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Un giovane di ventinove anni, laureato da tre, che non ha ancora trovato lavoro: il padre versa ancora l'assegno mensile stabilito dal tribunale in sede di divorzio. Può smettere? E se lo fa unilateralmente, rischia? Oppure è il figlio a dover dimostrare di meritare ancora quel contributo? Domande apparentemente semplici, che nascondono una delle questioni tecniche più delicate del diritto di famiglia contemporaneo: il riparto dell'onere probatorio nel mantenimento del figlio maggiorenne.
La risposta non è mai scontata, e la Cassazione lo ribadisce con crescente precisione. Il punto non è soltanto se il mantenimento debba continuare, ma chi ha l'onere di dimostrare i presupposti della sua persistenza o della sua cessazione. È su questo terreno processuale — spesso sottovalutato dai non addetti ai lavori — che si decide l'esito concreto di molte cause.
Il quadro normativo: art. 337-septies c.c. e il principio di autoresponsabilità
L'art. 337-septies del codice civile stabilisce che il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, il pagamento di un assegno periodico. La norma, nella sua apparente semplicità, non fissa alcun limite d'età e non automatizza né la prosecuzione né la cessazione dell'obbligo. Tutto dipende dall'accertamento della condizione concreta del figlio.
Il fondamento costituzionale è nell'art. 30 Cost., che impone ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, senza che tale obbligo si estingua automaticamente al compimento del diciottesimo anno. Il diritto di famiglia italiano, letto sistematicamente, combina questo dovere solidaristico con il principio di autoresponsabilità del figlio adulto, lo stesso principio — non è un caso — che la Cassazione ha elaborato in materia di assegno divorzile a partire dalle Sezioni Unite n. 18287/2018. Il parallelismo non è casuale: in entrambi i contesti si tratta di bilanciare solidarietà e responsabilità individuale.
La giurisprudenza, ormai consolidata, ha chiarito che il dovere genitoriale di mantenimento non cessa con la maggiore età del figlio, ma termina nel momento in cui questi raggiunge l'autonomia economica, o avrebbe dovuto raggiungerla secondo i parametri di una condotta diligente, da accertare caso per caso. È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con l'ordinanza 8 maggio 2025 n. 12121, che ha censurato la Corte d'Appello di Catania per aver revocato il mantenimento a una figlia ventenne sulla sola base della cessazione degli studi, senza svolgere alcuna verifica sulla sua reale condizione economico-lavorativa.
Il punto nevralgico è il seguente: la maggiore età non è un fatto estintivo in sé. È, al più, un indice temporale da cui parte una presunzione relativa, la cui forza varia in modo significativo con l'avanzare degli anni.
La distinzione decisiva: figlio neomaggiorenne e figlio adulto
La Cassazione ha elaborato una distinzione concettuale fondamentale, ribadita anche di recente, tra il figlio neomaggiorenne e il cosiddetto figlio adulto. Non si tratta di categorie rigide basate su soglie anagrafiche, ma di un criterio mobile che incide direttamente sul riparto dell'onere probatorio.
Per il figlio neomaggiorenne che prosegue il normale percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, la sola circostanza del percorso formativo in corso è già idonea a fondare il diritto al mantenimento. In questo caso l'onere della prova è leggero: basta dimostrare che si studia con impegno. Per il figlio adulto, invece, il principio di autoresponsabilità impone un onere probatorio progressivamente più rigoroso. Quanto più ci si allontana dalla maggiore età, tanto più il figlio deve dimostrare — con elementi concreti e verificabili — le ragioni oggettive ed esterne che giustificano il mancato conseguimento dell'autonomia lavorativa. Non basta non avere un lavoro: occorre provare di essersi attivati nella ricerca, di aver sostenuto colloqui, di aver inviato candidature, di aver partecipato a selezioni, eventualmente anche ridimensionando le proprie aspettative rispetto alle concrete opportunità del mercato.
Questa logica è confermata dalla Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 10335/2026, che ha ribadito come i provvedimenti sul mantenimento dei figli abbiano natura rebus sic stantibus: sono validi finché le circostanze restano invariate, ma il giudice non può limitarsi a confermare meccanicamente quanto stabilito anni prima senza svolgere una verifica aggiornata e motivata della situazione effettiva. Nel caso esaminato dalla Corte, il giudice d'appello aveva confermato l'assegno per una figlia nel frattempo divenuta maggiorenne richiamando semplicemente un provvedimento presidenziale emesso sei anni prima, senza alcun accertamento autonomo. La Cassazione ha definito questo approccio radicalmente errato.
Il riparto dell'onere probatorio si articola dunque su due binari distinti. Se è il figlio maggiorenne — o il genitore convivente — a chiedere per la prima volta l'assegno, grava su di lui l'onere di provare la mancanza di indipendenza economica e l'impegno profuso per conseguirla. Se è il genitore obbligato a chiedere la revoca di un assegno già disposto, spetta a lui dimostrare che il figlio ha raggiunto l'autonomia, o che avrebbe potuto raggiungerla con diligenza. In questo secondo caso, tuttavia, il genitore può avvalersi anche di presunzioni: l'età avanzata del figlio, il completamento degli studi, la prolungata inattività documentata. Una volta attivate queste presunzioni, l'onere si inverte e ritorna sul figlio.
Questo meccanismo produce nella pratica un effetto che merita una riflessione critica: per il genitore che eroga da anni un assegno disposto quando il figlio era minorenne, la situazione è paradossale. Il passare del tempo, anziché alleggerire il suo onere, aumenta progressivamente quello del figlio, ma il titolo esecutivo continua a correre finché non viene formalmente revocato. Il genitore che smette di pagare unilateralmente — anche se convinto che il figlio sia ormai in grado di mantenersi — rischia procedure esecutive e, nei casi più gravi, conseguenze penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p. La strada corretta è sempre quella del ricorso al giudice per la modifica o la revoca del provvedimento.
È qui che emerge un rischio pratico sottovalutato: molti genitori attendono che la situazione sia "evidente" prima di agire giudizialmente, perdendo mesi o anni di assegno che continuano a maturare come credito del figlio. La giurisprudenza più recente, invece, segnala con chiarezza che è necessario documentare con tempestività le circostanze che giustificano la revoca — l'inattività ingiustificata del figlio, le opportunità di lavoro rifiutate, la percezione di redditi non dichiarati — perché tali elementi costituiscono la prova presuntiva su cui il giudice deve basare la sua decisione.
Su questo versante si inserisce anche un ulteriore profilo tecnico affrontato dalla Cassazione, Sez. I, ord. 27 maggio 2026 n. 16578: in sede di rinvio dopo cassazione, il giudice è tenuto a fornire una motivazione intellegibile e specifica sul riparto dell'onere delle spese straordinarie tra i genitori, con accertamento aggiornato alle condizioni attuali delle parti. Il principio è lo stesso: nessun provvedimento patrimoniale in materia di figli può sopravvivere indefinitamente senza essere verificato alla luce della realtà presente.
Come scriveva Aristotele nella Etica Nicomachea, la giustizia distributiva non è distribuzione uguale per tutti, ma distribuzione proporzionale a ciò che ciascuno merita secondo la sua condizione. Il mantenimento del figlio maggiorenne incarna esattamente questa logica: non è un diritto assoluto né un obbligo eterno, ma una misura proporzionale che deve adattarsi continuamente al mutare della condizione concreta del figlio e alle risorse dei genitori.
Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi è vigilante — vale per entrambe le parti. Per il genitore obbligato, significa attivarsi tempestivamente quando maturano le condizioni per chiedere la revoca, documentando con cura ogni elemento utile. Per il figlio, significa dimostrare concretamente, con prove e non con mere affermazioni, di meritare ancora la tutela dell'ordinamento.
Dal punto di vista pratico, alcune indicazioni sono essenziali. Il genitore che intende chiedere la revoca dell'assegno dovrebbe raccogliere: documentazione dell'età e del livello di istruzione del figlio, eventuali offerte di lavoro che il figlio ha rifiutato, informazioni sui redditi percepiti anche in forma precaria o occasionale, e ogni elemento che attesti un atteggiamento di inerzia ingiustificata. Il figlio che invece intende difendere il proprio diritto al mantenimento deve produrre: prova delle attività di ricerca attiva di lavoro (candidature inviate, colloqui sostenuti, corsi frequentati), documentazione del percorso formativo, e attestazione dell'assenza di redditi sufficienti all'autosufficienza.
Il rischio opposto e speculare è quello del figlio ultratrentenne che invoca motivi di salute per giustificare la mancata indipendenza: come ha puntualizzato la giurisprudenza di questi mesi, la malattia non basta senza una prova concreta della sua incidenza sulla capacità lavorativa. Ogni affermazione deve tradursi in prova verificabile.
La questione del mantenimento del figlio maggiorenne è dunque, prima ancora che una questione di sostanza, una questione di metodo probatorio. La Cassazione non chiede l'impossibile a nessuno: né al figlio che si trova in oggettiva difficoltà, né al genitore che ha già adempiuto per anni. Chiede, a entrambi, di essere vigili, concreti e documentati. Chi non lo è paga il prezzo processuale della propria mancanza di attenzione, indipendentemente da chi abbia ragione nel merito.
Redazione - Staff Studio Legale MP