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VIA, VAS e AIA: quando e come impugnarle - Studio Legale MP - Verona

Vizi procedurali, inerzie amministrative e termini perentori nelle autorizzazioni ambientali: la guida pratica per imprese, comitati e privati alla luce della giurisprudenza più recente

 

Ottenere o contestare un provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica o di Autorizzazione Integrata Ambientale è oggi una delle sfide più complesse del diritto amministrativo italiano. Non basta conoscere la normativa di settore: occorre sapere come muoversi quando l'amministrazione tace, quando nega senza motivare, quando i termini vengono ignorati o quando il contraddittorio procedimentale viene azzerato. Questo articolo analizza i profili più critici del contenzioso su VIA, VAS e AIA alla luce delle pronunce più recenti del giudice amministrativo, offrendo una bussola operativa per imprese, investitori, comitati di cittadini e operatori del diritto.

Il sistema delle valutazioni e autorizzazioni ambientali — VIA, VAS, AIA — ha subito negli ultimi anni una pressione senza precedenti. La corsa alle energie rinnovabili, i progetti PNRR, la transizione industriale e le crescenti istanze di tutela del territorio hanno moltiplicato esponenzialmente i procedimenti, i ricorsi e le questioni interpretative sottoposte al giudice amministrativo. Il risultato è un contenzioso fitto, tecnicamente complesso, in cui le regole del gioco vengono ridefinite sentenza dopo sentenza.

La Valutazione di Impatto Ambientale non rappresenta un semplice atto tecnico o gestionale, ma un vero e proprio esercizio di funzione politico-amministrativa. Secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, la VIA esprime una decisione di indirizzo pubblico volta a garantire un uso equilibrato e sostenibile del territorio, fondandosi su un bilanciamento complesso tra diversi interessi — ambientali, urbanistici, paesaggistici, economici e sociali — sia pubblici che privati. Questo significa, in termini pratici, che il sindacato giurisdizionale su tali provvedimenti è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o istruttoria assente o gravemente carente: la VIA è un giudizio sintetico e globale di comparazione tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica procurata dall'opera, e la discrezionalità riconosciuta all'amministrazione comporta la sindacabilità avanti al giudice solo in caso di manifesta illogicità, travisamento dei fatti, o qualora l'istruttoria sia mancata o non sia stata svolta correttamente.

Questa impostazione, tuttavia, non significa che il privato — sia esso il proponente che attende una risposta o il terzo che teme l'impatto di un progetto — sia privo di strumenti di tutela. Al contrario, la giurisprudenza più recente ha delineato con precisione crescente i confini entro cui l'amministrazione deve agire, e le conseguenze quando questi confini vengono violati.

Termini perentori, inerzie e silenzio-inadempimento

Uno dei terreni di scontro più frequenti riguarda i tempi del procedimento. Per la valutazione di impatto ambientale, i termini procedimentali hanno natura perentoria e non possono essere sospesi in virtù del criterio di priorità basato sulla maggiore potenza degli impianti. Tale criterio rileva esclusivamente per l'ordine interno di trattazione delle pratiche e non giustifica l'inerzia amministrativa, che resta illegittima anche in presenza di difficoltà organizzative.

Questo principio, ribadito di recente dal TAR Lazio, si intreccia con una questione ancora più delicata: cosa accade quando il Ministero dell'Ambiente rimette la decisione al Consiglio dei Ministri per superare un contrasto tra amministrazioni statali? Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 13 marzo 2026, n. 2080 (Sez. IV, Pres. Neri, Est. Carrano), ha fornito risposte nette e di grande rilievo pratico. In materia di procedimento di VIA/VAS, la richiesta del Ministero dell'ambiente di rimettere la soluzione della questione alla valutazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge 23 agosto 1988, n. 400, costituisce un atto idoneo a far venir meno l'inerzia del Ministero, con conseguente improcedibilità dell'azione avverso il silenzio. Non solo: in materia di procedimento di VIA/VAS, ai fini del superamento del contrasto tra amministrazioni, l'ordinamento non prevede uno strumento diverso da quello costituito dal deferimento al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

Sul fronte opposto, quello del proponente che attende una decisione troppo a lungo, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1986/2026) chiarisce che la fase di deferimento al Consiglio dei Ministri non è autonoma, ma prosecuzione del procedimento, soggetta all'obbligo di provvedere. Per evitare inerzie, è individuato un termine ragionevole di 120 giorni per la decisione del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine, si configura silenzio-inadempimento, azionabile dal proponente a tutela della certezza dei tempi. Si tratta di un presidio di grandissima importanza per le imprese, spesso costrette ad attendere anni senza certezze.

Un ulteriore profilo riguarda la durata temporale del provvedimento di VIA una volta rilasciato. La ratio sottesa alla durata limitata nel tempo della VIA risiede nel fatto che gli impatti sull'ambiente potrebbero essere rivalutati dall'amministrazione in relazione al tempo trascorso e all'accertamento degli effetti prodotti. L'art. 25, comma 5, del d.lgs. 152 del 2006 prevede che il provvedimento di VIA abbia un'efficacia temporale non inferiore a 5 anni e che, decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA debba essere reiterato, fatta salva la concessione di specifica proroga. Un dato che molte imprese sottovalutano con conseguenze gravi: l'autorizzazione scaduta non può essere semplicemente "riutilizzata", ma richiede un nuovo iter — a volte integrale — con costi e tempi significativi.

Il preavviso di rigetto nella VIA: un'esclusione che fa discutere

Un aspetto di particolare rilevanza pratica — e tra i più controversi — riguarda l'applicabilità del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 ai procedimenti di VIA. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 15 maggio 2026, si è pronunciato sul punto in termini netti: nei procedimenti di VIA, ai sensi dell'art. 6, comma 10 bis del d.lgs. n. 152/2006, il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis della l. n. 241/1990 non è applicabile — la sua applicabilità è esclusa.

Questa pronuncia segna una linea di demarcazione netta rispetto alle garanzie procedimentali ordinarie. In altri procedimenti ad istanza di parte, il mancato invio del preavviso di rigetto determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza possibilità di sanatoria: il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza determina l'annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all'Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della "sanatoria" di cui all'art. 21-octies, l. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2025, n. 2754).

Nella VIA, invece, la struttura partecipativa è già garantita da un'apposita e analitica disciplina di settore — la pubblicazione del progetto, la fase di consultazione del pubblico, la partecipazione di tutti i soggetti interessati ai sensi degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006 — che l'interprete ha ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze sottese all'art. 10-bis. Questa scelta legislativa e giurisprudenziale ha un riflesso pratico importante: il proponente che si veda opporre un diniego in sede di VIA non potrà utilizzare l'assenza del preavviso di rigetto come grimaldello procedurale, ma dovrà contestare nel merito i vizi del provvedimento — difetto di istruttoria, motivazione apparente, travisamento dei presupposti fattuali.

Il quadro si completa con la disciplina dell'AIA. L'autorità competente deve decidere, in modo integrato e ponderato, come garantire la protezione ambientale, caso per caso, individuando le "migliori tecniche disponibili" da utilizzare in un rapporto collaborativo con il gestore dell'impianto. Le prescrizioni che accompagnano l'AIA sono atti a contenuto tecnico-discrezionale, sindacabili solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o dell'errore tecnico verificabile. Sul piano delle modifiche, la distinzione tra "modifica sostanziale" e "modifica non sostanziale" è spesso terreno di lite: la prima richiede una nuova istruttoria completa, la seconda una procedura semplificata, e il confine tra le due è spesso oggetto di valutazioni opinabili da parte dell'amministrazione, aprendo la via a ricorsi avverso la qualificazione della modifica.

La complessità del sistema porta con sé un'insidia che il grande giurista tedesco Rudolf von Jhering avrebbe certamente riconosciuto: quella del diritto che si trasforma in ostacolo a sé stesso, dove la moltiplicazione delle garanzie formali finisce per soffocare la certezza sostanziale. Nel suo "La lotta per il diritto", Jhering ricordava che il diritto non è solo norma, ma volontà di farla valere: e in materia ambientale, questa volontà richiede tempi, competenze e strategie che non si improvvisano.

Come orientarsi, dunque? Per il proponente che si trova di fronte a un'inerzia amministrativa, il percorso passa dall'azione avverso il silenzio-inadempimento, con la precisa quantificazione del termine scaduto — ricordando che il principio vigilantibus iura subveniunt impone di non attendere oltre il necessario prima di azionare i rimedi processuali. Per il terzo che si oppone a un progetto ritenuto lesivo, la strada è quella dell'impugnazione della pronuncia di compatibilità ambientale, con attenzione ai vizi istruttori e alla completezza della valutazione degli impatti cumulativi. Per il gestore di un impianto IPPC che si veda riesaminare l'AIA, la chiave sta nella contestazione delle nuove prescrizioni imposte, verificando la corretta applicazione delle BAT (Best Available Techniques) e l'adeguatezza dell'istruttoria tecnica.

In tutti questi scenari, la differenza tra una tutela efficace e una sconfitta in giudizio si gioca spesso sui dettagli: la tempestività dell'impugnazione, la corretta individuazione dei vizi, la capacità di costruire una contestazione tecnica sul merito ambientale. Competenze che richiedono esperienza maturata sul campo, a stretto contatto con le dinamiche del procedimento amministrativo e del contenzioso davanti al TAR e al Consiglio di Stato.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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