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Immaginate di ricevere un atto di precetto o un decreto ingiuntivo firmato non dalla banca con cui avete stipulato un mutuo anni fa, ma da una società dal nome impenetrabile — una sigla, una SPV, un fondo lussemburghese — che afferma di essere il nuovo titolare del vostro debito. Questo scenario, tutt'altro che raro nel panorama creditizio italiano, pone una domanda che pochi si formulano: chi ha davvero il diritto di agire contro di voi, e soprattutto, è in grado di provarlo?
La risposta, secondo la giurisprudenza più recente, non è affatto scontata. E proprio qui si apre uno spazio difensivo di notevole rilevanza, che nasce direttamente dalle lacune della due diligence condotta dal cessionario in sede di acquisizione del portafoglio NPL.
Il meccanismo della cessione in blocco e il problema della prova
Gli NPL — i crediti deteriorati — circolano nel mercato finanziario attraverso operazioni massive di cessione regolate dall'art. 58 del Testo Unico Bancario e dalla legge 30 aprile 1999, n. 130 sulla cartolarizzazione. Le banche cedono intere classi di crediti a società veicolo (SPV) mediante avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, senza necessità di notificazione individuale al debitore. L'efficacia nei confronti del ceduto si produce per effetto della sola pubblicazione.
Questo meccanismo di pubblicità semplificata ha una sua logica nell'economia delle operazioni massive: nessuna banca potrebbe notificare individualmente migliaia o decine di migliaia di posizioni. Tuttavia, l'efficienza dell'operazione sul piano bancario non risolve affatto il problema che emerge nel momento in cui la SPV cessionaria deve agire in giudizio: deve provare non solo che la cessione è avvenuta, ma che quello specifico credito — il vostro — era incluso nel perimetro dell'operazione.
È qui che la qualità della due diligence documentale effettuata in sede di acquisizione del portafoglio rivela tutta la sua importanza — e spesso, tutta la sua inadeguatezza.
Il nodo centrale è stato efficacemente sintetizzato dal brocardo actori incumbit probatio: chi agisce in giudizio affermando di essere titolare di un diritto deve darne prova. Quando il cessionario non conserva o non produce il contratto di cessione con i relativi allegati identificativi delle singole posizioni, oppure quando l'avviso in Gazzetta Ufficiale è formulato in termini così generici da non consentire la riconducibilità del credito controverso all'operazione descritta, l'intera pretesa creditoria rischia di collassare su sé stessa.
Come osservava Rudolf von Jhering, il diritto è una conquista che non si ottiene per grazia, ma attraverso lotta continua: e in questo contesto, la lotta del debitore ceduto passa proprio per la rigorosa verifica documentale delle pretese altrui.
La giurisprudenza recente: un orientamento in evoluzione e in parte contrastante
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema in modo articolato negli ultimi mesi, con pronunce che evidenziano una tensione non ancora del tutto risolta tra due esigenze contrapposte: l'efficienza del mercato NPL e la tutela processuale del debitore ceduto.
Con l'ordinanza 24 dicembre 2025, n. 33966 (Cass. civ., Sez. I, Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio), la Prima Sezione Civile ha segnato un punto a favore dei cessionari, affermando che la prova della cessione e dell'inclusione del credito può essere fornita con ogni mezzo, comprese presunzioni semplici e argomenti desunti dal comportamento delle parti ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., senza che trovino applicazione i limiti degli artt. 2721 e 2729 c.c. La Corte ha sottolineato che il contratto di cessione opera nei confronti del debitore ceduto come mero fatto storico — il debitore è terzo rispetto al negozio — e ha chiarito che il principio di non contestazione è pienamente operante anche per i fatti contenuti nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, poiché quell'avviso è diretto proprio al debitore ceduto.
Tuttavia, la stessa ordinanza non ha inteso aprire uno spazio di automatismo: ha anzi precisato che, laddove il debitore formuli una contestazione specifica e circostanziata — distinguendo tra la contestazione dell'esistenza del contratto di cessione e quella della mera inclusione del singolo credito — il cessionario è tenuto a fornire la prova corrispondente al preciso oggetto della contestazione.
Questo principio ha trovato applicazione rovesciata, a favore del debitore, con la Corte di Cassazione, ord. 23 maggio 2026, n. 15900: la Suprema Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provata la titolarità del credito da parte di Siena NPL 2018 s.r.l. sulla sola base della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2017, relativa alla cessione in blocco da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena, senza che fosse stato effettuato un accertamento in fatto sull'effettiva riconducibilità del credito controverso all'ambito oggettivo dell'operazione. La motivazione appare lapidaria: la decisione impugnata si risolveva in una mera enunciazione assertiva, priva di verifica concreta sul punto.
Il medesimo rigore è riscontrabile nella sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, XVII Sezione Civile (Sezione Specializzata in materia di Impresa), n. 17361 depositata il 10 dicembre 2025: il Tribunale ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società che si professava cessionaria, affermando che l'assenza di una prova certa e completa della cessione impedisce di ritenere dimostrata la titolarità del diritto, e che non è sufficiente affermare di aver acquistato un credito in blocco o produrre documenti di carattere generico, essendo necessario dimostrare che lo specifico rapporto giuridico oggetto di causa sia stato effettivamente trasferito dal cedente al cessionario.
Il quadro che emerge da questi arresti è quello di una giurisprudenza non uniforme, in cui il risultato dipende in misura rilevante dalla qualità della contestazione formulata dal debitore e dalla risposta documentale del cessionario: una dinamica processuale che rimanda direttamente alla solidità — o alle lacune — della due diligence svolta a monte dell'operazione di acquisto.
Cosa deve fare concretamente il debitore ceduto: errori da evitare e strategie efficaci
Il primo errore, frequentissimo, è quello di limitarsi a contestare genericamente la qualità di creditore della controparte. La giurisprudenza di legittimità è chiara: la contestazione generica non produce alcun effetto utile, non sposta l'onere della prova e non impedisce il formarsi della non contestazione. Perché la difesa sia efficace, occorre distinguere e articolare con precisione due piani distinti.
Il primo piano riguarda l'esistenza stessa del contratto di cessione: si contesta che tra la banca cedente e la SPV sia stato mai stipulato un valido contratto traslativo. In questo caso, il cessionario è tenuto a produrre il contratto di cessione o un estratto autentico dello stesso. Il secondo piano — più frequente nella pratica — riguarda l'inclusione del singolo credito nel perimetro dell'operazione: si ammette l'esistenza della cessione, ma si contesta che quel credito specifico, con quel numero di rapporto, quella scadenza e quella classificazione, fosse compreso nelle categorie descritte nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Quest'ultima contestazione è particolarmente efficace quando l'avviso in G.U. è formulato in termini eccessivamente ampi o vaghi, oppure quando esiste una discrasia tra i dati identificativi del rapporto citati nei vari atti della catena delle cessioni: numeri di pratiche non coincidenti, importi difformi, date di classificazione a sofferenza incompatibili. Questi elementi — che emergono proprio dalla carenza di una rigorosa due diligence documentale effettuata al momento dell'acquisto del portafoglio — costituiscono argomenti difensivi di straordinaria efficacia.
Quanto alle tempistiche, è essenziale che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva venga formulata nel primo atto difensivo, con precisione e completezza. Sollevarla per la prima volta in appello, o in termini meramente generici in primo grado, può precluderne l'esame in sede di impugnazione. Il momento processuale in cui si costruisce la difesa è cruciale: chi non contesta subito e in modo articolato, tende a perdere questa opportunità in modo definitivo.
Un ulteriore profilo da non trascurare è quello della prescrizione. Nelle cessioni di crediti NPL di secondo o terzo mercato — in cui i portafogli cambiano mano più volte nel corso degli anni — è frequente che gli atti interruttivi della prescrizione presentino incongruenze nella identificazione del rapporto (numeri di NDG diversi, importi difformi rispetto alle comunicazioni precedenti) che ne minano l'efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c.
La consapevolezza di questi meccanismi impone una riflessione di sistema: il mercato NPL italiano, che secondo il Market Watch NPL dell'Ufficio Studi di Banca IFIS gestisce crediti deteriorati lordi nell'ordine delle centinaia di miliardi di euro, si regge su operazioni di cessione massiva che producono inevitabilmente frammentazioni documentali. Ogni passaggio di portafoglio è un potenziale anello debole nella catena della titolarità. La rigorosa verifica di questa catena — la chain of title — è l'essenza stessa di una corretta due diligence legale, e la sua assenza è il punto di partenza di ogni difesa efficace del debitore ceduto.
La questione non è soltanto tecnico-processuale: tocca un problema di equità sostanziale. Come aveva intuito Gustav Radbruch, un diritto che non mira a essere giusto non merita neppure il nome di diritto. Che le operazioni di cartolarizzazione rispettino davvero, caso per caso, il diritto del debitore a conoscere con certezza chi lo sta eseguendo e in forza di quale titolo, non è un formalismo, ma una garanzia fondamentale dello Stato di diritto.
Redazione - Staff Studio Legale MP