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Un Comune istituisce una società in house per la gestione del ciclo idrico. Nel 2013 — l'anno che conta, per legge — quella società non esisteva ancora. Come si determina il compenso del suo consiglio di amministrazione? Per anni la risposta è rimasta sospesa in un vuoto normativo che generava incertezza, contenziosi e scelte amministrative eterogenee da ente a ente. Il 23 marzo 2026, con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha finalmente risposto, ridisegnando i confini della discrezionalità degli enti soci e inaugurando un nuovo orientamento nomofilattico destinato a orientare tutte le Sezioni regionali di controllo sul territorio nazionale.
Il tema è tutt'altro che tecnicistico. Riguarda la qualità della governance pubblica, la capacità degli enti locali di attrarre competenze manageriali adeguate nei propri strumenti societari e, al contempo, il controllo democratico sulla spesa pubblica. Come osservava Norberto Bobbio, "il problema fondamentale non è la conquista del potere, ma il suo controllo": una massima che si attaglia perfettamente alla questione delle società partecipate, dove il potere di nomina e di indirizzo dell'ente pubblico rischia di trasformarsi in opacità se non è sorretto da regole chiare e da presìdi effettivi.
Il nodo irrisolto dell'art. 11, comma 7, del TUSP e la deliberazione del marzo 2026
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'ora in avanti TUSP) ha introdotto all'art. 11 un sistema articolato per la determinazione dei compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico. Il comma 6 ha demandato a un decreto ministeriale la definizione di criteri oggettivi e parametri dimensionali aggiornati; il comma 7 ha stabilito, in via transitoria, che in assenza di tale decreto si applicasse il criterio della spesa storica sostenuta dall'ente nell'anno 2013. Il decreto ministeriale non è mai stato emanato. Ciò ha significato che, per quasi dieci anni, il parametro di riferimento è rimasto ancorato a una fotografia del 2013 che per molte società partecipate — nate successivamente, oggetto di fusioni o trasformazioni straordinarie, o radicalmente mutate nell'oggetto sociale — risultava semplicemente inapplicabile.
Con la deliberazione n. 9/Sezaut/2026/Qmig, depositata il 23 marzo 2026, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha fornito chiarimenti in materia di determinazione dei compensi degli Amministratori delle Società a controllo pubblico di Regioni ed Enti Locali. La decisione è importante perché riconosce che, in presenza di un costo storico 2013 assente o sostanzialmente irrisorio, l'amministrazione controllante può individuare un parametro diverso, purché la scelta sia sorretta da precisi indicatori dimensionali e da una motivazione rigorosa. Il punto centrale del pronunciamento è il superamento di un'applicazione meccanica e ormai in parte anacronistica del vincolo legato alla spesa storica.
Il principio di diritto enunciato è articolato in due segmenti distinti ma complementari. La Sezione delle Autonomie ha stabilito che per le società a controllo pubblico controllate da Regioni ed Enti Locali, l'amministrazione controllante può, nel presupposto in cui non abbia sostenuto un costo nel 2013, nel rispetto di precisi indicatori dimensionali, individuare un parametro diverso da quello del costo complessivo storico. Ancora più innovativo il secondo passaggio: il superamento del costo storico diventa possibile anche a fronte della dimostrazione di vicende modificative — eventualmente a seguito di operazioni straordinarie — dell'oggetto sociale e/o della governance e/o della struttura, tali da tradursi in un effettivo e rilevante ampliamento dell'attività societaria.
Le amministrazioni possono ricorrere a parametri alternativi, purché siano adeguatamente motivati e coerenti con i principi di trasparenza, ragionevolezza e contenimento della spesa pubblica. Il tetto invalicabile rimane quello previsto dall'art. 11, comma 6, del TUSP: resta comunque invalicabile il tetto massimo di 240.000 euro annui.
Il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie è destinato a orientare le Sezioni regionali della Corte dei Conti, chiamate a valutare la legittimità delle scelte degli enti nell'ambito delle partecipazioni pubbliche, contribuendo così a uniformare l'interpretazione della normativa su tutto il territorio nazionale.
La Sezione delle Autonomie ha però sottolineato con nettezza un ulteriore profilo critico: la deliberazione evidenzia le criticità derivanti dal perdurare di un regime transitorio basato sulla spesa storica e ribadisce la necessità di un intervento normativo che definisca in via strutturale i criteri di determinazione dei compensi. Il legislatore è dunque chiamato a colmare un vuoto che le pronunce giurisprudenziali possono solo tamponare in via interpretativa.
Sul piano del diritto societario applicabile alle società partecipate, merita richiamare un orientamento recente e di sicuro rilievo sistematico. La giurisprudenza più recente — Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 30 ottobre 2025, n. 8415, e Cass., sez. un. civ., n. 23453 del 2024 — ha confermato che la società in house è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all'amministrazione socia, da considerarsi parificabile a un ente pubblico solo negli ambiti in cui ciò sia espressamente previsto. Questa impostazione, consolidata anche nella recente giurisprudenza costituzionale, ha importanti conseguenze pratiche: significa che il rapporto tra ente locale e società partecipata non è un rapporto interno di tipo gerarchico, ma un rapporto inter-soggettivo che richiede strumenti giuridici precisi — patti parasociali, direttive assembleari, contratti di servizio — per essere governato efficacemente.
Profili pratici: cosa deve fare l'ente locale, cosa rischia e dove sbaglia
Il pronunciamento della Corte dei Conti del marzo 2026 non è una liberalizzazione della spesa, ma una riorganizzazione delle responsabilità motivazionali in capo all'ente socio. Tre sono i piani operativi su cui un ente locale deve muoversi con attenzione.
Il primo riguarda la ricognizione delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del TUSP. La Corte chiarisce che quella sede non è solo formale: è il momento in cui l'ente deve valutare anche i costi di funzionamento, inclusi i compensi degli organi societari. Questo passaggio diventa il filtro principale contro abusi o operazioni di facciata. La documentazione prodotta viene trasmessa alla Corte dei Conti e deve essere costruita con logica difensiva, non solo amministrativa. Ciò richiede che gli uffici competenti — tipicamente il settore partecipate o il segretario comunale — predispongano istruttorie documentate, con indicatori dimensionali esplicitati, comparazioni di mercato e motivazioni che reggano al vaglio erariale.
Il secondo piano riguarda la governance interna della società. La nomina degli amministratori, la definizione dei loro compensi, il funzionamento del collegio sindacale e l'adozione dei modelli 231 non sono questioni che l'ente può delegare integralmente alla società partecipata. L'ente socio esercita i propri poteri attraverso l'assemblea, ma deve farlo con consapevolezza giuridica. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — esprime con precisione l'onere che il TUSP scarica sull'ente: non è sufficiente partecipare passivamente alle assemblee, occorre esercitare attivamente i poteri di indirizzo e controllo che il legislatore ha attribuito al socio pubblico.
Il terzo piano, forse il più delicato, è quello della responsabilità erariale. Il TUSP ha esteso la giurisdizione della Corte dei Conti agli amministratori delle società in house e a quelli delle società a controllo pubblico che abbiano causato danno diretto al patrimonio societario, nei limiti previsti dall'art. 12. Per i componenti del consiglio di amministrazione nominati dall'ente locale, questo significa che ogni delibera assembleare relativa ai compensi — e ogni sua motivazione — deve essere predisposta tenendo conto della possibilità che sia scrutinata dalla magistratura contabile. Determinare un compenso superiore alla spesa storica del 2013 senza documentare adeguatamente le ragioni — la crescita dimensionale della società, la complessità del mandato, le vicende straordinarie intervenute — espone sia gli amministratori societari sia i funzionari e gli organi politici che hanno deliberato alla responsabilità per danno erariale.
Va ricordato, infine, che il TUSP è stato da ultimo aggiornato: il testo coordinato del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 e dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 aprile 2026, n. 50. Ogni analisi della disciplina sulle partecipate deve dunque tenere conto di questa versione consolidata, verificando l'impatto delle modifiche più recenti sugli obblighi di ricognizione, comunicazione al MEF e razionalizzazione periodica.
Il quadro che emerge è quello di un sistema normativo in continua stratificazione, dove l'interpretazione giurisprudenziale — della Corte dei Conti in sede di controllo, del Consiglio di Stato, delle Sezioni Unite della Cassazione in tema di giurisdizione — è diventata essa stessa una fonte sostanziale di regolazione. Per l'ente locale che governa una partecipazione societaria, navigare questo sistema senza una prospettiva giuridica aggiornata e strutturata significa assumersi rischi difficilmente gestibili ex post. Il diritto delle società partecipate non è più un settore di confine tra diritto pubblico e diritto commerciale: è un sistema autonomo, con regole proprie, interpretato da corti specializzate, e che richiede una presenza legale consapevole già nella fase di pianificazione, non solo in quella di difesa.
Redazione - Staff Studio Legale MP