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Mantenimento figlio maggiorenne: quando cessa - Studio Legale MP - Verona

Immaginate un padre che da anni versa regolarmente l'assegno di mantenimento per un figlio ormai trentenne, laureato da cinque anni, che ha svolto qualche tirocinio ma non ha ancora trovato un impiego stabile. Il padre chiede al giudice la revoca dell'obbligo. Il figlio si oppone, sostenendo di stare ancora cercando lavoro. Chi ha ragione? La risposta non è scontata, e dipende da una serie di elementi concreti che la giurisprudenza più recente ha elaborato con crescente precisione. Il mantenimento del figlio maggiorenne è uno degli ambiti del diritto di famiglia in cui il contrasto tra solidarietà familiare e responsabilità individuale si manifesta con la massima intensità.

Il quadro normativo di riferimento è essenzialmente codicistico. L'art. 315-bis c.c. sancisce il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; l'art. 337-ter, comma 4, c.c. disciplina i criteri per la determinazione del contributo, imponendo di tenere conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza familiare, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi; l'art. 337-septies c.c. stabilisce poi che, raggiunta la maggiore età, il contributo è di regola versato direttamente al figlio, salva diversa statuizione del giudice. Nessuna di queste norme fissa un limite d'età. Lex specialis derogat generali: il diritto al mantenimento del maggiorenne si regge su presupposti propri, distinti da quelli del minore, e cede di fronte al sopraggiunto stato di autosufficienza economica o all'inerzia colpevole del figlio.

La distinzione tra figlio neomaggiorenne e figlio adulto: il punto di svolta giurisprudenziale

Il contributo più significativo della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni è la distinzione, ormai consolidata come regula iuris divenuta diritto vivente, tra due categorie soggettive: il figlio neomaggiorenne e il figlio adulto. Per il primo, che prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori, universitari o di specializzazione, tale circostanza è di per sé idonea a fondare il diritto al mantenimento, senza necessità di ulteriori dimostrazioni. Per il secondo, invece, il principio di autoresponsabilità impone una prova particolarmente rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa.

Questa bipartizione è stata ulteriormente affinata dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 8 maggio 2025 n. 12121, Pres. Giusti, Rel. Russo: la pronuncia ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva revocato il mantenimento a una figlia ventenne, rilevando che il giudice di merito si era limitato ad accertare che la giovane non proseguiva gli studi, senza invece valutare la sua concreta capacità lavorativa in relazione alla formazione professionale conseguita, alle opportunità reali del mercato del lavoro locale e alla specifica condizione dell'occupazione femminile nella provincia di Ragusa. La Corte ha statuito il principio secondo cui, per il figlio maggiorenne ancora vicino alla minore età, la sola cessazione degli studi non è sufficiente a giustificare la revoca del contributo, dovendo il giudice compiere un'indagine completa sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo.

Il medesimo filo argomentativo percorre l'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 luglio 2025 n. 19288: qui la Corte ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato un assegno di mantenimento di 600 euro mensili senza considerare il peggioramento della situazione reddituale del padre. Richiamando espressamente l'art. 337-ter, comma 4, c.c., la Suprema Corte ha ribadito che l'assegno deve rispettare il principio di proporzionalità e deve essere calcolato valutando congiuntamente le risorse economiche di entrambi i genitori: la mancata valutazione comparativa delle rispettive capacità economiche costituisce vizio di motivazione e comporta la cassazione della sentenza. Il mantenimento del figlio, in altri termini, non può essere determinato guardando soltanto ai bisogni del figlio, ma deve essere commisurato anche a ciò che il genitore obbligato può concretamente sostenere.

Recentissima è poi la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ord. 27 maggio 2026 n. 16578, che ha affrontato il tema delle spese straordinarie nel giudizio di rinvio, ribadendo che anche in questa materia la motivazione del giudice di merito deve essere intellegibile e adeguatamente argomentata circa il riparto dell'onere tra i genitori, senza potersi limitare a richiami generici all'accordo pregresso o alle prassi già stabilite.

Chi deve provare cosa: l'onere della prova come chiave del giudizio

Un errore ricorrente, sia da parte dei genitori che chiedono la revoca sia da parte dei figli che resistono, riguarda la distribuzione dell'onere probatorio. La regola è chiara: l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sul richiedente. È il figlio, o il genitore convivente che agisce in suo nome, a dover dimostrare che il giovane si è curato, con ogni possibile impegno, della propria preparazione professionale o tecnica, oppure che si è attivamente attivato nella ricerca di un lavoro. Non basta dichiarare di non lavorare: occorre documentare concretamente l'impegno profuso.

Sul versante opposto, il genitore che chiede la revoca dell'assegno deve dimostrare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da un atteggiamento di colpevole inerzia o da un rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro compatibili con la sua formazione. Non può, dunque, il genitore semplicemente "smettere di pagare": la cessazione unilaterale dell'obbligo, senza un provvedimento giudiziario, espone al rischio di procedimenti esecutivi e, nei casi più gravi, di rilevanza penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570-bis c.p.

L'età del figlio rileva in un rapporto di proporzionalità inversa: all'aumentare dell'età si alza la soglia di rigore probatorio richiesta al figlio per giustificare la persistenza del diritto. Un trentenne che non lavora e non dimostra di essersi attivamente attivato difficilmente supererà il vaglio del giudice; al contrario, per un diciannovenne regolarmente iscritto all'università, la sola iscrizione e la frequenza assidua costituiscono di per sé prova sufficiente. Nel mezzo si colloca la fascia più complessa: il figlio tra i ventidue e i ventisette anni che ha terminato gli studi ma non ha ancora trovato un'occupazione stabile. In questa zona grigia la giurisprudenza richiede una valutazione caso per caso, tenendo conto del settore professionale di riferimento, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'effettivo numero di candidature presentate, dell'eventuale rifiuto di offerte compatibili.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la legittimazione ad agire. Raggiunta la maggiore età, il figlio è titolare iure proprio del diritto al mantenimento e può agire autonomamente in giudizio per ottenerlo o per eseguire coattivamente il titolo. Il genitore convivente mantiene una legittimazione concorrente, ma solo in presenza di coabitazione effettiva e non meramente anagrafica; in fase esecutiva, peraltro, se il titolo prevede il versamento diretto al figlio, solo questi è legittimato a procedere all'esecuzione forzata.

Sul piano pratico, chi si trova in queste situazioni dovrebbe tenere a mente alcune indicazioni operative. Il genitore che vuole ottenere la riduzione o la revoca dell'assegno deve proporre ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, allegando elementi concreti: la documentazione reddituale aggiornata propria, la dimostrazione che il figlio ha concluso il percorso formativo senza avviarsi verso l'autonomia, l'eventuale prova di offerte di lavoro rifiutate. Il figlio che invece vuole preservare il proprio diritto deve raccogliere e conservare tutta la documentazione che prova il suo percorso: iscrizioni universitarie con piano di studi, frequenza, esami sostenuti, curriculum vitae aggiornato, candidature inviate, risposte ricevute, eventuale partecipazione a stage o tirocini. L'inerzia documentale, in tribunale, si paga.

Come osservava Norberto Bobbio, il diritto non è soltanto la norma scritta, ma la norma applicata: e nell'applicazione dei principi sull'obbligo di mantenimento emerge con chiarezza che la solidarietà familiare non è un valore assoluto, ma si bilancia, con il trascorrere del tempo, con la responsabilità che ciascun individuo ha verso se stesso e verso la propria vita. L'obbligo dei genitori è reale, doveroso e giuridicamente tutelato; ma non è, né può essere, illimitato nel tempo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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