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Rating di legalità e avvalimento premiale: quando è ammesso - Studio Legale MP - Verona

Rating di legalità e avvalimento premiale: può essere utilizzato quello dell'impresa ausiliaria?

Un'impresa partecipa a una gara sopra soglia e perde due punti tecnici sulla graduatoria finale. Un margine sufficiente a essere superata dall'aggiudicataria.

A fare la differenza è il rating di legalità che l'impresa vincitrice ha utilizzato tramite avvalimento da un'impresa ausiliaria.

Da qui nasce una questione tutt'altro che teorica: una certificazione che misura i comportamenti e l'affidabilità di un'impresa può essere "prestata" da un soggetto terzo per ottenere un punteggio premiale in gara?

La questione è diventata particolarmente attuale nel 2026 per la convergenza di due novità: il nuovo Regolamento attuativo dell'AGCM, entrato in vigore il 16 marzo, e una pronuncia del TAR Lombardia che ha fornito indicazioni importanti proprio sull'utilizzo del rating di legalità attraverso l'avvalimento premiale.

Prima di entrare nello specifico, è utile ricordare che l'avvalimento disciplinato dall'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 può essere utilizzato non soltanto per acquisire requisiti necessari alla partecipazione, ma anche per migliorare l'offerta. Per requisiti, funzionamento e limiti generali dell'istituto rimando all'approfondimento dedicato all'avvalimento nel nuovo Codice degli Appalti.

Qui ci concentriamo invece su una questione più precisa: quando il rating di legalità di un'impresa ausiliaria può tradursi in un vantaggio premiale per il concorrente?

Rating di legalità: cosa cambia con il nuovo Regolamento AGCM 2026

Con la delibera del 27 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2026, n. 33, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, destinato a sostituire integralmente la disciplina previgente.

L'obiettivo è rafforzare i controlli, ampliare le cause ostative e rendere più strutturato il sistema di attribuzione e mantenimento del rating, allineandolo alle più recenti evoluzioni normative in materia di anticorruzione, appalti pubblici e responsabilità amministrativa degli enti.

Più controlli e maggiore coordinamento tra AGCM e ANAC

Una delle novità più rilevanti riguarda il coordinamento istituzionale.

Il nuovo Regolamento introduce infatti un sistema di cooperazione più intenso e un meccanismo di controllo periodico sulle imprese certificate.

L'AGCM trasmette all'ANAC le informazioni relative alle domande di rating per le verifiche di competenza; l'ANAC può formulare osservazioni entro trenta giorni e, ogni anno, l'Autorità invia alla Guardia di Finanza un campione pari al 10% delle imprese titolari di rating per le verifiche fiscali e contributive.

Sul piano delle conseguenze sanzionatorie, il Regolamento prevede non soltanto la sospensione immediata del rating, ma anche il divieto di presentare una nuova domanda per 18 mesi dalla cessazione del motivo ostativo.

Il meccanismo di punteggio rimane invece quello a stelle. Il punteggio base può essere incrementato di un segno "+" per ciascun requisito premiale aggiuntivo previsto dall'art. 10 del Regolamento; il conseguimento di tre segni "+" determina l'attribuzione di una stella aggiuntiva, fino al massimo di tre stelle.

Il regime transitorio previsto nel 2026

Un aspetto da non trascurare riguarda il regime transitorio.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento – quindi entro il 15 maggio 2026 – le imprese erano tenute a comunicare all'AGCM eventuali vicende preesistenti che, sulla base delle nuove disposizioni, costituiscono motivi ostativi.

L'adempimento spontaneo consente di beneficiare di una clausola di salvaguardia che mantiene valido il rating fino al 16 novembre 2026.

In caso di omissione accertata d'ufficio, invece, la revoca decorre retroattivamente dal 16 marzo 2026, con il conseguente blocco di diciotto mesi.

Per le imprese interessate a utilizzare il rating anche nell'ambito di una procedura di gara, verificare la sua effettiva validità diventa quindi un passaggio preliminare ancora più importante.

Rating di legalità e avvalimento premiale: il caso del TAR Milano

Arriviamo al punto centrale.

Un'impresa che non possiede il rating di legalità può utilizzare quello di un'impresa ausiliaria per ottenere il relativo punteggio tecnico premiale?

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, con la sentenza del 4 marzo 2026, n. 1070, ha superato l'impostazione più restrittiva.

Il Collegio ha chiarito che il rating di legalità costituisce un attributo del complesso aziendale oggettivamente inteso e, in quanto tale, può formare oggetto di avvalimento premiale.

La decisione poggia anche sulla funzione pro-concorrenziale dell'istituto dell'avvalimento, la cui matrice europea impone di favorire la massima partecipazione alle gare e perseguire il cosiddetto "effetto utile".

Il caso concreto: due punti che decidono una gara da oltre 7 milioni

La vicenda che ha dato origine alla pronuncia rende evidente quanto la questione possa essere rilevante nella pratica.

Il contenzioso riguardava l'aggiudicazione di un appalto per lavori stradali del valore di oltre 7 milioni di euro.

La seconda classificata contestava il punteggio premiale attribuito alla vincitrice, sostenendo che il rating di legalità, proprio perché fondato su caratteristiche comportamentali e reputazionali dell'impresa, non potesse essere trasferito attraverso un contratto di avvalimento.

Secondo questa interpretazione, in sostanza, la reputazione non potrebbe essere "presa in prestito".

Il TAR ha respinto questa impostazione.

Il D.Lgs. 36/2023 circoscrive infatti i divieti di avvalimento ai requisiti di ordine generale, tra i quali non può essere ricompreso il rating di legalità. Inoltre, i limiti previsti dall'art. 104 del Codice hanno natura eccezionale e non possono essere estesi per analogia.

Ne deriva che l'utilizzo del rating dell'ausiliaria non può essere escluso in partenza soltanto per la natura reputazionale del requisito.

Il rating può essere prestato, ma non soltanto sulla carta

Questo è probabilmente il passaggio più importante della decisione.

Ammettere l'avvalimento del rating di legalità non significa consentire a un'impresa di acquistare semplicemente qualche punto in più in graduatoria.

Il contratto deve corrispondere a una reale messa a disposizione delle risorse che hanno consentito all'impresa ausiliaria di ottenere quella qualificazione.

Un principio analogo era già emerso in materia di certificazione della parità di genere.

Il TAR Roma, con la sentenza del 2 luglio 2025, n. 12991, ha ritenuto ammissibile l'avvalimento della certificazione sulla parità di genere, richiamando l'orientamento già consolidato sull'avvalimento della certificazione di qualità.

Anche in quel caso, tuttavia, è stato posto un limite preciso: l'avvalimento non può trasformarsi in un espediente meramente cartolare.

Deve esserci un'effettiva e pertinente messa a disposizione delle risorse dell'ausiliaria a favore dell'impresa concorrente.

La stessa logica viene ora applicata al rating di legalità.

Cosa deve mettere realmente a disposizione l'impresa ausiliaria?

Nel caso esaminato dal TAR Milano, l'ausiliaria non si era limitata a dichiarare il possesso del proprio rating.

Aveva messo a disposizione il proprio apparato organizzativo, comprendente:

  • codici etici;
  • modelli organizzativi 231;
  • sistemi di tracciabilità;
  • attività e ore di formazione specifica.

È questo elemento sostanziale a tracciare il confine tra avvalimento premiale legittimo e semplice prestito documentale del rating.

Il punto, quindi, non è soltanto chiedersi se il rating possa essere oggetto di avvalimento. La risposta della giurisprudenza è positiva.

Occorre chiedersi soprattutto che cosa venga concretamente trasferito insieme a quel rating.

Il contratto di avvalimento premiale deve essere concreto

Questo aspetto assume particolare importanza nella redazione del contratto.

Se il concorrente intende ottenere un punteggio grazie alle caratteristiche dell'impresa ausiliaria, deve essere possibile individuare quali risorse, procedure, sistemi organizzativi o competenze quest'ultima mette effettivamente a sua disposizione.

Un contratto generico, sottoscritto al solo scopo di ottenere il punteggio, espone invece l'operazione a contestazioni.

La stazione appaltante – e in particolare il RUP in sede di verifica – è chiamata a controllare proprio questo aspetto: dietro il contratto deve esserci una reale trasposizione di risorse organizzative, non un accordo privo di effetti sostanziali.

Il costo dell'avvalimento deve comparire nell'offerta

Esiste poi un altro rischio pratico, meno evidente ma particolarmente rilevante: il costo del contratto di avvalimento.

Anche quando viene utilizzato esclusivamente a fini premiali, l'avvalimento determina per l'impresa ausiliata uno specifico onere economico, corrispondente al compenso pattuito con l'ausiliaria.

Questo costo non può essere considerato implicitamente assorbito nelle altre voci dell'offerta.

Deve invece essere correttamente computato nella verifica di anomalia, perché rappresenta un costo diretto e inevitabile sostenuto dall'operatore economico.

La sua mancata considerazione può incidere sulla sostenibilità complessiva dell'offerta fino, nei casi più critici, ad azzerarne il margine di utile.

Per questo il contratto di avvalimento non deve essere valutato soltanto sotto il profilo della sua validità giuridica: deve essere coerente anche con il quadro economico presentato in gara.

Una carenza dell'avvalimento premiale comporta sempre l'esclusione?

Non necessariamente.

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato un'ulteriore distinzione importante.

Quando la carenza documentale riguarda gli oneri dichiarativi dell'impresa ausiliaria nell'ambito di un avvalimento utilizzato esclusivamente a fini premiali, i principi di proporzionalità, conservazione degli atti e risultato possono impedire l'automatica esclusione del concorrente.

La conseguenza può essere limitata alla perdita del vantaggio tecnico che l'impresa sperava di ottenere attraverso l'avvalimento.

In altri termini, se il problema riguarda esclusivamente la componente premiale, la conseguenza non deve necessariamente travolgere l'intera partecipazione alla gara.

Resta però evidente il danno competitivo: quando una graduatoria si decide per pochi punti, perdere il punteggio legato al rating può significare perdere l'appalto.

Il problema di fondo: si può davvero "prestare" la reputazione?

La soluzione individuata dal TAR Milano è coerente con la funzione pro-concorrenziale dell'avvalimento, ma lascia aperta una questione interessante.

Il rating di legalità nasce come indicatore del rispetto di elevati standard di legalità da parte di un'impresa. La sua funzione è promuovere principi etici nei comportamenti aziendali e premiare gli operatori che si distinguono per legalità e trasparenza.

Ammettere che questa qualificazione possa essere utilizzata da un'impresa che non la possiede rischierebbe, almeno in astratto, di trasformarla in un semplice punteggio acquistabile attraverso un contratto.

È proprio per evitare questa conseguenza che diventa decisivo il requisito dell'effettiva messa a disposizione delle risorse.

Non si trasferisce la reputazione dell'ausiliaria in quanto tale.

Si trasferiscono procedure, strumenti organizzativi e sistemi che stanno alla base di quella reputazione e che possono concretamente entrare nell'organizzazione dell'impresa ausiliata.

È una differenza sostanziale.

Rating di legalità e avvalimento: cosa devono verificare le imprese

Per un'impresa che intende utilizzare il rating di legalità di un'ausiliaria a fini premiali non è quindi sufficiente trovare un soggetto che possieda le "stelle" richieste dalla lex specialis.

Prima della partecipazione alla gara è opportuno verificare almeno tre aspetti.

Il primo è la validità del rating. Con il nuovo Regolamento AGCM 2026 occorre controllare la posizione dell'ausiliaria e l'eventuale presenza di motivi ostativi che possano determinarne sospensione o revoca.

Il secondo riguarda le risorse effettivamente messe a disposizione. Codici etici, modelli 231, sistemi di controllo e tracciabilità, formazione e procedure devono trovare una corrispondenza concreta nel contratto.

Il terzo è economico. Il corrispettivo dell'avvalimento deve essere considerato nella costruzione dell'offerta e nella sua sostenibilità.

Un contratto predisposto all'ultimo momento e costruito intorno alla semplice dichiarazione di disponibilità del rating può quindi rivelarsi insufficiente.

I Bandi Tipo ANAC e una questione ancora aperta

I nuovi Bandi Tipo ANAC, approvati con le Delibere n. 148 del 1° aprile 2026 e n. 153 del 15 aprile 2026 ed entrati in vigore il 30 maggio 2026, distinguono in maniera più netta tra avvalimento necessario, avvalimento misto e avvalimento premiale.

Non forniscono tuttavia indicazioni specifiche sulla consistenza minima che deve avere il contratto quando riguarda requisiti di carattere reputazionale.

Rimane quindi uno spazio interpretativo importante.

In assenza di indicazioni ANAC specifiche, sarà ancora la giurisprudenza a precisare, caso per caso, quale livello di trasferimento organizzativo sia sufficiente per rendere effettivo l'avvalimento del rating di legalità.

La sentenza del TAR Milano fornisce però già un'indicazione chiara: il rating può essere utilizzato attraverso l'avvalimento premiale, ma dietro quel punteggio deve esserci un apporto concreto dell'impresa ausiliaria.

Per chi partecipa alle gare, così come per chi intende contestarne l'esito, è proprio questo il punto da verificare: non soltanto l'esistenza del contratto, ma ciò che quel contratto trasferisce realmente.

Se l’esclusione è già arrivata

Le cause di esclusione sono tassative e quasi sempre contestabili nel merito: come si valuta un’esclusione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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