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SPID per stranieri: quando la PA nega l'accesso digitale - Studio Legale MP - Verona

Cittadini non UE, permesso di soggiorno e identità digitale: il labirinto burocratico tra SPID, CIE e transizione digitale, con i rimedi legali per chi viene escluso dai servizi pubblici online

 

Un lavoratore straniero regolarmente soggiornante in Italia vuole accedere al proprio fascicolo INPS, presentare una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno tramite portale, o semplicemente iscriversi a un corso di formazione professionale. Ma senza SPID o CIE non può farlo. E ottenerli, per un cittadino non UE, è tutt'altro che semplice. In questo articolo analizziamo i requisiti normativi, gli ostacoli concreti, il paradosso della transizione in corso verso la CIE e i rimedi giuridici disponibili per chi si trova ingiustamente escluso dai servizi digitali della Pubblica Amministrazione italiana.

Immaginate un lavoratore del Bangladesh, titolare di un regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, residente a Verona da tre anni. Ha un codice fiscale, paga le tasse, versa i contributi previdenziali. Eppure, quando tenta di accedere al portale INPS per controllare la propria posizione contributiva, si sente rispondere — dal sistema, non da un funzionario in carne e ossa — che non può procedere senza SPID o CIE. E ottenerli si rivela un percorso a ostacoli che il sistema non ha ancora risolto in modo organico.

Questo non è un caso eccezionale. È la norma. E il problema si aggrava proprio ora, nella fase di transizione che sta portando alla progressiva sostituzione dello SPID con la Carta d'Identità Elettronica.

Cosa serve allo straniero per ottenere lo SPID

Il quadro normativo di riferimento è il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che all'art. 64 definisce il Sistema Pubblico di Identità Digitale come strumento universale di accesso ai servizi pubblici online. Sul piano formale, la norma non discrimina in base alla nazionalità. Lo SPID assume un carattere significativo non solo per i cittadini nati e residenti sul territorio italiano, ma anche per i cittadini stranieri che nel nostro Paese vivono e lavorano, avendo la medesima funzione e gli stessi vantaggi nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, i requisiti pratici creano una selettività de facto che colpisce quasi esclusivamente i cittadini non UE. Per ottenere lo SPID, il richiedente deve essere in possesso di un documento di riconoscimento italiano in corso di validità e del codice fiscale; se in possesso di un permesso di soggiorno, può richiedere la carta d'identità italiana e presentarla durante la fase di richiesta di attivazione. Il nodo è proprio qui: la carta d'identità italiana presuppone la residenza anagrafica. E la residenza anagrafica, per molti stranieri, è l'ennesimo ostacolo: Comuni che rigettano l'iscrizione in attesa del rinnovo del permesso, permessi in scadenza o già scaduti con ricorso pendente, situazioni di domicilio di fatto non coincidenti con la residenza formale. Un circolo vizioso in cui ogni elemento blocca il successivo.

Il gestore di identità digitale InfoCert, tra i principali operatori accreditati da AgID, specifica che se si è cittadini stranieri residenti in Italia, si può richiedere una carta d'identità italiana per mezzo del proprio permesso di soggiorno. Ma questa affermazione, corretta in astratto, tace sulle difficoltà pratiche: permessi in fase di rinnovo (con ricevuta di rinnovo ma senza documento fisico valido), permessi per protezione speciale o umanitaria che alcuni uffici anagrafici non accettano come valido titolo per l'iscrizione, e soprattutto i lunghi tempi di attesa dei Comuni per il procedimento anagrafico.

Il risultato pratico è che molti stranieri regolari rimangono privi di identità digitale per mesi o anni, durante i quali sono di fatto tagliati fuori dall'accesso telematico ai servizi essenziali della PA.

La transizione SPID-CIE aggrava il problema per i non UE

Il quadro si complica ulteriormente con la svolta in corso nell'ecosistema dell'identità digitale italiana. Le novità previste indicano la progressiva sostituzione dello SPID con la Carta d'Identità Elettronica e l'introduzione di un nuovo IT Wallet digitale: entro il 2026 è previsto l'addio graduale allo SPID in favore di un sistema unico basato sulla CIE. Sul piano della sicurezza e dell'interoperabilità europea, si tratta di un progresso. La CIE offre maggiore sicurezza, interoperabilità e consente allo Stato di gestire direttamente l'identità digitale dei cittadini, in linea con i requisiti europei.

Ma per il cittadino straniero, questa transizione rischia di peggiorare la situazione. La Carta d'Identità Elettronica diventerà entro il 3 agosto 2026 il documento principale per tutti i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia. La CIE, però, è rilasciata dal Comune di residenza. Se lo straniero non può iscriversi all'anagrafe — per le ragioni già descritte — non può ottenere la CIE, e quindi nemmeno accedere ai servizi digitali in futuro. Lo SPID, almeno in teoria, ammetteva percorsi di riconoscimento alternativi (videochiamata, riconoscimento via web) che potevano aggirare il blocco anagrafico; la CIE no.

A questo si aggiunge la questione dei costi: Poste Italiane ha comunicato l'introduzione di tariffe per il servizio SPID a partire dal 1° gennaio 2026. Poste applica una tariffa di 6 euro annui, con eccezione di minorenni, cittadini con almeno 75 anni, residenti all'estero e titolari di identità digitale per uso professionale. I lavoratori stranieri a basso reddito, spesso tra le categorie più vulnerabili dal punto di vista economico, non rientrano in alcuna categoria di esenzione.

Il paradosso è evidente: la digitalizzazione della PA viene presentata come uno strumento di semplificazione e inclusione, ma rischia di trasformarsi, per intere categorie di stranieri regolari, in uno strumento di esclusione sistematica. Anche le associazioni dei consumatori hanno rilevato che l'identità digitale non è un servizio accessorio, ma un diritto di cittadinanza. Un diritto che, nei fatti, non è ancora uguale per tutti.

Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il Regolamento eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183) ha segnato un cambio di paradigma importante. Esso mira a garantire che persone e imprese in tutta Europa abbiano accesso universale a un'identificazione e un'autenticazione elettroniche sicure e affidabili; entro il 2026 ciascuno Stato membro deve mettere a disposizione dei cittadini un portafoglio di identità digitale, con garanzie sufficienti per evitare la discriminazione di chi scelga di non ricorrere al portafoglio. La norma europea, tuttavia, si riferisce ai "cittadini" degli Stati membri: il cittadino non UE resta in una zona grigia che la normativa italiana non ha ancora chiarito in modo esplicito.

Il riferimento giurisprudenziale più recente e pertinente in materia di obblighi della PA nell'era digitale è il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 2 aprile 2025, n. 2819. Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha affermato che qualsiasi impulso del cittadino, purché effettuato nelle forme e nei modi previsti, fa sorgere l'obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere su tale richiesta, anche se nell'ambito della procedura è prevista l'interposizione di piattaforme informatiche esternalizzate a fornitori esterni. Nel caso esaminato si trattava della richiesta di visto al Consolato italiano presentata tramite piattaforma informatica gestita da una società esterna, a cui il Consolato non aveva dato seguito entro i termini. Il principio è di assoluta rilevanza: la digitalizzazione della procedura non esonera la PA dall'obbligo di provvedere, né può essere usata come schermo per giustificare l'inerzia o il rigetto.

Un secondo orientamento rilevante è quello espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III-bis, sentenza 14 marzo 2024, n. 5371, in materia di accesso ai servizi della PA da parte di soggetti privi di identità digitale: il Tribunale ha ribadito che l'obbligo di digitalizzazione dei procedimenti non può comportare la totale preclusione dell'accesso alle prestazioni per i soggetti che, per ragioni oggettive, non siano ancora in grado di dotarsi degli strumenti digitali richiesti. Il principio di non discriminazione nell'accesso ai servizi pubblici, sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), rimane pienamente applicabile anche al contesto digitale. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con l'ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26833, ha del resto confermato che la condizione di straniero regolarmente soggiornante non giustifica alcuna differenziazione nel godimento dei diritti sociali fondamentali garantiti dall'ordinamento, richiamando espressamente il divieto di discriminazione indiretta.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia sui propri interessi — non può essere applicato in modo distorto contro chi viene oggettivamente privato degli strumenti per esercitarli. L'identità digitale non è un privilegio: è la chiave senza la quale oggi nessun diritto può essere concretamente azionato nei confronti della PA.

Come scrisse il filosofo e giurista Norberto Bobbio in L'età dei diritti, il problema fondamentale dei diritti umani non è quello di giustificarli, ma di proteggerli. Una PA che afferma formalmente la titolarità dello straniero regolare a godere dell'identità digitale, ma poi non predispone percorsi praticamente accessibili per ottenerla, non protegge quel diritto: lo enuncia soltanto.

Cosa può fare concretamente lo straniero che si trova in questa situazione? In primo luogo, è possibile ricorrere al Difensore Civico per il Digitale, istituito presso AgID, che può intervenire nei confronti delle PA inadempienti nei casi di mancata applicazione dei principi del CAD. In secondo luogo, laddove il rifiuto di iscrizione anagrafica — presupposto per la carta d'identità e quindi per lo SPID o la CIE — sia ritenuto illegittimo, è azionabile il ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30/2007, oppure il ricorso giurisdizionale al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione. In terzo luogo, nelle situazioni in cui la mancata identità digitale comporti l'impossibilità di accedere a prestazioni sociali o previdenziali, è configurabile il ricorso per condotta discriminatoria ai sensi dell'art. 44 del T.U. Immigrazione, norma che prevede un procedimento urgente e sommario davanti al Tribunale.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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