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Il Digital Services Act ha rivoluzionato i rapporti tra utenti e piattaforme digitali, introducendo regole precise sulla moderazione dei contenuti e strumenti concreti per impugnare rimozioni, sospensioni e shadow ban. Eppure la grande maggioranza delle decisioni di moderazione avviene ancora in applicazione dei termini di servizio privati, non per rimuovere contenuti illegali. Capire come funziona questo sistema — e come tutelarsi — è diventato indispensabile per chiunque operi online, da privati a professionisti a imprese.
Pensate a quanto scrisse Stefano Rodotà nella sua riflessione sulla persona nell'era digitale: il controllo sull'identità è la nuova forma di libertà, perché chi non può governare le proprie informazioni non può governare se stesso. Questa intuizione ha assunto oggi una dimensione normativa concreta con il Regolamento (UE) 2022/2065, il Digital Services Act (DSA), che ha trasformato il rapporto tra utenti e piattaforme digitali introducendo obblighi trasparenti, diritti azionabili e meccanismi di contestazione che prima erano semplicemente assenti.
Il tema non è teorico. Ogni giorno in Europa milioni di contenuti vengono rimossi, migliaia di account vengono sospesi, decine di migliaia di profili subiscono limitazioni di visibilità — il cosiddetto shadow ban — senza che l'utente ne riceva una spiegazione chiara. Fino a qualche anno fa, questa era una zona opaca del tutto sottratta a qualunque controllo. Oggi non è più così, o almeno non dovrebbe esserlo.
Come funziona davvero la moderazione dei contenuti dopo il DSA
Il DSA ha introdotto un principio fondamentale: ogni decisione di moderazione che incide su un contenuto o un account deve essere motivata, comunicata all'interessato e contestabile. Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, le piattaforme sono tenute a specificare nei propri termini di servizio le restrizioni applicabili, le motivazioni dei provvedimenti e le procedure di gestione dei reclami. L'articolo 14 introduce inoltre l'obbligo di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, in particolare la libertà di espressione, come sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ogni decisione di moderazione, sia essa una rimozione di contenuto, una sospensione o una chiusura dell'account, deve essere comunicata all'interessato con l'indicazione del contenuto rimosso, della base giuridica o contrattuale invocata, dell'eventuale uso di strumenti automatizzati e dei rimedi disponibili. Questo schema ricorda quello di un procedimento amministrativo: non è casuale. La dottrina giuridica più attenta ha osservato come la piattaforma agisca ormai come soggetto para-amministrativo, tenuto a rispettare obblighi di imparzialità, trasparenza e motivazione analoghi a quelli dell'amministrazione pubblica.
I dati più recenti restituiscono un quadro in movimento ma ancora profondamente squilibrato. Dalla sua entrata in applicazione, il 30% dei 165 milioni di decisioni di moderazione impugnate dagli utenti attraverso i meccanismi interni delle piattaforme è stato annullato. Significa che in un caso su tre l'utente aveva ragione. Nel primo semestre del 2025, oltre 1.800 controversie relative a contenuti su Facebook, Instagram e TikTok nell'Unione europea sono state esaminate da organismi di risoluzione extragiudiziale, con un ribaltamento delle decisioni delle piattaforme nel 52% dei casi conclusi. Questi numeri dicono una cosa semplice: la moderazione automatizzata sbaglia moltissimo, e senza strumenti di contestazione quegli errori non vengono mai corretti.
C'è però un dato che dovrebbe far riflettere: nel primo semestre del 2025, il 99% delle decisioni di moderazione è stato adottato dalle piattaforme per far rispettare i propri termini e condizioni, non per rimuovere contenuti segnalati come illegali ai sensi del diritto dell'UE o nazionale. Ciò significa che la stragrande maggioranza delle rimozioni non dipende da un accertamento di illegalità ma da una valutazione unilaterale della piattaforma sui propri standard interni. Il DSA ha scelto di regolamentare le procedure, non i contenuti in sé: lex specialis derogat generali, ma il regolamento europeo non impone alle piattaforme di definire cosa sia lecito pubblicare — impone però che qualunque cosa vietino, lo facciano in modo trasparente e ricorribile.
Diritto all'oblio e DSA: dove i due regimi si incontrano
Accanto al sistema DSA, opera il diritto all'oblio fondato sull'articolo 17 del GDPR — il diritto alla cancellazione — che tutela chiunque voglia sottrarsi alla permanenza indefinita di informazioni obsolete, non più pertinenti o sproporzionate rispetto all'interesse pubblico. Questi due strumenti non sono alternativi: si intrecciano e si completano, specialmente quando la rimozione richiesta riguarda contenuti che la piattaforma o il motore di ricerca rende accessibili in modo tale da ledere la reputazione o la dignità dell'interessato.
La giurisprudenza italiana più recente ha affinato con precisione crescente i criteri per il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca. La Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con sentenza 30 maggio 2025, n. 14488, ha affrontato il caso di un cittadino definitivamente assolto nel 2015 da un'accusa di associazione mafiosa, il cui nome continuava a comparire nei risultati di ricerca associato ad articoli giornalistici che riportavano la sua iniziale implicazione nella vicenda penale, senza alcun aggiornamento sull'esito favorevole del procedimento. Il Tribunale di Milano aveva respinto la richiesta di deindicizzazione. La Cassazione ha annullato con rinvio quella decisione, affermando che il "fattore tempo" non può essere inteso in termini meramente cronologici: ciò che rileva non è soltanto quanto tempo sia trascorso, ma se persista un interesse pubblico attuale alla reperibilità immediata della notizia tramite il nome dell'interessato, e se la persistenza dell'indicizzazione determini una rappresentazione non più veritiera e sproporzionatamente pregiudizievole della sua identità presente.
Con l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 26 dicembre 2025, n. 34217, la Suprema Corte ha poi affrontato il tema specifico della deindicizzazione introdotta dalla riforma Cartabia, mediante il nuovo articolo 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La norma, introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, riconosce alla persona definitivamente prosciolta o destinataria di archiviazione la facoltà di chiedere alla cancelleria l'annotazione del provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 GDPR, al fine di precludere l'indicizzazione o ottenere la deindicizzazione dei dati personali riportati nella decisione penale. La Cassazione ha chiarito che tale annotazione non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza, né preclude al destinatario di quella misura — tipicamente il motore di ricerca — qualsiasi potere valutativo. L'esito favorevole del procedimento penale è un parametro rilevante, ma non automaticamente risolutivo: il bilanciamento con il diritto all'informazione rimane necessario, caso per caso.
Sul versante del danno risarcibile, è di sicuro rilievo pratico l'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2026, n. 6433, con cui la Suprema Corte ha proposto una lettura più concreta e meno formalistica del danno non patrimoniale da violazione del diritto all'oblio. La vicenda trae origine dalla richiesta di deindicizzazione avanzata da un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi senza accertamento di responsabilità: la rimozione da parte di Google era avvenuta solo parzialmente e con ritardo. Secondo la Corte, la diffusione e la permanenza delle informazioni online possono incidere profondamente sulla vita delle persone anche a distanza di tempo, e per i gestori di piattaforme e motori di ricerca i ritardi nella deindicizzazione possono avere conseguenze anche sul piano risarcitorio.
Sul fronte europeo, il Tribunale dell'Unione Europea ha emesso il 10 settembre 2025 due sentenze — T-55/24 e T-58/24 — che hanno annullato le decisioni della Commissione europea sui contributi di vigilanza per Meta e TikTok, non per ragioni sostanziali ma per vizi procedurali. Un segnale che anche nell'enforcement del DSA il rispetto delle garanzie formali è tutelato, e che la governance delle piattaforme digitali è terreno di un contenzioso europeo ancora in piena evoluzione.
Anche il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con puntualità. Con provvedimento del 26 febbraio 2026, n. 10236168, l'Autorità ha ordinato a Google LLC la rimozione di URL che rendevano reperibile il nome di un interessato in associazione a notizie relative a un procedimento penale di durata decennale, ritenendo che la permanenza di quei contenuti non rispondesse a un interesse pubblico specifico prevalente sul diritto all'oblio. Il Garante ha ribadito che i motori di ricerca devono bilanciare il diritto all'oblio con la libertà di informazione tenendo conto del ruolo pubblico dell'interessato e della rilevanza attuale delle informazioni, ma che il ruolo ricoperto in passato non giustifica la permanenza online di informazioni obsolete e pregiudizievoli.
Chi subisce la rimozione arbitraria di un contenuto, la sospensione di un account o la deindicizzazione ingiustificata di informazioni legittime ha oggi un ventaglio di strumenti concreti: il reclamo interno alla piattaforma, che il DSA rende obbligatorio per tutti gli intermediari; il ricorso agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, accreditati e gratuiti per gli utenti dal settembre 2025; la segnalazione al Coordinatore dei servizi digitali italiano — AGCOM nella sua funzione di DSC — per le violazioni procedurali del Regolamento; il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazione del GDPR e del diritto all'oblio; e, in ultima istanza, il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, il cui intervento — come ricorda l'articolo 14 del DSA stesso — rimane possibile e le cui decisioni sono vincolanti per le piattaforme.
Vale la pena sottolineare un aspetto spesso trascurato: la scelta dello strumento non è indifferente. Un reclamo interno mal formulato, una richiesta di deindicizzazione imprecisa, un ricorso extragiudiziale proposto davanti a un organismo privo di competenza su quella piattaforma possono pregiudicare le fasi successive del procedimento. Vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi agisce con consapevolezza e tempestività, non chi attende che i contenuti lesivi si moltiplichino.
Redazione - Staff Studio Legale MP