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Televisita e danno al paziente: chi risponde? - Studio Legale MP - Verona

Responsabilità medica in telemedicina: i profili legali che medici, strutture sanitarie e pazienti devono conoscere dopo le recenti novità normative e giurisprudenziali

 

La telemedicina non è più un'eccezione: nel sistema sanitario italiano è diventata routine per milioni di pazienti. Ma quando la televisita causa un danno — una diagnosi mancata, un monitoraggio insufficiente, un errore nella trasmissione dei dati — chi risponde? Il medico, la struttura, la piattaforma digitale? L'articolo analizza i profili di responsabilità nella medicina digitale, alla luce della legge Gelli-Bianco, delle più recenti pronunce della Cassazione e della novella legislativa del dicembre 2025, offrendo un quadro pratico e aggiornato per pazienti che hanno subito un danno e per professionisti sanitari che vogliono operare in sicurezza.

Immaginate questo scenario: un paziente affetto da una patologia cardiaca cronica effettua una televisita di controllo. Il medico, collegato da remoto, non rileva i segnali di allarme che un esame obiettivo fisico avrebbe probabilmente evidenziato. Il paziente peggiora, viene ricoverato d'urgenza, subisce un danno permanente. Chi ha sbagliato? Il medico che ha scelto la televisita anziché la visita in presenza? La struttura sanitaria che non aveva predisposto protocolli adeguati? La piattaforma digitale che non garantiva una trasmissione video sufficientemente nitida?

Questo non è un caso di scuola. È lo scenario concreto che si ripresenterà sempre più spesso nei prossimi anni, man mano che la telemedicina consolida la propria presenza nel sistema sanitario nazionale. Nel corso del 2026 molte Regioni hanno consolidato l'uso della telemedicina nei percorsi di follow-up per patologie croniche, nel supporto psicologico e in alcune branche specialistiche. Il quadro normativo e giurisprudenziale, però, fatica ancora a tenere il passo.

Il principio di fondo: la televisita è un atto medico a tutti gli effetti

Il primo punto da chiarire, e che molti medici e pazienti ancora non hanno ben assimilato, è che la prestazione erogata in telemedicina non gode di alcuna attenuazione di responsabilità rispetto a quella tradizionale. La legge italiana ha equiparato le prestazioni in telemedicina a quelle effettuate in presenza, con identici standard di sicurezza, documentazione e responsabilità: anche una visita a distanza, se condotta in modo negligente, può dar luogo a responsabilità professionale e al diritto del paziente al risarcimento del danno.

Il medico resta pienamente responsabile dell'atto sanitario anche se svolto a distanza. Questo è il punto di partenza ineludibile. La distanza geografica non riduce la misura della diligenza richiesta; semmai, come vedremo, la aumenta in certi aspetti, perché l'impossibilità di un esame obiettivo completo impone al professionista una valutazione ancora più attenta circa l'opportunità stessa di ricorrere alla modalità telematica.

Dal punto di vista normativo, il riferimento principale è il Decreto del Ministero della Salute n. 77 del 23 maggio 2022, che ha introdotto per la prima volta una definizione normativa organica di telemedicina, definendola come «una modalità di erogazione di servizi e prestazioni assistenziali sanitarie a distanza, abilitata dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e utilizzata da un professionista sanitario per fornire prestazioni sanitarie agli assistiti o servizi di consulenza e supporto ad altri professionisti sanitari». Accanto al D.M. 77/2022, la Legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017) resta il fulcro della responsabilità sanitaria e si applica integralmente anche alla medicina digitale.

Una novità legislativa significativa è arrivata a fine 2025. Nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione, entrata in vigore il 18 dicembre. L'art. 22 del provvedimento ha sancito l'equiparazione giuridica tra il certificato medico rilasciato in presenza e quello emesso da remoto tramite televisita. Una conferma ulteriore del principio di piena equivalenza tra le due modalità, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità.

La giurisprudenza conosce già, in materia, un precedente emblematico che risale alle origini della medicina a distanza: la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 9279 del 28 marzo 2003, aveva condannato tre medici per omicidio colposo per aver preferito seguire un paziente telefonicamente, omettendo di effettuare la visita in presenza. Un precedente che, pur risalendo a oltre vent'anni fa, mantiene inalterata la sua logica: la scelta dello strumento telematico è essa stessa un atto medico valutabile, e una scelta sbagliata può fondare la responsabilità.

Il problema centrale, oggi, è che i rischi della telemedicina non sono semplicemente quelli della medicina tradizionale riproposti a distanza: l'erogazione di una prestazione in telemedicina può presentare rischi specifici e certamente diversi rispetto a quelli tipicamente connessi alla medicina tradizionale, il che non significa che la telemedicina sia più pericolosa, ma che i rischi possono essere di natura diversa.

I quattro scenari di responsabilità e il nodo dell'eleggibilità del paziente

Il punto più delicato — e meno dibattuto — riguarda la scelta se fare o non fare ricorso alla telemedicina. Si tratta di un giudizio clinico preventivo che il medico è tenuto a compiere con la stessa accuratezza di qualsiasi altro atto sanitario. Il medico fa colpevolmente ricorso alla telemedicina quando la patologia del paziente richiede un grado di controllo maggiore rispetto a quello garantito dalla modalità telematica, o quando effettua una televisita in sostituzione di una visita in presenza che, attraverso un esame obiettivo completo, avrebbe consentito di rilevare una diversa o più grave patologia.

Ma esiste anche il caso inverso, meno intuitivo: il medico può incorrere in responsabilità anche per aver colpevolmente omesso di far ricorso alla telemedicina, ad esempio quando un telemonitoraggio avrebbe potuto migliorare le condizioni di salute del paziente se affiancato alla medicina tradizionale. Il medico è quindi tenuto a valutare in quali situazioni e in che misura la telemedicina può essere impiegata in favore del paziente.

Un aspetto spesso trascurato, ma determinante per la ripartizione della responsabilità, riguarda l'eleggibilità del paziente. Il D.M. 21 settembre 2022 stabilisce che, affinché un assistito possa usufruire dei servizi di telemedicina, questi deve risultare eleggibile dal punto di vista clinico, tecnologico, culturale e di autonomia o disponibilità di un caregiver. Se il medico attiva una televisita per un paziente che non possiede le competenze tecnologiche adeguate, o le cui condizioni cliniche richiedono un monitoraggio fisico diretto, e da questa scelta deriva un danno, la responsabilità sarà difficilmente eludibile.

A rendere il quadro ulteriormente complesso interviene la possibile co-responsabilità del paziente. In telemedicina è configurabile una forma di responsabilità che implica una compartecipazione attiva del paziente, il quale potrebbe essere considerato co-responsabile nel risultato infausto delle cure, essendo plausibile che possa sollevare da tale responsabilità sia il medico che la struttura stessa, ad esempio in caso di reticenza anamnestica, erroneo inserimento dei dati nella piattaforma o mancata compliance rispetto alle istruzioni ricevute.

Sul piano del consenso informato, la telemedicina presenta connotati particolari. Il consenso informato in telesanità assume dei connotati specifici: la telemedicina deve essere esplicitamente autorizzata dal paziente, che ha la facoltà di rifiutarla per optare per la medicina convenzionale. Un consenso generico alla prestazione sanitaria non è sufficiente: il paziente deve essere informato delle specificità, dei limiti e dei rischi propri della modalità digitale.

Quando si aggiungono strumenti di intelligenza artificiale al ciclo della prestazione — algoritmi diagnostici, supporto decisionale automatizzato, analisi di immagini — la catena della responsabilità si ramifica ulteriormente. Se l'errore deriva da un difetto intrinseco nel modello di intelligenza artificiale, come bias nei dati di addestramento o errori sistematici nel riconoscimento di patologie, il produttore del software potrebbe essere chiamato in causa. La responsabilità della struttura sanitaria o della piattaforma di telemedicina può ricadere su chi ha adottato e messo a disposizione lo strumento; sul piano probatorio, resta fondamentale stabilire chi aveva il controllo dell'algoritmo nel momento dell'errore e se esistevano procedure di verifica del suo operato.

Sul fronte del nesso causale — elemento centrale in ogni contenzioso di responsabilità medica — anche in telemedicina valgono i principi consolidati. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34073 del 24 dicembre 2025, ha ribadito che la semplice presenza di una condotta imperita o negligente da parte dei sanitari non è sufficiente, da sola, a fondare il diritto al risarcimento: occorre dimostrare che l'errore del medico abbia concretamente causato l'evento dannoso, applicando il criterio del «più probabile che non», vale a dire che, se l'assistenza sanitaria fosse stata corretta, l'evento negativo con ogni probabilità non si sarebbe verificato.

In un contenzioso nato da una televisita, la prova del nesso causale presenta difficoltà tecniche aggiuntive rispetto ai casi di medicina tradizionale. Le log della piattaforma, la qualità della connessione nel momento della visita, la completezza dei dati trasmessi, la correttezza dell'identificazione del paziente: tutti questi elementi entrano a far parte del fascicolo istruttorio e rendono indispensabile il ricorso a consulenti tecnici con competenze sia mediche che informatiche.

Sulla qualità dell'accertamento tecnico nel giudizio, la Cassazione ha dettato regole precise e vincolanti. Con la sentenza n. 15594 dell'11 giugno 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha delineato con rigore i confini applicativi dell'art. 15 della Legge Gelli-Bianco, sancendo un principio fondamentale in materia di istruzione probatoria nei giudizi di malpractice medica: la collegialità della CTU è elevata a requisito di validità del procedimento. La violazione dell'art. 15, comma 1, non rappresenta una semplice irregolarità, ma integra una violazione di una norma processuale inderogabile: la sentenza fondata su una consulenza tecnica non collegiale è affetta da nullità. In ambito di telemedicina, la composizione del collegio peritale dovrà verosimilmente includere, accanto al medico legale e allo specialista clinico, anche un esperto in informatica medica.

Un ulteriore profilo merita attenzione: la copertura assicurativa. Una RC Professionale Medico copre errori od omissioni anche nell'ambito di consulti a distanza, prescrizioni digitali e gestione documentale elettronica; è però importante verificare che la polizza includa esplicitamente l'attività svolta tramite strumenti digitali. Molte polizze tradizionali, stipulate prima della diffusione sistematica della telemedicina, presentano clausole che potrebbero lasciare scoperti i rischi specifici della medicina digitale.

Infine, sul piano sistemico, un intervento della Corte Costituzionale ha rafforzato la posizione del paziente danneggiato anche nel processo penale. La sentenza n. 170 del 25 novembre 2025 della Corte costituzionale rappresenta un passaggio decisivo nel sistema della responsabilità sanitaria: con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consentiva al medico imputato di citare in giudizio l'assicuratore della struttura sanitaria quale responsabile civile. La decisione estende al settore sanitario un principio già affermato in materia di responsabilità da circolazione stradale e attività venatoria, eliminando una disparità di trattamento irragionevole. Questa pronuncia rileva direttamente anche in caso di danno da telemedicina sfociato in un procedimento penale per omicidio colposo o lesioni gravi: il paziente o i suoi familiari potranno ora contare sulla presenza dell'assicuratore della struttura come responsabile civile fin dall'udienza preliminare, senza dover attendere un separato giudizio civile.

Come ammoniva Gustavo Radbruch nella sua Filosofia del diritto, il diritto non è un sistema chiuso capace di darsi autonomamente tutte le risposte: ha bisogno di aggiornarsi continuamente a fronte dei mutamenti della realtà sociale e tecnologica. La telemedicina è esattamente quel tipo di mutamento per il quale il diritto sanitario italiano sta ancora costruendo le proprie risposte. Nel frattempo, vale il principio res ipsa loquitur: quando una diagnosi che avrebbe richiesto un esame obiettivo diretto viene invece affidata a una videochat, e il paziente ne paga le conseguenze, le cose parlano da sole.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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