Cosa prevede la legge per i figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana: focus su convivenza, documentazione necessaria e prassi operative.
Chi acquisisce la cittadinanza italiana può trasmetterla automaticamente ai propri figli minori conviventi. La legge prevede un meccanismo che opera in via automatica , ma solo a precise condizioni: il minore deve essere figlio dell'interessato, devono essere passati almeno due anni dal giuramento del gentiore, e se già in Italia avere meno di 18 anni, convivere stabilmente con il genitore al momento dell'acquisto della cittadinanza che deve risultare residente in Italia sempre da almeno due anni stabilmente.
Ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 91/1992, “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se il genitore ha la residenza Italiana da almeno due anni, così acquistano la cittadinanza italiana”. La norma specifica inoltre che, una volta maggiorenni, tali soggetti possono rinunciare alla cittadinanza italiana qualora siano titolari di un'altra cittadinanza.
Il DPR 12 ottobre 1993, n. 572, in particolare l'art. 12 e l'art. 16, comma 8, disciplina la modalità di accertamento della convivenza e l'emissione dell'attestazione da parte del Sindaco.
L'acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne non richiede una domanda formale da parte del genitore: è un effetto diretto e automatico dell'acquisto da parte del genitore, a condizione che i requisiti non risultino soddisfatti .
Tra i presupposti fondamentali:
La verifica della convivenza spetta all'ufficiale di stato civile , che può avvalersi di un accertamento a cura della Polizia municipale , anche mediante sopralluogo o altri elementi oggettivi (frequenza scolastica, attività sanitarie, ecc.).
Nonostante la natura automatica dell'attribuzione, l'iter richiede il deposito di alcuni documenti per l' attestazione formale da parte del Sindaco , la quale viene poi trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione.
I documenti richiesti sono:
Un errore frequente consiste nel ritenere che basti l'iscrizione anagrafica per dimostrare la convivenza. In realtà, la normativa prescrive un accertamento effettivo e concreto , che può includere anche altri elementi oltre alla mera coabitazione anagrafica.
Un altro errore diffuso è posticipare la verifica dei requisiti , rischiando che nel frattempo il minore compia i 18 anni e perde il diritto all'automatismo.
In assenza di documentazione sufficiente, l'ufficiale di stato civile trasmetterà un avviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990. Il genitore potrà presentare memorie e documenti integrativi per verificare la convivenza. In mancanza di riscontro utile, verrà emesso un provvedimento di rigetto .
Contro il rigetto è possibile proporre ricorso davanti al Tribunale ordinario , anche con il supporto legale di uno studio specializzato.
La giurisprudenza ha chiarito che l'acquisto della cittadinanza può avvenire anche in caso di separazione dei genitori , purché l'esercizio del potere genitoriale sia mantenuto da parte del genitore che ha acquisito la cittadinanza. La mera separazione, quindi, non è ostatica , ma resta centrale la prova della convivenza affettiva, educativa e materiale.
L'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli minori di cittadini naturalizzati è automatica ma non privata di passaggi tecnici . La verifica della convivenza, la documentazione ei tempi di attivazione del procedimento richiedono attenzione e precisione. L'accompagnamento legale può fare la differenza tra un riconoscimento fluido e un rigore amministrativo.
Contattaci per una consulenza personalizzata. Lo Studio Panato è al tuo fianco per verificare i requisiti, raccogliere la documentazione corretta e difenderti in caso di rigetto.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.