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Debiti da gioco: banche responsabili del sovraindebitamento? - Studio Legale MP - Verona

C'è un momento preciso in cui il ludopatico smette di essere solo un malato e diventa anche una vittima del sistema creditizio. È il momento in cui firma il quinto, il sesto, il settimo contratto di finanziamento — spesso con istituti diversi, spesso a distanza di poche settimane — per estinguere il precedente debito contratto per giocare. Qualcuno, dall'altra parte del bancone, ha firmato pure lui. La domanda che la giurisprudenza sta iniziando a porsi con sempre maggiore serietà è: chi ha valutato il merito creditizio di quell'uomo? E se nessuno lo ha fatto, o se lo ha fatto in modo negligente, qual è la conseguenza giuridica?

Il quadro normativo di riferimento è quello del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, di seguito CCII), che agli artt. 67-73 disciplina la ristrutturazione dei debiti del consumatore. La norma cardine, ai fini del presente ragionamento, è l'art. 69 CCII: il tribunale omologa il piano quando accerta, tra l'altro, che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È attorno a questa clausola che si concentra il nodo giuridico più delicato quando il debitore è un soggetto affetto da ludopatia patologica.

Ludopatia e colpa grave: il primo fronte giurisprudenziale

La giurisprudenza ha ormai consolidato un orientamento di fondo: la ludopatia clinicamente certificata non equivale a colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, a condizione che sussista un nesso causale diretto tra la patologia e la spirale debitoria. Il principio era già stato affermato dalla Cassazione penale con la sentenza n. 33463/2018, che ha inquadrato il disturbo da gioco d'azzardo come un disturbo del controllo degli impulsi destinato a incidere sulla capacità di volere, e ha trovato ampio seguito nella giurisprudenza di merito sulle procedure di sovraindebitamento.

In questa direzione si colloca il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha chiaramente enunciato il principio secondo cui, nel caso del soggetto che abbia progressivamente perso la capacità di gestione del patrimonio per effetto di ludopatia, la condotta di indebitamento — pur essendo di regola indice di colpa grave — deve essere valutata diversamente quando posta in essere in chiave patologica: "la ludopatia deve ritenersi estranea alle ipotesi di colpa grave, di dolo o di frode che rendono il consumatore immeritevole di accedervi". Il Tribunale di Catania ha fatto propria la stessa impostazione, omologando il piano di ristrutturazione di un consumatore ludopatico che aveva documentato sia la patologia mediante certificazione sanitaria dell'ASP sia l'avvio di un percorso terapeutico presso il Servizio Tossicodipendenze, escludendo la colpa grave anche in presenza di un licenziamento per giusta causa e di un precedente penale, entrambi ricondotti dallo stesso tribunale allo stato patologico del ricorrente.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 35/2025 pubblicata il 14 febbraio 2025, ha affrontato un caso emblematico: un consumatore con una esposizione debitoria di oltre 242.000 euro a fronte di un reddito mensile netto di circa 3.221 euro, il cui sovraindebitamento era stato generato dalla stipula seriale di finanziamenti con Findomestic, Agos Ducato, Fiditalia, Cofidis, oltre a un mutuo BNL. Il Tribunale ha ritenuto integrato il presupposto della ludopatia patologica ed ha escluso la colpa grave del debitore ai sensi dell'art. 69 CCII, valorizzando la c.d. triplice dimensione della rilevanza giuridica della patologia: la consapevolezza della riprovevolezza della condotta, l'incontenibilità dell'impulso e l'incapacità di apprezzare le conseguenze delle proprie azioni.

Non mancano, tuttavia, decisioni di segno opposto. La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 23 luglio 2025, ha riformato integralmente la decisione di primo grado del Tribunale di Gela (decreto del 21 marzo 2025), negando l'omologazione del piano a un consumatore ludopatico che aveva partecipato a un percorso terapeutico certificato dall'azienda sanitaria. La Corte ha sottolineato che il giudizio di meritevolezza deve essere condotto con particolare rigore quando manca il voto dei creditori, e che la ludopatia, pur riconosciuta come disturbo patologico, non esclude automaticamente la colpa grave di chi, consapevole della propria condizione, continua a indebitarsi senza valutare la sostenibilità degli obblighi assunti.

Il secondo fronte: la responsabilità degli istituti di credito

Qui si apre il profilo davvero poco esplorato dalla dottrina e dalla prassi, e che merita invece la massima attenzione. L'art. 69, comma 2, CCII prevede che il giudice, ai fini del giudizio sulla meritevolezza, tenga conto della mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore al momento della concessione del credito. Si tratta di una disposizione che recepisce i principi della direttiva europea sul credito al consumo e che, nel contesto della ludopatia, assume una portata applicativa potenzialmente dirompente.

Il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 35/2025, ha espressamente affrontato il problema dei cosiddetti finanziamenti a catena: contratti di credito stipulati serialmente per ripianare esposizioni precedenti, che finiscono per aggravare progressivamente la posizione debitoria del soggetto. Richiamando il principio enunciato dal Tribunale di Torino con sentenza del 21 marzo 2023 — secondo cui è ammissibile la procedura di ristrutturazione del consumatore il cui sovraindebitamento sia dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento percepiti ex ante come l'unica via d'uscita — il Tribunale genovese ha valorizzato la prospettiva soggettiva del debitore: quella di chi agiva non per manovra, ma per necessità percepita come inevitabile.

Il punto critico, tuttavia, è quello a monte: come hanno potuto quegli istituti erogare finanziamenti multipli a un soggetto che, a una verifica delle banche dati creditizie, risultava già ampiamente esposto? La risposta, quando non è omissione colposa nella fase istruttoria, è spesso una deliberata scelta commerciale fondata sul calcolo che le garanzie personali del debitore o i meccanismi di cessione del quinto avrebbero coperto il rischio. È summum ius summa iniuria: il rispetto formale delle procedure di concessione del credito non basta, quando il risultato sostanziale è quello di alimentare — anziché arginare — la dipendenza di un soggetto patologicamente vulnerabile.

Su questo punto la giurisprudenza è in evoluzione e non ancora univoca. Il Tribunale di Torino, nella sentenza del 7 gennaio 2025 sull'omologa del piano del consumatore familiare (esaminata da Eutekne.info), ha ritenuto che la mancata valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore fosse un fattore rilevante nell'esclusione della colpa grave in capo ai debitori, pur precisando che tale circostanza non opera automaticamente come "scusante" processuale ma deve essere letta nel contesto complessivo della condotta del debitore. La Cassazione, con ordinanza n. 21048 del 24 luglio 2025, ha invece ribadito che la negligenza della banca nel concedere un finanziamento che ha aggravato la situazione debitoria non esclude di per sé la colpa grave del sovraindebitato: i due piani di responsabilità — del finanziatore e del debitore — rimangono distinti e non si elidono automaticamente.

Questa impostazione è giuridicamente corretta nella sua architettura, ma rischia di produrre esiti pratici insoddisfacenti: il debitore ludopatico, già in stato di vulnerabilità clinicamente accertata, si trova a dover dimostrare la propria "incolpevolezza" di fronte a soggetti professionali — le banche — che disponevano di tutti gli strumenti per valutare (e rifiutare) la concessione del credito. Come osservava Luigi Pirandello ne Il fu Mattia Pascal, esiste una forma di condanna che non viene mai pronunciata formalmente ma che si produce nei fatti: quella di chi è intrappolato in una storia che non ha scritto da solo. Il debitore ludopatico vive spesso questa condizione: attore formale di contratti che nel merito non avrebbe potuto o dovuto stipulare, almeno non senza che qualcuno, prima di lui, esercitasse un controllo.

La strada più promettente, sul piano della strategia difensiva, appare allora quella di costruire la domanda di omologa su due pilastri congiunti: da un lato, la documentazione clinica della patologia e il percorso terapeutico in corso; dall'altro, la ricostruzione puntuale della condotta degli istituti di credito nella fase di erogazione, al fine di dimostrare che la spirale debitoria è stata alimentata — o quantomeno non impedita — da soggetti che avevano il dovere professionale di valutare il merito creditizio. L'onere probatorio della colpa grave, va ricordato, grava sul creditore opponente ai sensi dell'art. 69 CCII, non sul debitore: un dato che non deve essere trascurato nella costruzione della difesa.

Sul piano pratico, alcune indicazioni operative risultano imprescindibili. La diagnosi di ludopatia deve essere documentata da strutture sanitarie pubbliche — Ser.D., Dipartimento di Salute Mentale, ASL — e non da semplici autodichiarazioni o certificazioni private non strutturate. Il percorso terapeutico deve essere avviato prima della presentazione del ricorso e deve risultare attivo e continuativo: i tribunali valorizzano positivamente l'impegno concreto del debitore nel fronteggiare la dipendenza. La relazione dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) deve ricostruire analiticamente la catena causale tra la patologia, i singoli atti di indebitamento e la situazione finale di insolvenza, distinguendo i debiti contratti nella fase di dipendenza attiva da quelli eventualmente assunti in un periodo di consapevolezza recuperata. Solo una documentazione solida e coerente consente al giudice di operare la distinzione — fondamentale — tra chi è sovraindebitato per una patologia e chi lo è per leggerezza colpevole.

La vera sfida sistemica, che la giurisprudenza non ha ancora risolto in modo definitivo, è quella di impedire che la procedura di sovraindebitamento diventi, da un lato, un meccanismo troppo facile di scarico dei debiti (con danno ai creditori) e, dall'altro, uno strumento inaccessibile per chi è davvero incapace di autodeterminarsi a causa di una malattia. L'art. 69 CCII, interpretato con rigore ma senza rigidità dogmatica, può assolvere a questa funzione di bilanciamento: purché i giudici continuino a leggere la condotta del debitore ludopatico non come una serie di singole scelte avventate, ma come il prodotto unitario e causalmente determinato di una condizione patologica che ha progressivamente eroso la sua capacità di volere.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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