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Un imprenditore veronese che gestisce una società con filiali in Spagna, Polonia e Croazia può trovarsi, dal giorno alla notte, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso da un tribunale straniero per condotte tenute nell'ambito della propria attività. Non è uno scenario ipotetico: è la realtà quotidiana dei procedimenti penali transnazionali nell'Unione Europea. Eppure, nella vasta letteratura sul diritto penale d'impresa, il mandato di arresto europeo — il cosiddetto MAE — viene ancora trattato come una tematica di nicchia, relegata ai grandi casi di cronaca. Questo articolo intende colmare quella lacuna, con un taglio rigorosamente pratico e aggiornato alla giurisprudenza degli ultimi mesi.
Il MAE è disciplinato in Italia dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, più volte modificata — da ultimo con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 — per recepire le evoluzioni della decisione quadro 2002/584/GAI. Il mandato d'arresto europeo mira a sostituirsi al sistema tradizionale di estradizione, imponendo a ogni autorità giudiziaria nazionale di riconoscere, dopo controlli limitati, la domanda di consegna di una persona formulata dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro. Questo significa che i tempi si accorciano drasticamente rispetto alla vecchia procedura estradizionale e che il margine di opposizione si restringe: non è più il Ministro della Giustizia a decidere, ma il giudice, su basi esclusivamente tecniche. Per chi gestisce un'impresa con esposizione internazionale, questo cambiamento è radicale.
Il primo rischio: confondere litispendenza e motivo di rifiuto facoltativo
L'errore difensivo più frequente — e più costoso — che si registra nei procedimenti MAE riguarda la sovrapposizione tra due istituti giuridicamente distinti: il motivo di rifiuto facoltativo della consegna (art. 18 l. 69/2005) e la procedura di concentrazione dei procedimenti paralleli. Un manager indagato sia in Italia sia in Belgio per condotte analoghe, ad esempio nell'ambito di frodi fiscali transfrontaliere, non può pensare che l'apertura di un fascicolo italiano blocchi automaticamente la sua consegna. La Corte di Cassazione ha chiarito che il rifiuto facoltativo della consegna e la procedura di concentrazione dei procedimenti paralleli sono istituti distinti e non sovrapponibili, che non possono essere confusi né sollevati contestualmente in sede di impugnazione.
Ancora più netto è il principio affermato in materia di doppia punibilità e di procedimenti italiani avviati dopo l'emissione del MAE. La Corte di appello di Torino ha disposto la consegna di un imputato all'autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 23 dicembre 2025 al fine di procedere in ordine ai reati di truffa aggravata, falsificazione di moneta, associazione per delinquere e riciclaggio di denaro, e avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, Sez. VI, con sentenza n. 7981 del 2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile: al momento dell'emissione del MAE non risultava alcun procedimento pendente in Italia per i medesimi fatti, e non rileva, in senso contrario, l'iscrizione successiva di un procedimento penale a carico dello stesso soggetto. In altri termini, una contestazione aperta in Italia dopo la richiesta straniera non costituisce scudo. È un errore frequente, con conseguenze devastanti per la difesa.
Il secondo rischio: sottovalutare la clausola di garanzia per il cittadino italiano
Qui si apre il terreno più interessante — e più trascurato — per il penalista d'impresa. La legge italiana prevede che la corte di appello possa rifiutare la consegna del cittadino italiano, subordinandola alla condizione che egli sconti l'eventuale pena in Italia. Ma si tratta di una facoltà, non di un obbligo. La Cassazione ha precisato che, sebbene l'applicazione di tale clausola sia facoltativa per il giudice, un'eventuale decisione di non applicarla deve essere specificamente motivata, tenendo conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato.
Il punto che la giurisprudenza più recente ha chiarito con forza è che questa garanzia si estende anche ai MAE emessi per finalità processuali, non solo esecutive. La Corte di Cassazione ha annullato una decisione della Corte di Appello che ordinava la consegna di un cittadino italiano alla Croazia in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale, stabilendo che, per un cittadino italiano, la sola cittadinanza è sufficiente per richiedere la garanzia di scontare l'eventuale pena in Italia, senza necessità di provare un particolare 'radicamento', e che tale garanzia si applica anche ai mandati emessi per finalità processuali. Cass. civ., Sez. VI pen., n. 3952 del 2026 (avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 18 dicembre 2025) ha ribadito il medesimo schema: la consegna di un cittadino per essere processato all'estero è subordinata alla condizione che, dopo il processo, egli venga rinviato in Italia per scontare l'eventuale pena, meccanismo che evita la duplicazione di procedure e garantisce fin da subito il diritto della persona al reinserimento sociale nel proprio paese.
Per il manager o il socio di maggioranza di una società che opera all'estero, questo significa che la strategia difensiva deve attivarsi immediatamente dopo l'arresto, prima ancora che la Corte di Appello deliberi sulla consegna: è in quella sede che la clausola va espressamente richiesta e motivata, non in un secondo momento.
Il terzo rischio: il nodo della competenza territoriale e le segnalazioni SIS
Un aspetto tecnico spesso ignorato dai difensori non specializzati riguarda la competenza della Corte d'Appello chiamata a decidere sull'esecuzione del MAE quando l'arresto avviene per segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS). La regola non è la residenza del ricercato, ma il luogo fisico dell'arresto. La Cassazione ha ribadito che quando l'arresto avviene a seguito di una segnalazione nel sistema informativo Schengen (SIS), la competenza spetta inderogabilmente alla Corte d'Appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto. La Sez. VI, con ordinanza n. 10779 del 2026, ha confermato questo principio in un caso in cui l'arresto era avvenuto sulla base della segnalazione SIS il 23 febbraio 2026 e il mandato era stato trasmesso solo successivamente alla Corte di Appello di Napoli.
Perché questo interessa l'imprenditore? Perché un manager che viaggia frequentemente per affari — e che sia segnalato nel SIS — potrebbe essere arrestato in qualsiasi distretto d'Italia durante uno scalo aereo, un appuntamento commerciale, una fiera. La Corte competente sarà quella del luogo di arresto, non quella del suo domicilio. Il difensore abituale potrebbe non essere immediatamente operativo nel distretto competente: un fattore di tempo critico nei primissimi giorni della procedura, in cui si gioca la partita sulla libertà personale.
Un ulteriore elemento di complessità emerge dalla giurisprudenza europea più recente. La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con sentenza del 4 giugno 2026 nelle cause riunite C-722/23 e C-91/24, ha affrontato il tema del rifiuto di esecuzione del MAE quando lo Stato di esecuzione si impegna ad eseguire la pena sul proprio territorio per evitare l'impunità: in caso di rifiuto di esecuzione del mandato d'arresto europeo per motivo di non esecuzione obbligatoria, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata che ha la cittadinanza di tale Stato membro e vi risiede, non solo possono, ma devono disporre l'esecuzione della pena detentiva inflitta nello Stato membro emittente. È un principio dal forte impatto pratico: il rifiuto di consegna non equivale a impunità, ma obbliga lo Stato a farsi carico dell'esecuzione. Per chi pensava di utilizzare il diniego come strumento dilatorio, si chiude un varco.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt descrive con precisione chirurgica la logica del MAE: il diritto assiste chi si attiva tempestivamente. Chi attende di vedere come si sviluppa un procedimento straniero, convinto che le distanze geografiche o la complessità burocratica rallentino i tempi, commette un errore che la giurisprudenza recente punisce senza indulgenza.
Luigi Ferrajoli, nel suo Diritto e ragione, distingue tra garanzie formali e garanzie sostanziali: le prime esistono sulla carta, le seconde dipendono da chi le sa azionare nel momento giusto. Il MAE è uno strumento tecnicamente neutro — può essere usato in modo corretto o arbitrario, e la differenza la fa quasi sempre la tempestività e la qualità della difesa attivata nelle ore immediatamente successive all'arresto. Per l'imprenditore che opera nell'area penale dell'impresa, la consapevolezza di questi meccanismi non è un lusso: è parte integrante della gestione del rischio aziendale.
Redazione - Staff Studio Legale MP