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Crediti NPL: privilegiati vs chirografari nel recupero - Studio Legale MP - Verona

Un'impresa in crisi. L'attivo è insufficiente. In banca siedono due creditori: il primo vanta un'ipoteca su un capannone industriale, il secondo è un fornitore che ha consegnato merce a credito senza alcuna garanzia. A distanza di qualche mese, dopo la liquidazione del bene, il primo ha recuperato quasi tutto. Il secondo ha ricevuto qualche centesimo per ogni euro vantato. Questo, in estrema sintesi, è il problema dei crediti NPL privilegiati versus chirografari: non una distinzione accademica, ma la differenza concreta tra recuperare e perdere.

Il tema è esploso nell'attenzione degli operatori con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, di seguito CCII) e con la proliferazione delle cessioni in blocco di portafogli deteriorati. Chi acquista crediti NPL oggi sa che il valore di un portafoglio dipende anzitutto dalla composizione tra crediti assistiti da cause di prelazione e crediti chirografari: se i crediti deteriorati sono assistiti da garanzie ipotecarie valide e consistenti, i prezzi possono superare il 30/40% del valore facciale, mentre se i crediti sono chirografari o assistiti da garanzie di scarso valore, i prezzi si assestano tra il 3 e il 10%. Una forbice enorme, che condiziona l'intera strategia di recupero.

La graduazione dei crediti: il quadro normativo di riferimento

L'art. 2741 c.c. proclama l'eguale diritto dei creditori di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Questa clausola di riserva è tutto. Le cause di prelazione — privilegi, pegno e ipoteca — costruiscono una gerarchia che nella pratica concorsuale determina chi verrà soddisfatto e in che misura.

I creditori privilegiati si distinguono tra titolari di privilegio generale, che si esercita su tutti i beni mobili del debitore, e titolari di privilegio speciale, che opera su determinati beni mobili o immobili. L'art. 224 CCII — che ricalca l'art. 111-quater della vecchia legge fallimentare — conferma che privilegi generali e speciali concorrono in un'unica graduatoria sull'unica massa liquida attiva mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge e nel rispetto della gerarchia dettata dagli artt. 2777 e 2778 c.c. I creditori chirografari, per contro, sono quelli che non vantano alcuna causa di prelazione: concorrono tra loro in condizione di eguaglianza e vengono soddisfatti solo dopo il completo soddisfacimento dei creditori privilegiati, proporzionalmente all'ammontare del loro credito.

Nel quadro del CCII, l'art. 221 disciplina l'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ricalcando nella sostanza l'art. 111 della legge fallimentare, con l'aggiunta dei crediti postergati in coda alla graduazione. Prima ancora, si collocano i crediti prededucibili: quelli sorti in occasione o in funzione della procedura concorsuale, sottratti alla legge del concorso e soddisfatti con preferenza assoluta prima di procedere al riparto. Solo ciò che residua scorre verso i privilegiati e, infine, verso i chirografari.

Il "degrado": quando il privilegio svanisce e cosa succede dopo

Il nodo più critico nell'attuale prassi concorsuale è il cosiddetto degrado: il meccanismo per cui un credito originariamente privilegiato, a causa dell'incapienza dei beni su cui insiste la garanzia, si trasforma — per la quota non soddisfatta — in credito chirografario. L'art. 84, comma 5, CCII lo disciplina espressamente: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni su cui sussiste la causa di prelazione, attestata da un professionista indipendente; la quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

Questo meccanismo genera una categoria ibrida — il creditore privilegiato degradato a chirografo — il cui trattamento ha alimentato un contenzioso vivacissimo, culminato in pronunce recenti tra loro in tensione.

La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con l'ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28574 (Pres. Massimo Ferro, Rel. Paola Vella) ha affermato con nettezza che la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, come disciplinate nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII. Il mancato rispetto di tali regole costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio, senza attendere l'apertura del giudizio di omologazione. La Cassazione ha precisato che una proposta che parifichi nel trattamento creditori privilegiati e creditori chirografari — in assenza di una norma che espressamente lo consenta — esula completamente dal paradigma concordatario.

La questione del trattamento del credito privilegiato degradato rispetto al chirografario ab origine ha però prodotto soluzioni giurisprudenziali divergenti. Il Tribunale di Brescia, Sezione IV civile procedure concorsuali, con sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025, ha respinto la domanda di omologazione di un concordato preventivo in continuità indiretta, rilevando che tutte le classi di creditori votanti — comprese quelle costituite da crediti originariamente privilegiati poi degradati a chirografo per incapienza, e quelle formate da creditori chirografari ab origine — devono essere qualificate come appartenenti al medesimo grado chirografario, indipendentemente dall'origine privilegiata o meno dei crediti. Il Tribunale ha ravvisato nella pretesa di trattare diversamente i due gruppi la ultrattività della prelazione, fenomeno che contrasterebbe con la stessa natura del diritto di prelazione e genererebbe difficoltà irrisolvibili nella graduazione residua.

In senso opposto si è pronunciata la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 24 marzo 2025 (Pres. Dott.ssa Anna Mantovani), ribaltando la decisione del Tribunale di Busto Arsizio che aveva negato l'omologa di un concordato in continuità con trattamento differenziato a favore dei privilegiati degradati. Secondo la Corte milanese, i creditori privilegiati falcidiati e degradati a chirografo devono essere collocati in una posizione preferenziale rispetto ai chirografari ab origine: la degradazione incide sul grado di soddisfacimento ma non elimina la natura privilegiata del credito, che resta riconoscibile anche nella ripartizione del valore eccedente. Come ha sintetizzato la Corte, neutralizzare questa differenza significherebbe svuotare la disciplina della priorità relativa e appiattire ingiustificatamente la gerarchia concorsuale.

Il contrasto è irrisolto e il tema è destinato a giungere davanti alle Sezioni Unite. Per i creditori e per chi gestisce portafogli NPL, il punto pratico è chiaro: il grado originario del credito non è un dato neutro nemmeno dopo il degrado.

Nel mercato dei crediti deteriorati, questa dialettica incide direttamente sul valore dei portafogli ceduti e sulle strategie di recupero. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con l'ordinanza 24 dicembre 2025, n. 33966 (Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio) ha affrontato uno degli snodi processuali più frequenti nelle operazioni NPL: la contestazione della titolarità del credito ceduto in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. La Cassazione ha chiarito che, quando il debitore non nega l'esistenza del contratto di cessione ma contesta soltanto che il proprio credito rientrasse nel perimetro dell'operazione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata, a condizione che le indicazioni in essa contenute siano sufficientemente precise. Tuttavia, il debitore ceduto non è estraneo all'avviso di cessione e deve svolgere contestazioni circostanziate se vuole impedire il formarsi della non contestazione. Si tratta di una precisazione rilevante perché — per i crediti privilegiati ceduti — la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non solo assolve alla funzione di opponibilità ai terzi ma contribuisce anche al mantenimento dei privilegi nell'ambito della cessione.

Errori da evitare e aspetti pratici nel recupero NPL

Il tema del rango del credito chiama a riflessioni pratiche urgenti per imprese, investitori e debitori. Alcuni errori frequenti e i profili da presidiare.

Il primo errore è non verificare preventivamente il rango effettivo del credito prima della cessione o della negoziazione. Un credito che appare privilegiato (ad esempio assistito da ipoteca) può in realtà essere già "incapiente" rispetto al valore di realizzo del bene gravato: il che significa che solo una quota sarà privilegiata, mentre la parte eccedente concorrerà come chirografaria. Chi acquista un portafoglio NPL senza questa analisi rischia di sovrastimare significativamente il valore dello stesso.

Il secondo errore riguarda la documentazione della cessione. Come ribadito dalla Cassazione con le ordinanze nn. 23834, 23849 e 23852 del 25 agosto 2025, il mero possesso della copia dei documenti non dimostra l'effettiva titolarità del credito: incombe sul cessionario l'onere di provare che le posizioni creditorie fatte valere siano ricomprese nel perimetro dei crediti ceduti. Per i crediti privilegiati, questa prova è doppia: occorre dimostrare sia la titolarità del credito sia la sussistenza e validità della garanzia, poiché la cessione non fa degradare il credito a chirografario — la natura privilegiata segue il credito anche dopo il trasferimento — ma l'onere documentale deve essere assolto in modo rigoroso.

Il terzo errore è negoziare un saldo e stralcio senza comprendere quale percentuale potrà essere effettivamente ottenuta in sede concorsuale, distinguendo tra la quota privilegiata e quella chirografaria. Un fornitore chirografario che riceve un'offerta di saldo e stralcio al 10% di un credito di 50.000 euro potrebbe non sapere che, in sede di liquidazione giudiziale, la percentuale di soddisfacimento dei chirografari in molte procedure si attesta oggi tra il 2% e il 5%: in quel contesto, la proposta del debitore potrebbe essere in realtà vantaggiosa e meritare accettazione, mentre per un creditore ipotecario capiente la stessa percentuale sarebbe inadeguata.

Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigile — descrive con precisione la logica che governa il concorso dei creditori: i diritti di prelazione vanno costruiti, mantenuti e rivendicati con attenzione, non dati per scontati. Un'iscrizione ipotecaria ventennale non rinnovata, un privilegio su un bene non tracciato nel passivo, una cessione documentata in modo lacunoso: in tutti questi casi, la causa di prelazione rischia di evaporare, lasciando il creditore nella stessa posizione di chi non aveva mai avuto garanzie.

Come ha scritto Norberto Bobbio in Teoria dell'ordinamento giuridico, il diritto non è solo un sistema di norme ma un sistema di ordini: e nell'ordine concorsuale, la posizione che si occupa all'inizio della procedura determina, quasi sempre, quanto si recupera alla fine. La gradualità delle cause di prelazione non è una tecnicità tra tante: è il meccanismo attraverso cui il sistema distribuisce le perdite nei momenti di crisi, assegnando ai creditori chirografari — tipicamente piccoli fornitori, artigiani, professionisti — il peso residuale dell'insolvenza altrui.

Comprendere questa meccanica prima che la crisi esploda, e presidiare correttamente la propria posizione creditoria nel momento in cui si concede credito o si entra in una procedura, è la scelta che distingue chi recupera da chi non recupera.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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