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Essere entrati regolarmente in Italia grazie al decreto flussi e ritrovarsi privi di permesso di soggiorno per una revoca del nulla osta: è una vicenda sempre più comune, che coinvolge lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico e aziende del Nord-Est che su di essi fanno affidamento. L'articolo analizza le cause più frequenti di revoca e archiviazione del nulla osta nell'ambito della procedura flussi, i rimedi giurisdizionali praticabili, e l'orientamento della giurisprudenza amministrativa più recente, che ha iniziato ad affermare il principio di tutela sostanziale del lavoratore straniero in buona fede contro il formalismo della pubblica amministrazione.
Un lavoratore entra in Italia con regolare visto per lavoro stagionale agricolo. Sottoscrive il contratto di soggiorno, lavora, percepisce regolare retribuzione. Poi, dopo mesi o anni di attesa agli sportelli, arriva una comunicazione della Prefettura: il nulla osta è revocato, o la pratica è semplicemente archiviata dal sistema informatico. Il lavoratore diventa irregolare. Il datore di lavoro perde la risorsa su cui aveva pianificato la stagione. È questo il paradosso al cuore del decreto flussi: persone diventate irregolari pur avendo usufruito dell'unico canale d'ingresso regolare attualmente previsto dall'ordinamento.
Non si tratta di casi isolati. La procedura prevista dai decreti flussi genera un forte disallineamento tra ingressi programmati e contratti di lavoro effettivi, e il fenomeno non è limitato a una singola prefettura: nel 2024 le sole cinque prefetture laziali hanno ricevuto complessivamente quasi 70.000 domande, un volume enorme che il sistema non è stato in grado di reggere. Anche per il Veneto e il Nord-Est, dove la domanda di lavoro stagionale — soprattutto in agricoltura e turismo — è strutturalmente alta, la procedura rappresenta un percorso a ostacoli per datori di lavoro e lavoratori stranieri.
Il meccanismo del nulla osta stagionale e le sue insidie pratiche
Il Decreto Flussi è il provvedimento con cui il Governo programma gli ingressi in Italia di cittadini stranieri non comunitari per lavoro subordinato, stagionale e autonomo. Per il triennio in corso il riferimento è il D.P.C.M. 2 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre 2025. La componente più consistente è quella del lavoro stagionale: 88.000 ingressi nel 2026, concentrati su agricoltura e turismo.
La procedura si articola in fasi rigide: precompilazione sul Portale ALI, click day, istruttoria dello Sportello Unico per l'Immigrazione, rilascio del nulla osta, visto d'ingresso, e infine firma del contratto di soggiorno. I termini massimi per il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione sono 20 giorni per il lavoro stagionale e 60 giorni per il lavoro non stagionale. Una volta in Italia, datore e lavoratore devono firmare il contratto di soggiorno entro otto giorni.
È proprio in questa fase terminale che si annidano le insidie più gravi. Le cause di revoca o archiviazione del nulla osta che emergono con maggiore frequenza nel contenzioso amministrativo sono almeno tre: la mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente; la sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumere (per motivi economici o per sparizione); la contestazione tardiva di requisiti reddituali o documentali dell'azienda, mai sollevata in precedenza. Lo Sportello Unico e l'Ispettorato possono verificare la serietà dell'offerta, la capacità economica del datore, la coerenza tra mansione, retribuzione, contratto applicato e organizzazione aziendale. Si tratta di una fase spesso sottovalutata.
Un profilo particolarmente delicato riguarda le nazionalità sospese: per alcune nazionalità, tra cui Bangladesh, Pakistan, Marocco e Sri Lanka, è richiesto un circuito di pareri che coinvolge Questura e Ispettorato, con esclusione del meccanismo di silenzio-assenso. Questo significa che per questi lavoratori l'attesa può prolungarsi enormemente, con tutti i rischi conseguenti di decadenza dei termini nel frattempo.
La giurisprudenza reagisce: dal formalismo alla tutela sostanziale
Di fronte a questo quadro, la giurisprudenza amministrativa ha cominciato a elaborare risposte più garantiste, capaci di bilanciare il rispetto delle regole procedurali con la tutela della posizione soggettiva del lavoratore che ha agito in buona fede.
Un primo orientamento critico verso il formalismo amministrativo è emerso nitidamente con il T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I, sentenza 11 marzo 2026, n. 409. Il caso riguardava l'archiviazione automatica di una pratica relativa a un nulla osta per lavoro domestico, disposta dal sistema informatico della Prefettura di Bologna per mancata trasmissione nei termini del contratto di soggiorno firmato digitalmente. Il Tribunale ha rilevato che le parti devono essere messe a conoscenza del mancato ricevimento da parte dell'Amministrazione del contratto sottoscritto digitalmente, atteso che è espressamente prevista l'ipotesi che il ritardo nella trasmissione del contratto medesimo sia dipeso da causa di forza maggiore o comunque non sia imputabile al lavoratore, circostanze che impediscono che al richiedente sia rifiutato il nulla osta o ne sia disposta la revoca se già rilasciato. Il TAR ha così censurato la prassi dell'archiviazione automatica "di default", imponendo all'Amministrazione di verificare in concreto l'imputabilità del ritardo.
Un secondo importante tassello è il T.A.R. Lazio, Sez. I-ter, sentenza 17 febbraio 2026, n. 3307. Il caso riguardava un cittadino del Bangladesh entrato con visto per lavoro subordinato nell'ambito dei flussi, la cui pratica si era incagliata per anni nella totale inerzia della Prefettura di Roma, che non convocava le parti per la firma del contratto di soggiorno. Il giudice affronta una delle patologie più ricorrenti del sistema dei flussi in ingresso: il lavoratore straniero che ha fatto tutto ciò che la legge gli impone, ma che non riesce a ottenere il permesso di soggiorno a causa dell'inerzia della Prefettura nel fissare l'appuntamento per la firma del contratto di soggiorno. Il Collegio ha accolto i motivi aggiunti avverso il silenzio-inadempimento, ordinando all'Amministrazione di provvedere e nominando preventivamente un commissario ad acta. La nomina preventiva del commissario ad acta lascia trasparire una mancanza di fiducia dello stesso TAR nell'ottemperanza da parte dell'amministrazione del solo ordine di provvedere; prevedere sin dalla sentenza l'investitura di un soggetto titolare del potere sostitutivo significa affermare che il diritto a ricevere una risposta dall'amministrazione è non negoziabile, e che il tempo dell'attesa ha un limite.
Ancora più esplicita nel delineare un orientamento sistematico è la T.A.R. Lazio, ordinanza n. 1046 del 18 febbraio 2026. Il provvedimento accoglie la domanda cautelare avverso la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato emessa dalla Prefettura di Roma, valorizzando le sopravvenienze documentali favorevoli intervenute nelle more del giudizio. L'orientamento giurisprudenziale che va consolidandosi afferma che i provvedimenti di revoca del nulla osta non possono fondarsi su carenze documentali già superate né possono ignorare il principio del legittimo affidamento maturato nel tempo. Il TAR richiama espressamente il Consiglio di Stato e il suo indirizzo per cui la valutazione giurisdizionale deve estendersi alle sopravvenienze favorevoli intervenute tra l'adozione dell'atto e la decisione.
In definitiva, queste pronunce confermano che nell'attuale assetto del diritto amministrativo dell'immigrazione il baricentro del giudizio tende progressivamente a spostarsi dall'atto al rapporto sostanziale. Ciò non implica una rivalutazione incondizionata della procedura flussi, ma richiama l'esigenza che la sua applicazione sia costantemente ricondotta ai principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza.
A questo proposito è illuminante il brocardo venire contra factum proprium: non è consentito a chi ha tenuto un determinato comportamento — in questo caso all'Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta, accettato la documentazione e lasciato il lavoratore in Italia per anni — contraddirsi successivamente invocando carenze formali che avrebbe potuto e dovuto rilevare tempestivamente. Il principio, elaborato dalla dottrina civilistica e progressivamente recepito anche nel diritto pubblico, rappresenta oggi un presidio fondamentale contro le revoche strumentalmente tardive.
Norberto Bobbio, riflettendo sul rapporto tra regola e scopo nell'applicazione del diritto, avvertiva che la norma non può mai essere separata dalla sua funzione, pena la riduzione del diritto a puro esercizio di potere. È esattamente questo il vizio che la giurisprudenza più recente sta correttamente censurando: un sistema che usa le regole procedurali non per garantire l'accesso al lavoro regolare, ma per produrre irregolarità a danno di chi ha seguito ogni prescrizione.
Sul piano operativo, il datore di lavoro o il lavoratore che si trovi di fronte a una revoca del nulla osta, a un'archiviazione automatica o a un silenzio-inadempimento della Prefettura può percorrere diverse strade. La prima è il ricorso al TAR competente con richiesta di misura cautelare urgente, chiedendo la sospensione del provvedimento o l'ordine di provvedere. La seconda, spesso trascurata ma efficace, è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che vede ora la parola finale affidata direttamente al Presidente del Consiglio di Stato, con un accorciamento della catena decisionale che assicura risposte più rapide. La terza strada, particolarmente importante quando la revoca si fonda su motivi ostativi sopravvenuti o contestati tardivamente, è la richiesta di riesame o di annullamento in autotutela, da supportare con documentazione aggiornata.
Il fallimento sistemico è nei numeri: nel 2024 solo il 7,8% delle domande si è tradotto in un permesso effettivo e in un contratto di lavoro. Nel 2023, la percentuale era appena del 13%. In pratica, oltre il 90% delle quote autorizzate resta senza esito. Per le imprese venete — aziende agricole della Valpolicella, del Lago di Garda, del Veronese — che dipendono strutturalmente dalla manodopera stagionale extracomunitaria, questi numeri si traducono in stagioni compromesse e in ricerca disperata di soluzioni alternative. La precisione nella preparazione della domanda, la conoscenza delle cause di irricevibilità e dei motivi ostativi, e la capacità di reagire tempestivamente a ogni comunicazione del Portale ALI sono oggi competenze indispensabili.
Redazione - Staff Studio Legale MP