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Errore veterinario: chi paga davvero il danno - Studio Legale MP - Verona

Un cane portato in clinica per un intervento di routine che non si risveglia dall'anestesia. Una gatta con una peritonite non diagnosticata, morta dopo giorni di cure inutili. Un cucciolo operato con tecnica inadeguata, rimasto claudicante per sempre. Sono casi concreti, sempre più frequenti nei tribunali italiani, che pongono una domanda precisa: quando il veterinario sbaglia, chi paga? E soprattutto, cosa si può davvero ottenere?

La risposta giuridica non è scontata. La responsabilità professionale del veterinario si colloca in un quadro normativo composito, che mescola regole del contratto d'opera, principi della responsabilità medica e un orientamento giurisprudenziale ancora tutt'altro che uniforme sulla risarcibilità del danno affettivo. Vale la pena ricostruirlo con precisione, perché gli errori di impostazione — in questo campo — costano caro, in ogni direzione.

Il fondamento contrattuale e l'onere della prova invertito

Il punto di partenza è pacifico: dopo aspri scontri tra dottrina e giurisprudenza si è approdati alla teoria che la responsabilità gravante sul veterinario è di tipo contrattuale. Il rapporto nasce dal semplice affidamento dell'animale alle cure del professionista, senza necessità di un contratto scritto. Il rapporto che lega il veterinario al cliente è di natura contrattuale, indipendentemente dalla sottoscrizione di un contratto in forma scritta; si tratta di un contratto d'opera intellettuale e la prestazione veterinaria è generalmente inquadrabile tra le obbligazioni di mezzi. Il veterinario non risponde del raggiungimento di un risultato — ad esempio la guarigione —, ma dell'osservanza dello standard di diligenza di riferimento.

Questa qualificazione ha una conseguenza pratica decisiva sull'onere della prova. Il proprietario dell'animale, il quale ritenga che il veterinario non abbia adempiuto correttamente ai propri doveri, dovrà semplicemente dimostrare che l'animale ha subìto un danno in conseguenza dell'intervento del veterinario, mentre spetterà a quest'ultimo provare di aver agito correttamente e di non aver alcuna colpa. In altre parole, la struttura del contratto d'opera inverte l'onere probatorio: non è il proprietario a dover dimostrare la colpa del veterinario, ma è il professionista a dover provare la propria diligenza.

Questa inversione non è assoluta. Al pari del medico, il veterinario dovrà operare secondo la dovuta diligenza professionale e laddove si trovi di fronte a situazioni caratterizzate da problematiche tecniche di particolare difficoltà risponderà solo nel caso di dolo o colpa grave. La distinzione è quella — nota al civilista — tra interventi routinari e casi di speciale complessità tecnica: nei primi la colpa lieve basta, nei secondi occorre la colpa grave o il dolo, secondo il limite posto dall'art. 2236 c.c. Il discrimine non è sempre netto, e spesso il cuore del contenzioso si sposta proprio su questo punto: era davvero un caso difficile, o il veterinario tenta di qualificarlo tale per sottrarsi alla responsabilità?

Un profilo spesso sottovalutato riguarda la posizione della struttura veterinaria rispetto al singolo professionista. Quando si parla di responsabilità sanitaria in Italia oggi si parla quasi sempre della Legge Gelli-Bianco, n. 24 del 2017. È la legge che ha riformato la disciplina della responsabilità professionale sanitaria, ha introdotto il doppio binario (la struttura risponde contrattualmente, il professionista extracontrattualmente), ha previsto la mitigazione per colpa lieve in caso di rispetto delle linee guida certificate. La professione veterinaria, dal punto di vista ordinistico, è una professione sanitaria a tutti gli effetti, e il quadro generale della Gelli vi tocca. Il punto è controverso: la legge Gelli-Bianco è nata per la sanità umana, ma la sua ratio — distinguere la responsabilità della struttura da quella del professionista — spinge parte della dottrina e qualche giudice di merito ad applicarne i principi anche in ambito veterinario. Non si tratta di un'applicazione automatica, ma è un'area in evoluzione che chi agisce o si difende in questo contenzioso non può ignorare.

Il danno risarcibile: patrimoniale e non patrimoniale, tra aperture e contraddizioni

Sul piano del danno patrimoniale il quadro è relativamente stabile. Con riguardo alla lesione di animale domestico, si possono ricomprendere in tale categoria le spese sostenute per cure veterinarie, interventi chirurgici, accertamenti diagnostici, trattamenti terapeutici e, in ipotesi di morte dell'animale, il suo valore di mercato. In giurisprudenza si è evidenziato come tali voci siano risarcibili a prescindere dalla natura di razza o meticcia dell'animale, purché adeguatamente provate nel loro importo e nella loro derivazione causale dal fatto dannoso.

Ben più tormentato è il terreno del danno non patrimoniale. La giurisprudenza italiana è divisa, con un orientamento di merito favorevole al risarcimento che si scontra con un approccio più restrittivo dei giudici di legittimità. Una pronuncia rilevante è quella del Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 625/2022, che ha accertato la responsabilità di un medico veterinario per l'errata gestione clinica di un cane ferito in un incidente stradale, ritenendo il professionista colpevole di non aver garantito cure adeguate — avendo adottato una gestione conservativa in un caso che richiedeva invece un intervento chirurgico urgente — e aprendo la discussione sull'estensione del risarcimento al profilo morale. Analogamente, il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1362 del 3 novembre 2023, in un caso di malpratica veterinaria su un cucciolo affetto da grave displasia, ha accertato la responsabilità del professionista e della clinica per aver praticato una terapia operatoria inadeguata, che ha aggravato in modo irreversibile la condizione clinica dell'animale.

Sul versante del danno morale, il Giudice di Pace di Dolo ha in una nota pronuncia affermato che la legge riconosce il legame particolare che si instaura tra animale e padrone: il loro rapporto rientra in quelle attività, garantite dalla Costituzione, attraverso le quali si realizza la persona. Qualora questo tipo di legame affettivo si spezzi per colpa altrui, si viene quindi a legittimare un risarcimento anche dei danni morali subiti dal padrone.

Tuttavia — ed è qui il punto critico che gli altri articoli tendono a glissare — se talune pronunce di merito hanno accolto domande risarcitorie sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2 Cost., dall'altro lato manca ancora una chiara presa di posizione da parte della Corte di Cassazione, e ancor più del legislatore. La narrazione secondo cui l'animale rappresenta un membro della famiglia è diventata socialmente radicata, ma sul piano strettamente giuridico si continua a navigare a vista, affidandosi a una discrezionalità giudiziale spesso più empatica che sistematica. Chi agisce in giudizio per ottenere il danno morale da errore veterinario deve essere pienamente consapevole di questa incertezza strutturale, che rende il contenzioso ad alto rischio di esito imprevedibile.

Un ulteriore profilo di complessità, spesso trascurato nella pratica, è la distinzione tra il danno al profilo penale e quello civile. Nei casi di maltrattamento o uccisione volontaria o per colpa grave, il sanitario è pienamente perseguibile penalmente. Tuttavia, negli episodi di mera negligenza o imprudenza, la condotta che in medicina umana configurerebbe lesioni personali colpose o omicidio colposo viene generalmente ricondotta nell'alveo dell'illecito civile, salvo che non emergano elementi di colpa grave tali da integrare il reato di maltrattamento. Questa asimmetria rispetto alla medicina umana è al centro di un dibattito istituzionale attuale: occorre intervenire sul quadro normativo alla radice, e cioè sulla riforma del Codice Civile, affinché agli animali venga riconosciuto uno status che superi definitivamente la loro assimilazione a beni di proprietà. Porre realmente la salute e il benessere dell'animale al centro della tutela legale significa avviare un percorso che riconosca agli animali un ruolo giuridico autonomo.

Sul piano delle prescrizioni, vale ricordare che la responsabilità contrattuale prevede generalmente un termine di 10 anni, quella extracontrattuale 5 anni. La scelta del titolo su cui fondare la domanda — contrattuale o aquiliana — incide dunque non solo sull'onere della prova ma anche sulla finestra temporale entro cui agire.

Dalla combinazione di questi elementi emerge una riflessione che merita attenzione. La giurisprudenza si trova oggi a dover misurare un danno — la perdita o il pregiudizio a un essere senziente con cui il proprietario ha costruito un legame affettivo profondo — con strumenti normativi pensati per i beni materiali. Il summum ius summa iniuria potrebbe qui manifestarsi nella sua versione più sottile: l'applicazione rigorosa delle categorie civilistiche tradizionali rischia di produrre esiti ingiusti proprio nei casi in cui la sofferenza del proprietario è reale e comprovata, eppure non ricade in nessuna delle caselle del danno non patrimoniale come delineate dalla Cassazione. È per questo che la fase istruttoria — la raccolta della documentazione clinica, la perizia di parte, la ricostruzione del nesso causale — diventa la vera arena del contenzioso veterinario, molto prima che si arrivi in udienza.

Come scrisse Aristotele nella Politica, la giustizia consiste nel trattare ugualmente le cose uguali e diversamente quelle diverse: applicare lo schema del danno da cosa al pregiudizio da perdita di un essere senziente è una forzatura concettuale che il diritto vivente sta faticosamente cercando di correggere, con strumenti ancora imperfetti. La questione resta aperta, e la sua soluzione dipenderà tanto dall'evoluzione legislativa quanto dalla capacità dei singoli ricorrenti — e dei loro difensori — di costruire domande risarcitorie solide, coerenti e documentate.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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