Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Immaginate un professionista che digita il proprio nome su Google e trova, al primo risultato, un articolo che riporta un procedimento penale chiuso anni prima senza alcuna condanna. Oppure un'impresa che pubblica una recensione dei propri servizi su un social network e la trova rimossa senza alcuna spiegazione, con l'account sospeso e nessun canale per contestare la decisione. Sono situazioni speculari, eppure accomunate dalla stessa domanda: chi decide cosa esiste online, e chi paga se sbaglia?
La risposta, oggi, non è più affidata soltanto alle policy interne delle piattaforme. Il quadro normativo europeo e la giurisprudenza italiana più recente hanno tracciato un perimetro preciso di diritti e responsabilità che ogni utente — e ogni operatore digitale — deve conoscere.
Il DSA e la fine dell'opacità nella moderazione dei contenuti
Se la moderazione dei contenuti veniva ricondotta originariamente al perimetro della libertà di impresa delle stesse piattaforme, che formulavano le proprie policy in ragione degli indirizzi industriali, il Regolamento (UE) 2022/2065 — il Digital Services Act — ha portato la nozione di moderazione dei contenuti entro i confini del giuridicamente rilevante. Non si tratta di un passaggio simbolico: il DSA impone alle piattaforme digitali di conformarsi ai principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione, sottoponendole a un sistema di vigilanza amministrativa.
Sul piano pratico, le piattaforme online devono introdurre meccanismi di notice and action, motivare le decisioni di moderazione, garantire possibilità di reclamo e rendere più trasparente la pubblicità. Il cambio di paradigma è radicale: ciò che prima era una scelta discrezionale — rimuovere un post, sospendere un account, limitare la visibilità di un contenuto — diventa oggi un atto giuridicamente motivato, contestabile e soggetto a revisione.
I numeri confermano la portata reale di questo cambiamento. Nella sola prima metà del 2025, le piattaforme hanno segnalato oltre 9 miliardi di decisioni di moderazione dei contenuti, delle quali il 99% adottato in modo proattivo sulla base dei propri termini e condizioni. Ma il dato più significativo per l'utente è un altro: da quando il DSA è entrato in vigore, quasi 50 milioni di decisioni di moderazione sono state annullate dopo un ricorso. Su 165 milioni di decisioni contestate attraverso i meccanismi interni delle piattaforme, circa il 30% è stato ribaltato: significa che in un caso su tre l'utente aveva ragione, o quantomeno che la decisione iniziale meritava una revisione.
È un dato che la dice lunga sulla qualità — spesso scarsa — dei sistemi automatizzati di moderazione. Nella prima metà del 2025, oltre 1.800 dispute relative a contenuti pubblicati su Facebook, Instagram e TikTok sono state esaminate nell'UE tramite organismi di risoluzione extragiudiziale, con un ribaltamento nel 52% dei casi conclusi.
Il DSA ha anche introdotto la figura dei trusted flaggers — segnalatori attendibili — col ruolo di facilitare l'identificazione e la rimozione rapida di contenuti illegali e dannosi: si tratta di entità, solitamente organizzazioni o gruppi di esperti, riconosciute ufficialmente da uno Stato membro dell'UE per la specifica competenza nel rilevare contenuti illegali online.
Fin qui, la tutela contro i contenuti dannosi altrui. Ma esiste anche il problema opposto: contenuti che riguardano direttamente la persona, veri o parzialmente veri, che restano online nonostante abbiano perso qualsiasi attualità e continuano a ledere la reputazione. È il terreno classico del diritto all'oblio — che il DSA non disciplina direttamente, ma con il quale si intreccia in modo sempre più stretto.
Diritto all'oblio e responsabilità per ritardo: la Cassazione fissa nuovi standard
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi lo esercita con prontezza — calza perfettamente al contesto del diritto all'oblio digitale. Non è sufficiente che l'interessato sia nel giusto: deve attivarsi tempestivamente, documentare la richiesta e, se necessario, ricorrere agli strumenti di tutela. Ma la responsabilità speculare riguarda la piattaforma o il motore di ricerca: se riceve una richiesta fondata e non vi dà seguito con la dovuta celerità, risponde delle conseguenze.
Su questo punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con una decisione destinata a segnare un orientamento. Con l'ordinanza n. 6433/2026 della Cassazione, la I Sezione Civile ha affrontato la prova del danno non patrimoniale in una vicenda in cui un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi senza accertamento di responsabilità aveva chiesto a Google la deindicizzazione di articoli ormai non più attuali. La rimozione era avvenuta solo parzialmente e con ritardo, lasciando online contenuti potenzialmente lesivi della reputazione digitale della persona.
La I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto la violazione del diritto all'oblio ma negato il risarcimento del danno senza adeguata motivazione. La Suprema Corte ha chiarito che, in ipotesi di tardiva deindicizzazione di contenuti non più attuali, il giudice deve valutare il pregiudizio anche tramite presunzioni semplici, considerando diffusione, contenuto e impatto sociale della notizia.
La Cassazione ha richiamato un principio consolidato: in materia di lesione della reputazione e trattamento illecito dei dati personali, il danno non patrimoniale può essere accertato anche tramite presunzioni semplici. Il Tribunale aveva omesso di valutare elementi decisivi, tra cui una consulenza di parte che mostrava "un'altissima visibilità sul motore di ricerca" delle schermate contestate. Per i gestori di piattaforme e motori di ricerca, la decisione rappresenta un monito: i ritardi nella deindicizzazione possono avere conseguenze anche sul piano risarcitorio.
Il giudice può desumere l'esistenza del pregiudizio da circostanze oggettive, come la diffusione del contenuto, la facilità di reperimento tramite motori di ricerca, la gravità delle informazioni pubblicate o le conseguenze sociali e lavorative ragionevolmente prevedibili. Si tratta di un passaggio molto importante, perché spesso il danno reputazionale digitale è difficile da dimostrare in modo diretto: non sempre esistono prove documentali immediate di occasioni lavorative perse o relazioni compromesse. La lesione può manifestarsi in modo silenzioso ma costante, soprattutto in un contesto in cui una semplice ricerca online consente di associare immediatamente il nominativo della persona a fatti negativi o giudiziari.
L'orientamento della Cassazione n. 6433/2026 si inserisce in un filone consolidato: già con l'ordinanza n. 9147/2020 e l'ordinanza n. 34658/2022, la Corte aveva elaborato che il diritto all'oblio tutela l'interessato dal permanere di una rappresentazione non più attuale della propria persona, idonea a ledere reputazione e riservatezza.
Sul fronte legislativo, il tema è ulteriormente tornato all'attenzione del Parlamento italiano. La notizia dell'indagine finisce spesso in prima pagina, mentre quella dell'assoluzione molte volte passa inosservata. Su questo squilibrio è intervenuta la proposta di legge approvata dalla Camera, che prova a introdurre una sorta di "diritto alla completezza dell'informazione", con l'obiettivo di impedire che nell'opinione pubblica sopravviva soltanto il ricordo dell'accusa. Nel dossier parlamentare vengono richiamati sia l'art. 17 del GDPR sul diritto alla cancellazione dei dati personali sia l'art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, già oggi utilizzato per ottenere la deindicizzazione online di contenuti collegati a vicende giudiziarie concluse favorevolmente.
Un punto di riflessione che pochi articoli sul tema sviluppano riguarda la tensione strutturale tra i due regimi: il DSA spinge le piattaforme verso una moderazione proattiva — rimuovere prima, per evitare sanzioni fino al 6% del fatturato globale — mentre il diritto all'oblio, nella sua dimensione risarcitoria tracciata dalla Cassazione, sanziona chi rimuove troppo tardi. Il contesto è ad alto rischio: una moderazione eccessivamente zelante può portare a sanzioni ai sensi del GDPR, mentre una moderazione inadeguata espone a responsabilità e sanzioni ai sensi del DSA. In altre parole, la piattaforma può sbagliare in entrambe le direzioni, e in entrambe le direzioni risponde.
Per l'utente e per l'impresa, questo genera una duplice esposizione: il rischio di subire una rimozione arbitraria dei propri contenuti e il rischio di restare esposti a contenuti altrui lesivi che nessuno rimuove spontaneamente. I rimedi, tuttavia, esistono e sono azionabili.
Chi subisce una rimozione ingiustificata deve anzitutto avvalersi del sistema interno di reclamo previsto dall'art. 20 del DSA, che ogni piattaforma è obbligata a rendere efficace e accessibile. L'art. 21 del DSA introduce inoltre un meccanismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra destinatari del servizio e piattaforme online, sistema che offre un'alternativa efficiente ai procedimenti giudiziari tradizionali. Se l'esito interno non è soddisfacente, il passo successivo è la segnalazione ad AGCOM — designata come Coordinatore nazionale dei servizi digitali ai sensi del DSA — e, nei casi più gravi, il ricorso giudiziario per la tutela dei diritti fondamentali e il risarcimento del danno.
Chi vuole invece ottenere la deindicizzazione o la rimozione di contenuti lesivi deve formalizzare la richiesta al gestore del motore di ricerca o del sito ospitante, allegando documentazione specifica: la sentenza di proscioglimento, l'atto che dimostri la conclusione del procedimento, la dimostrazione dell'assenza attuale di interesse pubblico alla notizia. In caso di diniego o inerzia, il Garante Privacy è l'autorità competente per i reclami amministrativi. La Cassazione, con la pronuncia n. 6433/2026, ha chiarito che il ritardo — anche parziale — nella deindicizzazione fonda una pretesa risarcitoria azionabile in sede civile, senza che l'interessato debba fornire prova analitica di ogni singola conseguenza pregiudizievole.
Il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli ha scritto che la democrazia non si misura solo sulle regole della maggioranza, ma sulla solidità dei diritti fondamentali come "sfere dell'indecidibile". Il controllo dei contenuti online è diventato, in questa decade, la nuova frontiera di quelle sfere: non si può decidere di cancellare arbitrariamente la voce di un utente, né di lasciare in rete, indefinitamente, ciò che ne distrugge la reputazione. Il DSA e il diritto all'oblio — coordinati, non alternativi — sono gli strumenti con cui l'ordinamento europeo e italiano sta cercando di tenere ferma quella frontiera. La partita, però, si gioca caso per caso: nella qualità della documentazione presentata, nella tempestività dell'azione e nella consapevolezza dei rimedi disponibili.
Redazione - Staff Studio Legale MP