale o semplicemente negligente — è oggi non solo un'esigenza di giustizia individuale, ma un presupposto di correttezza sistemica nell'erogazione del credito.

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Fonti: 1. misterlex.it — testo integrale ordinanza Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2026, n. 5593 (ud. 23 febbraio 2026): trovata e confermata, pertinenza diretta al tema.
2. dirittobancario.it (categoria Centrale Rischi) — raccolta sistematica di giurisprudenza recente su CR e SIC, inclusa Cass. n. 5593/2026, ABF Bari n. 3435/2025, ABF Milano n. 8872/2025: trovate e confermate.
3. studiolegalemassafra.com — commento Cass. n. 5593/2026 con analisi degli indicatori patrimoniali e del profilo del debitore che contesta il credito: trovato e confermato.
4. centroriabilitazionicreditizie.com — analisi dell'ordinanza n. 5593/2026 con focus su impatto pratico per intermediari e debitore: trovata e confermata.
5. brocardi.it — articolo su Cass. n. 5593/2026 con ricostruzione del caso concreto: trovato e confermato.
6. studiocaliendo.it — Tribunale di Napoli, 16 marzo 2026: segnalazione in continuità e cessione crediti; trovato e confermato come pronuncia reale.
7. studiocaliendo.it — Tribunale di Napoli, 9 ottobre 2025: requisiti sofferenza e segnalazione rinnovata da cessionaria: trovato e confermato.
8. lexced.com — ordinanza Cassazione su prova per presunzioni (pubblicata 9 gennaio 2026): trovata e confermata, caso garante con nesso causale presuntivo.
9. studiolegalemondello.it — guida operativa su cancellazione segnalazione, preavviso, ABF, art. 700 c.p.c.: trovata, confermata come fonte di orientamento pratico.
10. dirittoeconomiaimpresa.it — panoramica storica orientamenti giurisprudenziali su CR: trovata, utile per inquadramento evolutivo.
11. dirittodelrisparmio.it — differenza presupposti CR pubblica vs SIC privati, ABF Bari 3435/2025: trovata e confermata.

Verifica: SENTENZA 1:
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593 (Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo)
1. ESISTE? Sì — confermata su misterlex.it, dirittobancario.it, brocardi.it, studiolegalemassafra.com, centroriabilitazionicreditizie.com, money.it, il Giornale, lexced.com.
2. CONTENUTO CORRETTO? Sì — segnalazione a sofferenza richiede valutazione complessiva della situazione patrimoniale e non si fonda sul mero inadempimento; nesso causale con danno provato anche per soggetti collegati; caso leasing ANVA Srl / A.A. Srl contro UBI Leasing (poi Intesa Sanpaolo); cassazione con rinvio alla Corte d'Appello di Roma.
3. FONTE DI CONFERMA: misterlex.it (testo integrale), dirittobancario.it (massima).

SENTENZA 2:
Tribunale di Napoli, 16 marzo 2026 — segnalazione in continuità e cessione crediti
1. ESISTE? Sì — confermata su studiocaliendo.it.
2. CONTENUTO CORRETTO? Parziale — il testo rinvenuto è un commento con estratti della pronuncia, non il testo integrale. Il principio citato (il cessionario risponde se la segnalazione originaria è illegittima ab origine) corrisponde al contenuto riportato sul sito.
3. FONTE DI CONFERMA: studiocaliendo.it (commento con estratti).

SENTENZA 3:
ABF, Collegio di Bari, decisione n. 3435 del 2 aprile 2025 (Pres. A. Tucci, Rel. G.P. Siviglia)
1. ESISTE? Sì — confermata su dirittobancario.it con estremi completi.
2. CONTENUTO CORRETTO? Sì — onere di provare l'effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull'intermediario.
3. FONTE DI CONFERMA: dirittobancario.it.

SENTENZA 4:
Cassazione — ordinanza su prova per presunzioni del nesso causale (pubblicata 9 gennaio 2026 su lexced.com)
1. ESISTE? Parzialmente verificabile — trovata su lexced.com con estremi parziali (data pubblicazione articolo: 9 gennaio 2026; caso garante/leasing capannone industriale); non è stato possibile reperire il numero esatto dell'ordinanza. Non citata nell'articolo con numero, bensì utilizzata solo per il principio giurisprudenziale (prova presuntiva del nesso causale), già confermato anche dalla dottrina ABF.
2. CONTENUTO CORRETTO? Sì per il principio (prova per presunzioni; vicinanza temporale tra segnalazione e revoca finanziamento): il principio è confermato da fonti multiple e dalla stessa Cass. n. 5593/2026.
3. FONTE DI CONFERMA: lexced.com — il principio è stato incorporato nell'articolo senza citare il numero dell'ordinanza, per cautela, attribuendolo alla giurisprudenza della Cassazione in termini generali. Il numero non verificabile è stato escluso dalla citazione diretta.

GIUDIZIO COMPLESSIVO: GIALLO — la sentenza principale (Cass. n. 5593/2026) e la decisione ABF n. 3435/2025 sono pienamente verificate e conformi al contenuto descritto. Il Tribunale di Napoli del 16 marzo 2026 è confermato da fonte specialistica ma non in testo integrale. Il principio della prova per presunzioni è giurisprudenzialmente solido e confermato da fonti multiple, ma l'ordinanza del gennaio 2026 è stata usata come orientamento generale senza attribuzione numerica esatta per prudenza. Nessuna sentenza inventata; nessun dato falso inserito nel testo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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