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Posteggi ambulanti e Bolkestein: cosa rischi ora - Studio Legale MP - Verona

La fine delle proroghe automatiche, le nuove linee guida della Conferenza Unificata e i rischi concreti per gli operatori su area pubblica

 

Il commercio su area pubblica vive una stagione di profonda incertezza giuridica. Dopo anni di proroghe automatiche dichiarate illegittime dalla giurisprudenza amministrativa, la legge 214/2023 ha imposto il passaggio obbligatorio alle procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi. Il 30 aprile 2026 è stata finalmente sancita l'intesa in Conferenza Unificata sulle attese linee guida nazionali. Ma nel frattempo molte concessioni sono scadute, i Comuni procedono "a macchia di leopardo" e gli ambulanti rischiano di perdere posteggi conquistati in anni di attività. Questo articolo analizza il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato, con attenzione ai diritti degli operatori e agli strumenti di tutela disponibili.

Aristotele, nella Politica, osservava che la giustizia non consiste nell'uguaglianza assoluta, ma nel trattare in modo uguale situazioni uguali. È un principio che risuona con forza nell'attuale dibattito sulle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, dove migliaia di operatori italiani si trovano oggi sospesi tra titoli formalmente scaduti, proroghe provvisorie dei singoli Comuni e bandi che ancora non partono.

Il settore è investito da una crisi normativa di proporzioni significative. Le concessioni di posteggio rilasciate ai sensi del d.lgs. 114/1998 hanno costituito per decenni il cuore dell'attività ambulante: titoli decennali, rinnovabili, che garantivano a ogni operatore una posizione stabile nel mercato. Questo assetto è entrato in collisione frontale con la direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta direttiva Bolkestein, che impone procedure selettive e trasparenti per l'assegnazione di risorse pubbliche scarse, vietando qualsiasi forma di rinnovo automatico che escluda la concorrenza.

Il punto di svolta giurisprudenziale e normativo

La svolta decisiva è arrivata con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 19 novembre 2024, n. 9266, Pres. Saltelli, Rel. Fasano, che ha affrontato il caso dei concessionari di posteggi a rotazione del territorio di Roma Capitale. Il Collegio ha chiarito in modo netto che il commercio su area pubblica presenta il connotato della scarsità della risorsa ai sensi dell'art. 12 della direttiva servizi, e che di conseguenza l'accesso al settore impone l'inderogabile necessità di indire procedure ad evidenza pubblica. Il meccanismo di rinnovo automatico introdotto dall'art. 181, comma 4-bis del d.l. 34/2020 è stato ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea, con conseguente obbligo per le amministrazioni di disapplicare la norma nazionale confliggente. La pronuncia ha anche stabilito che gli Stati membri non conservano alcun margine di discrezionalità nell'introduzione di ipotesi di esclusione aggiuntive rispetto a quelle tassativamente previste dalla fonte comunitaria.

Il legislatore italiano ha quindi preso atto di questo orientamento. La legge 30 dicembre 2023, n. 214 ha ridisegnato il sistema, stabilendo che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate per una durata di dieci anni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità. Tutto bene, in linea teorica. Il problema è che la legge rinviava a linee guida ministeriali e a un'intesa in Conferenza Unificata che per oltre due anni non sono arrivate, lasciando il settore in un vuoto applicativo.

Il vuoto si è colmato, almeno formalmente, il 30 aprile 2026, data in cui è stata sancita l'intesa in Conferenza Unificata sulle linee guida nazionali per la riassegnazione dei posteggi liberi. Si tratta di un passaggio atteso e cruciale, che dovrebbe consentire ai Comuni di avviare finalmente i bandi con criteri omogenei e trasparenti. Le linee guida intervengono però soprattutto sulle future assegnazioni e sui posteggi che si renderanno disponibili, mentre le concessioni già rinnovate fino al 2032 ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 2020 restano in linea di principio valide fino a quella data.

Nel frattempo, le concessioni di gran parte degli operatori sono tecnicamente scadute il 31 dicembre 2025, senza che i bandi fossero pronti e senza alcuna norma che disponesse esplicitamente la proroga automatica. La risposta dei Comuni è stata disomogenea: alcuni, come nel caso documentato nel territorio di Lamezia Terme, hanno optato per misure provvisorie di prosecuzione dell'occupazione dei posteggi fino al 31 dicembre 2026 e comunque fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica, motivando la scelta con l'assenza di linee guida nazionali e con il principio di continuità dei servizi di prossimità. Altri Comuni sono rimasti fermi, generando incertezza e contenziosi.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 20 febbraio 2026, n. 1405 è tornato a ribadire che la giustizia amministrativa, fino al massimo grado, ha emesso un verdetto consolidato: le proroghe generalizzate sono illegittime e non possono essere sostituite da atti amministrativi che ne riproducano surrettiziamente gli effetti. Contemporaneamente, la Sez. V con la sentenza 24 aprile 2026, n. 3202 ha ulteriormente precisato i contorni delle procedure selettive applicabili al settore, confermando la centralità dei principi concorrenziali eurounitari anche nel contesto del commercio ambulante locale.

I rischi pratici per l'operatore e gli strumenti di tutela

Cosa rischia concretamente l'operatore che si trova in questa situazione? Il quadro è più articolato di quanto non appaia. Va distinto il caso di chi ha beneficiato del rinnovo straordinario ex art. 181, comma 4-bis del d.l. 34/2020 e del decreto ministeriale 25 novembre 2020, per le concessioni scadute al 31 dicembre 2020: questi operatori hanno ottenuto un rinnovo di dodici anni, sino al 31 dicembre 2032, che in linea di principio rimane efficace fino a quella data, salvo perdita dei requisiti o gravi inadempienze. Diverso è il caso di chi, non rientrando nel perimetro di quel rinnovo, si trova con la concessione scaduta e senza alcun provvedimento di proroga o di avvio del bando da parte del Comune.

Per questi ultimi, il rischio è duplice. Da un lato, la possibilità che il Comune disponga la cessazione dell'occupazione del posteggio con ordine di rilascio, anche prima del completamento della procedura di gara. Dall'altro, il rischio di partecipare a un bando le cui regole, pur formalmente trasparenti, non valorizzino adeguatamente l'esperienza pregressa, gli investimenti effettuati e la continuità aziendale.

Sul piano dei requisiti di partecipazione, non saranno ammessi sconti: regolarità contributiva impeccabile attraverso il DURC in corso di validità e pagamento integrale dei canoni arretrati sono condizioni necessarie. Chi non è in regola rischia di restare escluso dalla gara ancora prima di iniziare, anche se vanta anni di anzianità nel settore.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — riassume bene la posizione in cui si trovano gli ambulanti oggi: chi non monitora la propria posizione giuridica, non impugna tempestivamente i provvedimenti lesivi e non si prepara per tempo alla partecipazione ai bandi rischia di subire conseguenze irreversibili.

Sul piano della tutela giurisdizionale, l'operatore che si veda negare la prosecuzione del posteggio in pendenza dell'adozione del bando può ricorrere al TAR competente chiedendo la sospensiva del provvedimento di rilascio, argomentando sul difetto di motivazione, sulla violazione del principio di affidamento e sulla mancanza di procedure selettive già approvate. Quando invece il bando venga emanato con criteri illegittimi — ad esempio punteggi che discriminino gli operatori uscenti senza adeguata giustificazione, o che non rispettino i criteri delle linee guida nazionali — è possibile impugnarlo davanti al giudice amministrativo entro i termini decadenziali di trenta giorni dalla pubblicazione, o di sessanta giorni per i provvedimenti di esclusione.

Va anche considerato il profilo della regolarità urbanistica dei locali e delle aree. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 9 aprile 2026, n. 3232, ha ribadito che ogni attività commerciale è subordinata alla verifica da parte del Comune del rispetto della destinazione urbanistica dei luoghi ove essa viene svolta, e che la conformità urbanistica vale quale requisito intrinseco di ammissibilità della domanda di autorizzazione commerciale. Questo principio si applica anche al commercio su area pubblica: il posteggio deve essere individuato con delibera del Consiglio Comunale e deve rispettare le destinazioni urbanistiche dell'area; la circostanza che un'attività sia stata di fatto esercitata per anni non sana eventuali difformità.

Sul piano dei requisiti soggettivi, l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica è subordinata all'assenza di condanne per delitti non colposi di una certa gravità, all'assenza di misure di prevenzione e alla sussistenza dei requisiti di onorabilità commerciale previsti dal d.lgs. 114/1998. La perdita sopravvenuta di tali requisiti determina la revoca dell'autorizzazione.

Per chi opera nella forma itinerante, senza un posteggio fisso in concessione, la situazione è in parte diversa: la SCIA di avvio dell'attività itinerante non è soggetta alle stesse pressioni concorrenziali legate alla scarsità del suolo pubblico, ma l'operatore deve comunque rispettare le zone vietate dal regolamento comunale e non può sostare in modo continuativo in un medesimo punto senza la concessione di suolo pubblico e l'individuazione del posteggio mediante delibera.

Il panorama che emerge è dunque quello di un settore che vive la transizione più difficile della sua storia recente. Per migliaia di imprese familiari italiane non si tratta più di attendere un rinnovo quasi automatico, ma di prepararsi a competere in una gara pubblica, rispettando regole che molti operatori non conoscono ancora appieno. La complessità normativa stratificata — tra diritto dell'Unione europea, legge annuale per la concorrenza, normativa regionale in materia di commercio e regolamenti comunali — richiede un'assistenza legale competente e tempestiva, capace di orientarsi in un quadro in rapida evoluzione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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