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Una coppia si è unita civilmente nel 2017, dopo anni di convivenza. Oggi, i rapporti sono irrecuperabili. Uno dei due partner ha rinunciato a opportunità di carriera per sostenere la vita comune. L'altro ha redditi ben superiori. Nel momento in cui ci si chiede se e quanto si possa ottenere dallo scioglimento dell'unione, la risposta non è affatto scontata, e la giurisprudenza più recente offre indicazioni precise e per certi versi sorprendenti.
A dieci anni dall'approvazione definitiva della Legge n. 76 del 2016, l'unione civile è un istituto stabile dello stato civile italiano: oltre 24mila costituzioni censite da Istat fino al 2024, tutela patrimoniale e previdenziale piena per le parti. Il dato pone una questione concreta: con il crescere del numero delle unioni, crescono inevitabilmente anche le crisi e le vicende di scioglimento. Comprendere le regole del gioco, quindi, non è un esercizio teorico.
La struttura dello scioglimento: niente separazione, diritto al "divorzio" immediato
La differenza strutturale più rilevante rispetto al matrimonio è questa: non esiste la fase della separazione. Mentre per sciogliere un matrimonio è necessario passare prima per la separazione — personale o giudiziale — e poi attendere i relativi termini, per l'unione civile si procede direttamente allo scioglimento del vincolo.
Il legislatore ha tuttavia previsto un periodo minimo di riflessione di tre mesi dalla dichiarazione di volontà, prima che le parti possano presentare la domanda di scioglimento. Si tratta del cosiddetto spatium deliberandi: non una separazione, ma una pausa imposta per lasciare spazio a eventuali ripensamenti. La dichiarazione può essere resa congiuntamente da entrambi i partner oppure da uno solo di essi. Se la dichiarazione è presentata senza il consenso del compagno, cioè disgiuntamente, deve essere portata a conoscenza del partner a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto o con altro mezzo equipollente.
Decorso il trimestre, si apre la fase dello scioglimento definitivo. Esistono tre strade percorribili: davanti all'ufficiale di stato civile, con la negoziazione assistita o con il ricorso giudiziale, e la scelta dipende dalla situazione concreta della coppia.
La via davanti all'ufficiale di stato civile è la più snella, ma è praticabile solo in assenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap grave, e purché l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. In alternativa al ricorso in tribunale, è possibile sciogliere l'unione civile attraverso la negoziazione assistita tra avvocati, prevista dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Questa procedura consente alle parti di raggiungere un accordo senza passare direttamente dal tribunale, con un iter più snello. Una volta sottoscritto, l'accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il controllo di legalità. In presenza di figli minori, il Procuratore della Repubblica autorizza l'accordo solo se lo ritiene rispondente al loro interesse.
Con la procedura davanti all'ufficiale di stato civile i tempi minimi sono di circa quattro mesi — tre mesi di attesa dalla dichiarazione più almeno trenta giorni prima della conferma dell'accordo. Con la negoziazione assistita i tempi dipendono dalla rapidità con cui le parti raggiungono l'accordo. Con il procedimento giudiziale consensuale si aggiunge il tempo per la fissazione dell'udienza, in genere da uno a quattro mesi dal deposito del ricorso. Il giudiziale contenzioso può durare molto di più.
Quanto alle cause di scioglimento automatico, la legge distingue le cause automatiche — morte o dichiarazione di morte presunta — da quelle su domanda di parte. Ulteriore causa di scioglimento è la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
L'assegno post-scioglimento: la svolta della Cassazione
Il nodo più delicato — e più dibattuto — è quello degli effetti economici. Qui la distinzione rispetto al matrimonio si fa sentire in modo netto. L'assegno di mantenimento, tipico della fase di separazione nel matrimonio, è fondato sulla permanenza del dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi. Poiché nelle unioni civili non esiste la fase della separazione, questo tipo di assegno non trova applicazione. Diverso è il discorso per l'assegno divorzile, che può essere riconosciuto dopo lo scioglimento dell'unione civile.
La base normativa è l'art. 1, comma 25, della Legge n. 76/2016, che richiama espressamente le disposizioni della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 sul divorzio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025, ha confermato che i criteri previsti per l'assegno divorzile nel matrimonio si applicano integralmente allo scioglimento dell'unione civile: si valuta lo squilibrio economico tra i partner, il contributo dato da ciascuno alla vita comune e le scelte fatte durante l'unione.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25495 pubblicata il 17 settembre 2025, ha stabilito che "nell'ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa". Si tratta di una pronuncia destinata a segnare la prassi dei tribunali di merito.
Vale però prestare attenzione a un rilievo dottrinale importante: la Cassazione n. 25495/2025 ha suscitato grande risalto mediatico per la novità apparentemente attribuitale. In realtà tale diritto, anche per le unioni civili, è stato previsto da ormai quasi un decennio, precisamente dall'art. 1, comma 25 della legge n. 76/2016 — la cosiddetta Legge Cirinnà — che richiama le norme sul divorzio. La vera portata dell'ordinanza, dunque, non è nel riconoscimento del diritto in sé, bensì nel chiarimento dei presupposti applicativi: come si valuta lo squilibrio, in che modo si considera la funzione compensativa, quali errori i giudici di merito devono evitare. Un contributo di natura quasi "pedagogica", come ha osservato parte della dottrina.
Un profilo applicativo di primaria importanza riguarda la convivenza anteriore alla formalizzazione dell'unione. Con sentenza a Sezioni Unite n. 35969, pubblicata in data 27 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della convivenza di fatto e del suo rilievo ai fini della determinazione del diritto all'assegno successivamente allo scioglimento dell'unione civile. Il principio di diritto enunciato è di straordinaria rilevanza pratica: con sentenza n. 35969 del 27 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che, in caso di scioglimento dell'unione civile, la durata del rapporto quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 76.
Il ragionamento della Suprema Corte ha un fondamento profondo di giustizia sostanziale. Negare rilevanza al periodo di convivenza che ha preceduto la Legge Cirinnà avrebbe significato penalizzare ingiustamente le coppie omosessuali, le quali, per un vuoto legislativo imputabile allo Stato, non avevano avuto alcuna possibilità di formalizzare il loro legame. La Corte ha quindi privilegiato la sostanza sulla forma, valorizzando la continuità del progetto di vita e considerando il rapporto nella sua interezza, dalla convivenza di fatto fino allo scioglimento del vincolo formale.
In concreto, questo significa che il giudice chiamato a valutare la spettanza dell'assegno deve leggere l'intera storia della coppia: se due persone hanno convissuto insieme per dieci anni, formalizzando l'unione civile solo alla fine, e uno di loro ha rinunciato a opportunità lavorative sin dall'inizio di quella storia comune, tutto quel periodo conta. Il principio tempus regit actum — che la legge vigente al momento del fatto determina le conseguenze di quel fatto — non può essere utilizzato per azzerare retroattivamente la storia di una coppia che per forza di legge non aveva altra scelta che vivere nella convivenza di fatto.
Un terzo fronte aperto riguarda la pensione di reversibilità. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 19596 del 15 luglio 2025, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma che riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al solo coniuge superstite e non anche alla parte di un'unione legalizzata all'estero prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili. Su questa questione si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, a dimostrazione di come il cantiere normativo e giurisprudenziale attorno ai diritti delle coppie unite civilmente sia tuttora vivo e in evoluzione.
Cosa fare, dunque, quando si decide di sciogliere un'unione civile? Prima di tutto, occorre valutare quale procedura sia più adatta: la via amministrativa davanti all'ufficiale di stato civile, se la situazione è consensuale e senza figli non autosufficienti; la negoziazione assistita, se si intende regolare aspetti patrimoniali in via concordata con l'assistenza degli avvocati; il ricorso giudiziale, quando la situazione è conflittuale o quando devono essere tutelati figli o partner economicamente deboli. La scelta non è neutra: impatta su tempi, costi e ampiezza delle tutele garantite.
Sul piano dell'assegno, gli errori più frequenti che si riscontrano nelle controversie di merito sono due. Il primo è confondere la disparità economica tra i partner con l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente: i tribunali dovranno applicare l'assegno divorzile valutando caso per caso i criteri di adeguatezza dei mezzi, i sacrifici sostenuti e il tenore di vita durante l'unione. Il secondo errore è ignorare la convivenza precedente alla formalizzazione: come chiarisce la giurisprudenza delle Sezioni Unite, non si parte dalla data di costituzione dell'unione civile davanti all'ufficiale di stato civile, ma da quando la vita comune ha avuto inizio nella sostanza.
Gli effetti dello scioglimento definitivo includono la cessazione degli obblighi di assistenza morale e materiale e la perdita dei diritti successori reciproci, salvo diverse disposizioni testamentarie. Questo significa che, una volta intervenuto il provvedimento di scioglimento, il partner che non abbia disposto per testamento nulla può attendersi dall'eredità dell'altro.
Come scrisse Luigi Einaudi — in un contesto diverso, ma con un'intuizione che il diritto di famiglia tende a riscoprire — il valore di un'istituzione si misura non dalla sua nascita, ma dalla capacità di tutelare chi vi ha investito aspettative, rinunce, anni di vita. Applicato allo scioglimento dell'unione civile, questo principio si traduce nella domanda che ogni giudice dovrebbe porsi: quale dei due partner, e in che misura, ha rinunciato a qualcosa per costruire quella storia comune? La risposta non è solo giuridica. Ma oggi, almeno, il diritto offre gli strumenti per darle un nome.
Redazione - Staff Studio Legale MP