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Scioglimento dell'unione civile: guida giuridica aggiornata - Studio Legale MP - Verona

Procedure, effetti patrimoniali e orientamenti giurisprudenziali recenti sullo scioglimento dell'unione civile in Italia

 

«Ogni cosa che ami può essere persa, ecco perché ogni cosa deve essere tenuta come si tiene il proprio respiro nel fondo del mare», scriveva Edmund White, voce letteraria di un'intera generazione che ha vissuto il desiderio di riconoscimento giuridico delle proprie relazioni affettive. Oggi quell'unione ha trovato forma nell'ordinamento italiano, e con essa anche la sua possibile dissoluzione: lo scioglimento dell'unione civile è ormai un istituto strutturato, che impone conoscenza tecnica approfondita a chi lo affronta.

Il quadro normativo di riferimento e la struttura del procedimento

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è stata introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 20 maggio 2016, n. 76, comunemente nota come legge Cirinnà. La crisi del rapporto e la sua definitiva dissoluzione trovano disciplina in un regime giuridico fortemente ispirato a quello divorzile, ma con una peculiarità strutturale fondamentale: a differenza delle coppie sposate, gli uniti civilmente non devono transitare per una fase di separazione. Come afferma il principio antico del dissolvitur vinculum quo dissolvi debet, il vincolo si scioglie nelle forme che l'ordinamento ritiene necessarie e sufficienti, e nel caso dell'unione civile queste forme sono più dirette e celeri rispetto al matrimonio.

La struttura del procedimento è articolata in una doppia manifestazione di volontà. In primo luogo, una o entrambe le parti devono dichiarare la propria volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile; se solo una delle parti intende sciogliere il vincolo, è tenuta a darne preventiva comunicazione all'altra con lettera raccomandata. Decorso un periodo di tre mesi da tale dichiarazione, che costituisce lo spatium deliberandi previsto dalla legge, è possibile procedere nelle diverse modalità consentite dall'ordinamento: il ricorso congiunto al Tribunale, il procedimento contenzioso, la negoziazione assistita tra avvocati ai sensi della legge 10 novembre 2014, n. 162, o, in assenza di accordi patrimoniali complessi, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile.

Una questione procedurale dibattuta ha riguardato l'efficacia della fase amministrativa come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Tribunale di Novara, con sentenza 5 luglio 2018, aveva già chiarito che la mancata effettuazione della dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile non preclude l'azione giudiziaria, purché la volontà di non riconciliarsi sia ribadita in udienza presidenziale e sia decorso il termine trimestrale dal momento di quella dichiarazione in sede giudiziale. Questo orientamento è stato successivamente consolidato dalla prassi e dalla dottrina prevalente.

La giurisprudenza più recente: assegno divorzile, criteri probatori e tutele costituzionali

Il panorama giurisprudenziale degli ultimi mesi ha registrato sviluppi di grande rilevanza pratica su tre distinti fronti, tutti incidenti direttamente sulla materia dello scioglimento delle unioni civili e delle formazioni familiari ad esse affini.

La prima pronuncia di assoluto rilievo è quella della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza 17 settembre 2025, n. 25495. Con essa la Suprema Corte ha sancito che i criteri elaborati per il riconoscimento dell'assegno divorzile nel matrimonio sono pienamente applicabili anche allo scioglimento delle unioni civili, stabilendo espressamente che il partner economicamente più debole ha diritto a un assegno che può svolgere sia funzione assistenziale che funzione perequativo-compensativa. La pronuncia è di particolare importanza perché colma un vuoto applicativo: poiché le unioni civili non prevedono una fase di separazione, l'assegno di mantenimento in senso stretto non è configurabile, ma il diritto all'assegno divorzile — valutato al momento dello scioglimento e sulla base dell'intera storia del rapporto — è pienamente riconosciuto. Il giudice deve considerare la durata dell'unione, il contributo dato alla vita familiare, la situazione economica di ciascun partner e le concrete capacità reddituali, applicando i medesimi criteri equiordinati previsti dall'art. 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Sulla quantificazione e sulle condizioni di riconoscimento dell'assegno divorzile, anche nel contesto matrimoniale con effetti diretti sull'orientamento applicabile alle unioni civili, si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con ordinanza 7 gennaio 2026, n. 300. La Corte ha specificato con particolare nettezza che la funzione perequativo-compensativa dell'assegno non può fondarsi su mere allegazioni, ma richiede una prova concreta e rigorosa dei sacrifici professionali effettivamente subiti dal richiedente in ragione delle scelte endofamiliari. Non è sufficiente dimostrare la sola disparità reddituale tra le parti: occorre documentare puntualmente le opportunità lavorative sacrificate, l'impatto economico nel tempo, il beneficio tratto dall'altro partner e il nesso causale tra quelle decisioni e la situazione patrimoniale attuale. Si tratta di un principio di rigore probatorio che ha immediate ricadute operative nei procedimenti di scioglimento di unione civile, imponendo una strategia difensiva ben costruita fin dalla fase istruttoria.

Sulla stessa linea si muove la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con ordinanza 27 gennaio 2026, n. 1870, che ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d'Appello di Bologna in quanto il giudice del gravame aveva omesso il passaggio logico e giuridico preliminare e imprescindibile: la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali di entrambe le parti. Senza questo accertamento preventivo dello squilibrio patrimoniale, l'analisi sulla funzione assistenziale e perequativa risulta strutturalmente viziata. La Corte ha così ribadito che il metodo valutativo richiede un ordine logico preciso: prima la verifica della sperequazione, poi — e solo in caso di esito positivo — la valutazione delle sue cause e delle diverse funzioni dell'assegno. Questo principio si applica integralmente anche nei procedimenti di scioglimento delle unioni civili, per la quale l'art. 1, comma 25, della legge n. 76/2016 opera un rinvio espresso alla disciplina divorzile.

A completare il quadro degli orientamenti più recenti, merita attenzione la sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2026, n. 7, che — pur avendo per oggetto diretto la sospensione della prescrizione tra conviventi di fatto — riflette un indirizzo sistematico di forte rilievo per tutte le formazioni familiari non matrimoniali, unioni civili comprese. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nella parte in cui limitava la sospensione della prescrizione ai soli coniugi, escludendo i conviventi stabili. La Corte ha affermato che la ratio della sospensione non è collegata al dato formale del matrimonio, ma alla tutela del rapporto affettivo e alla considerazione che non è esigibile, durante una stabile relazione di coppia, l'esercizio di atti interruttivi della prescrizione di carattere contenzioso che potrebbero ledere la fiducia reciproca. Questo ragionamento consolida un percorso giurisprudenziale e costituzionale che tende progressivamente a ridurre le irragionevoli disparità di trattamento tra le diverse forme familiari riconosciute dall'ordinamento.

È bene ricordare che un intervento costituzionale già assai significativo in materia di scioglimento dell'unione civile era stato operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22 aprile 2024, n. 66, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76/2016 nella parte in cui prevedeva che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determinasse lo scioglimento automatico e immediato dell'unione civile. La Consulta aveva ravvisato un vuoto di tutela inaccettabile nel periodo intercorrente tra lo scioglimento del vincolo e la celebrazione del matrimonio che la coppia intendesse contrarre, stabilendo che il giudice deve poter sospendere gli effetti dello scioglimento — per un termine non superiore a centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione — qualora le parti abbiano manifestato l'intenzione di contrarre matrimonio. Si tratta di un rimedio di natura sospensiva che tutela il pregresso vissuto della coppia e garantisce continuità di diritti e doveri nel delicato periodo transitorio.

Gli effetti patrimoniali dello scioglimento meritano una riflessione complessiva. Con la pronuncia di scioglimento vengono meno i diritti successori, cessa la possibilità di utilizzo del cognome comune eventualmente assunto, e si estingue il diritto all'assegno — salvo rivalutazione in caso di morte dell'ex partner che lasci l'unito in stato di bisogno, ipotesi in cui la legge prevede un assegno periodico a carico dell'eredità. Il regime patrimoniale è quello della comunione dei beni in assenza di diversa convenzione, con tutte le implicazioni che la divisione comporta in sede di scioglimento.

La negoziazione assistita, disciplinata dagli artt. 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge n. 162/2014 e richiamata dalla stessa legge n. 76/2016, rappresenta oggi una via sempre più percorsa per lo scioglimento consensuale. Essa consente alle parti di definire le condizioni dello scioglimento, inclusi eventuali accordi sul contributo al mantenimento e sulla divisione del patrimonio, attraverso l'assistenza dei rispettivi difensori, con successiva trasmissione alla Procura della Repubblica per il controllo di legalità e annotazione nei registri comunali. L'iter è notevolmente più rapido rispetto al procedimento giudiziale, pur garantendo piena tutela legale.

Sul piano processuale occorre tenere presente che il procedimento di scioglimento dell'unione civile è strutturato come quello di divorzio, con la necessaria partecipazione del Pubblico Ministero in quanto causa di stato. La sentenza ha natura costitutiva e produce effetti dallo scioglimento del vincolo, con annotazione nel registro delle unioni civili. I provvedimenti provvisori possono essere adottati dal Presidente del Tribunale già in sede di udienza presidenziale, ove necessario per garantire il sostentamento del partner economicamente più debole.

 

 

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  • 30 aprile 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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