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La notifica non arriva, il numero è bloccato, eppure la persecuzione non si ferma. Frasi offensive compaiono ogni giorno nello "stato" di WhatsApp dell'ex compagno, visibili a tutti i contatti comuni. La vittima lo scopre attraverso amici, poi di nuovo, poi ancora: lo stesso meccanismo dell'angoscia, lo stesso effetto paralizzante dello stalking fisico, solo spostato su uno schermo. È stalking? È reato? La risposta della giurisprudenza più recente è netta: sì, lo è.
Questa scena — apparentemente di confine — è esattamente quella che la Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, ha dovuto affrontare e risolvere con la sentenza n. 12242 del 31 marzo 2026, con la quale ha respinto il ricorso di un uomo che continuava a perseguitare la sua ex partner attraverso i social network, pur dopo essere stato da lei bloccato. Il principio affermato è di portata generale: per configurare la molestia non è necessario un contatto diretto. Integra il reato anche la condotta di chi, pur non rivolgendosi direttamente alla vittima, utilizza strumenti di comunicazione — come i social network o lo stato di WhatsApp — con la ragionevole certezza che il contenuto persecutorio giunga a sua conoscenza tramite terzi.
Si tratta di un approdo tutt'altro che scontato, che merita di essere letto nella cornice del sistema normativo vigente.
Il quadro normativo: un reato comune che abbraccia il digitale
Nel nostro ordinamento, il cyberstalking non costituisce una fattispecie penale autonoma. Esso rappresenta una specifica e moderna modalità esecutiva del delitto di atti persecutori disciplinato dall'art. 612-bis del Codice Penale, introdotto nel 2009 e progressivamente rafforzato dalla Legge n. 69 del 19 luglio 2019 (c.d. Codice Rosso) e dalla Legge n. 168 del 24 novembre 2023 sul contrasto alla violenza di genere. La norma punisce chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena base va da uno a sei anni e sei mesi di reclusione.
Il secondo comma dell'art. 612-bis introduce una aggravante specifica quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici: ed è questa la disposizione che intercetta il cyberstalking. La ratio è chiara: un messaggio inviato tramite social media o WhatsApp raggiunge la vittima ovunque essa si trovi, invadendo la sua sfera privata in ogni momento della giornata e rendendo quasi impossibile trovare un rifugio. La viralità e la permanenza dei contenuti online possono estendere la portata della molestia a un pubblico indefinito, moltiplicando l'umiliazione e il danno. Accanto alla norma penale, la Legge n. 168/2023 ha esteso l'applicabilità dell'ammonimento del Questore anche alle condotte di molestie digitali non ancora sfociate in reati consumati, uno strumento di prevenzione amministrativa di importanza crescente.
I dati confermano la portata del fenomeno: secondo l'Eurispes, il cyberstalking colpisce più di un italiano su dieci (14%), con percentuali superiori al 20% nella fascia d'età tra i 18 e i 34 anni. Nel 2025 la componente digitale ha aggravato circa il 25% dei fatti di stalking denunciati.
Per la configurabilità del reato — anche nella sua forma digitale — la giurisprudenza richiede la presenza di tre elementi fondamentali, che devono coesistere: la reiterazione delle condotte (almeno due episodi, anche concentrati in un arco temporale ristretto, purché autonomi e causalmente legati a un unico intento persecutorio); uno o più degli eventi di danno alternativamente previsti dalla norma (grave e perdurante stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto; alterazione delle abitudini di vita); il nesso causale tra le condotte e l'evento di danno. Come precisato da Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 14581 del 19 febbraio 2025, il reato è di natura abituale e di danno: i comportamenti devono essere valutati nel loro insieme per determinare il progressivo accumulo di disagio nella vittima, culminante in uno stato di prostrazione psicologica. Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 32506 del 10 luglio 2025 ha poi ribadito che è sufficiente la realizzazione di uno solo degli eventi alternativamente previsti dalla norma, non essendo necessario il verificarsi contemporaneo di tutti.
Sul tema della prova dell'evento di danno è intervenuta recentemente la dottrina processuale: la rivista De Iustitia, nel numero 1 del 2026, ha commentato una pronuncia di legittimità in materia di cyberstalking, sottolineando come l'uso distorto delle tecnologie digitali assuma un ruolo decisivo nell'intensificazione dell'offesa alla libertà morale e all'autodeterminazione della vittima, e come l'evento possa essere dimostrato anche in via indiretta, attraverso elementi sintomatici desunti dalla reiterazione, dall'invasività e dal contesto complessivo delle condotte. Il rischio opposto — quello di automatismi probatori — richiede un rigoroso controllo motivazionale da parte del giudice.
Come ammonisce il brocardo vigilantibus iura subveniunt, il diritto soccorre chi vigila sui propri diritti e agisce tempestivamente: ma per farlo, occorre sapere esattamente cosa raccogliere e come.
La prova digitale: screenshot, chat e il problema dell'autenticità
Il nodo più pratico — e più frequentemente trascurato — riguarda la raccolta e l'utilizzabilità in giudizio delle prove digitali. Messaggi WhatsApp, post sui social, screenshot di "stati" effimeri: tutto può diventare prova, ma solo se acquisito correttamente.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 6024 del 2026, ha fatto chiarezza su un punto che generava incertezza: lo screenshot di una conversazione WhatsApp ha valore di documento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., in quanto costituisce una riproduzione meccanica di fatti e cose, ed è quindi utilizzabile quale documento informatico. La Corte ha chiarito che non è necessario disporre il sequestro del dispositivo né acquisire l'intero supporto telematico quando i messaggi sono forniti da uno dei partecipanti alla conversazione. L'uomo imputato contestava la legittimità dell'acquisizione di un dvd contenente messaggi scritti e vocali WhatsApp prodotti dalla persona offesa sotto forma di screenshot, sostenendo che si trattasse di materiale selezionato ad arte e dunque potenzialmente fuorviante, e che fosse necessaria una perizia tecnica sul supporto originario. La Suprema Corte ha rigettato questa tesi in assenza di una controproduzione o di elementi specifici che dimostrino manipolazioni: gli screenshot, dunque, diventano documenti utilizzabili, non coperti da segreto nei confronti dell'altro conversante.
Un ulteriore profilo riguarda proprio la sentenza n. 12242/2026: i giudici hanno precisato che gli screenshot dello stato di WhatsApp devono essere raccolti dalla vittima o da amici comuni e trasmessi alla polizia, che non può prelevarli direttamente senza violare le norme sulle intercettazioni. Questo dettaglio è tutt'altro che secondario: la vittima deve agire in prima persona, documentando sistematicamente i contenuti persecutori prima che scompaiano — gli stati di WhatsApp, com'è noto, si cancellano automaticamente dopo ventiquattro ore.
Il cyberstalker agisce spesso nell'anonimato o tramite profili falsi, rendendo difficile l'identificazione e la localizzazione, e ha anche la possibilità di cancellare le proprie tracce in rete. La prova del reato può desumersi dal complesso degli elementi fattuali acquisiti e dalla condotta dello stalker, senza che la vittima debba individuare e descrivere nel dettaglio uno specifico evento di danno: è la valutazione complessiva e contestuale che conta. In caso di concorrenza con il reato di diffamazione online — quando la campagna denigratoria sui social integra sia la persecuzione che l'offesa alla reputazione — i due reati possono coesistere perché tutelano beni giuridici distinti, come confermato da Cass. Pen., Sez. 5, n. 49288 del 11 dicembre 2023.
Il filosofo del diritto Luigi Ferrajoli, nel suo lavoro sulla democrazia costituzionale, ricordava che la garanzia dei diritti fondamentali richiede non solo norme formali ma strumenti effettivi di tutela: la giustizia è tale solo se accessibile a chi subisce il torto. Il diritto digitale è oggi il banco di prova più severo di questo principio, perché il danno si produce nell'istante e la prova svanisce nel clic.
Cosa fare concretamente: errori da evitare e tempistiche
Chi subisce una condotta persecutoria online deve muoversi con metodo e tempestività. Il termine per proporre querela è di sei mesi dal fatto: in molti casi il reato ha carattere permanente e il termine decorre dall'ultima condotta, ma attendere rischia di compromettere la raccolta delle prove più volatili.
Il primo passo è la documentazione sistematica: salvare screenshot di ogni messaggio, post, commento o "stato" offensivo, annotando data e ora di ciascun contenuto. I messaggi vocali vanno registrati separatamente. Per i contenuti a tempo — come gli stati di WhatsApp o le stories di Instagram — è fondamentale agire nell'immediato, poiché la finestra temporale di disponibilità è brevissima. È opportuno non cancellare nulla, nemmeno i messaggi che sembrano irrilevanti: il contesto complessivo è elemento decisivo per la valutazione giudiziale del carattere reiterativo e persecutorio della condotta.
Un errore frequente è rispondere ai messaggi o ai post dello stalker, anche solo per chiedere di fermarsi: questo comportamento può essere usato dalla difesa per sostenere che non vi era un genuino stato di paura. Altro errore è bloccare il numero o l'account senza prima documentare i contenuti: il blocco è giusto come misura protettiva, ma non deve precedere la raccolta delle prove.
La denuncia-querela deve essere presentata presso le Forze dell'Ordine o la Procura della Repubblica, corredata di tutta la documentazione raccolta. In parallelo, è possibile — e spesso consigliabile come misura urgente — rivolgersi al Questore per richiedere l'ammonimento ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11/2009, come modificato dalla Legge n. 168/2023: si tratta di una misura di prevenzione amministrativa che non richiede una condanna penale previa e può interrompere rapidamente la condotta persecutoria. L'ammonimento ha effetti giuridici rilevanti, perché la recidiva dopo l'ammonimento costituisce un'aggravante del reato.
Il giudice, in sede cautelare, può disporre il divieto di avvicinamento e di comunicazione anche attraverso strumenti telematici, nonché l'applicazione del braccialetto elettronico. Strumenti, questi, che il Codice Rosso e le successive modifiche hanno reso più agili e tempestivi.
Sul piano del danno civile, la condotta persecutoria digitale — specie quando documentata attraverso certificazione medica di disturbi ansiosi o depressivi — può fondare una domanda risarcitoria per danno biologico e danno morale, da proporre mediante costituzione di parte civile nel processo penale o in separato giudizio civile. Come precisato dalla Suprema Corte in più occasioni, la patologia psichica documentata è l'elemento che distingue la fattispecie da reati meno gravi e fonda la misura del danno.
Il fenomeno del cyberstalking interroga profondamente il modo in cui il diritto presidia la libertà personale nell'era digitale. La persona perseguitata online non è meno vittima di chi lo è nella vita fisica: subisce lo stesso azzera-mento della propria autodeterminazione, la stessa costrizione a modificare abitudini e percorsi, la stessa erosione della serenità quotidiana. La giurisprudenza italiana — con le pronunce più recenti — ha dimostrato di aver compreso che la "zona franca digitale" non esiste: neppure uno stato di WhatsApp effimero e indiretto, neppure un profilo anonimo, si sottrae al perimetro della norma. Resta il compito, per chi opera nel diritto, di accompagnare le vittime con strumenti tecnici adeguati alla velocità e alla volatilità dell'offesa digitale.
Redazione - Staff Studio Legale MP