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Una famiglia veronese si affida da anni a una badante straniera per l'assistenza di un genitore anziano non autosufficiente. Il rapporto di lavoro è reale, continuativo, prezioso. Eppure la domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 viene rigettata: il datore di lavoro non raggiunge la soglia reddituale minima prevista dalla normativa. La lavoratrice si ritrova di colpo in posizione di irregolarità, per una causa che non dipende in alcun modo da lei. È uno scenario frequente, e spesso ingiusto. Ma non sempre irreversibile.
Il quadro normativo: l'art. 103 del Decreto Rilancio e i suoi nodi applicativi
La procedura di emersione del lavoro domestico irregolare — comunemente chiamata "sanatoria" — è disciplinata dall'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 2020. Le disposizioni relative alla procedura di emersione si applicano, tra gli altri settori, al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf) e all'assistenza alla persona (badanti).
La procedura si articola su un doppio binario. Se l'emersione riguarda lavoratori italiani o comunitari la domanda deve essere presentata all'INPS; se riguarda lavoratori extracomunitari, invece, deve essere inoltrata con procedura informatica allo Sportello Unico dell'immigrazione tramite il sito del Ministero dell'interno.
Il punto più delicato — e fonte di innumerevoli contenziosi — riguarda i requisiti reddituali del datore di lavoro. Per le istanze di emersione di lavoratori addetti al lavoro domestico, il reddito imponibile richiesto non è inferiore a 20.000 euro annui se il datore di lavoro è persona fisica, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.
Un elemento ulteriore che spesso sfugge riguarda la possibilità che un lavoratore domestico presti servizio presso più famiglie: nel settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, la procedura può essere avviata da più datori di lavoro — ad esempio quando un lavoratore domestico lavori a ore presso più di uno di loro — purché questi siano al massimo tre, e ognuno debba avviare la domanda separatamente.
Il requisito di preesistenza del rapporto è altrettanto stringente: il rapporto di lavoro subordinato irregolare oggetto dell'istanza deve avere avuto inizio in data antecedente il 19 maggio 2020 e deve risultare ancora in essere alla data di presentazione dell'istanza. Questo vincolo temporale, combinato con le lunghe attese nella definizione delle pratiche rimaste in sospeso, ha generato situazioni paradossali in cui lavoratori con rapporti di fatto consolidati si sono trovati esclusi per vizi formali dell'istanza.
La giurisprudenza recente: tre pronunce fondamentali
Il panorama giurisprudenziale degli ultimi mesi ha ridisegnato in modo significativo l'approccio alle cause ostative automatiche, introducendo un principio di valutazione individuale che si oppone all'automatismo burocratico.
La pronuncia più rilevante è senza dubbio la sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 22 gennaio 2026. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 22 gennaio 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lett. b), D.L. n. 34/2020, nella parte in cui preclude ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno l'accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari.
La Consulta ha smontato pezzo per pezzo la logica dell'automatismo ostativo. Secondo la Consulta, la norma viola l'articolo 3 della Costituzione perché introduce una preclusione irragionevole e determina una disparità di trattamento, senza prevedere alcuna valutazione individuale dei casi. La disparità era palese: la norma censurata finiva per trattare in modo diverso situazioni sostanzialmente identiche, escludendo chi era stato segnalato nel SIS per ingresso o soggiorno irregolare in un altro Stato dell'area Schengen, e consentendo invece l'accesso all'emersione a chi si trovava irregolarmente in Italia senza essere mai stato segnalato.
Le conseguenze pratiche di questa sentenza sono rilevanti e immediate: la decisione incide direttamente sulle procedure di emersione pendenti e offre un parametro interpretativo anche per la revisione di dinieghi fondati esclusivamente sulla segnalazione SIS, essendo le amministrazioni ora chiamate a superare ogni automatismo e a motivare i provvedimenti sulla base di una valutazione sostanziale della posizione dello straniero.
Una seconda pronuncia di assoluto rilievo è quella del Consiglio di Stato, sentenza n. 220 del 14 gennaio 2025, che ha affrontato un caso emblematico: una Prefettura aveva rigettato l'istanza di emersione di un cittadino pakistano ritenendo non soddisfatto il requisito reddituale del datore di lavoro. Il Consiglio di Stato ha accolto entrambi i motivi di appello, precisando che il requisito reddituale di euro 27.000,00 è previsto esclusivamente per l'ipotesi in cui, diversamente dal caso in questione, dal certificato anagrafico risulti che vi siano altri familiari conviventi in grado di apportare il loro contributo economico alle esigenze comuni. Una soglia, dunque, che non può essere applicata meccanicamente, ma va interpretata in coerenza con la composizione effettiva del nucleo familiare del datore di lavoro.
Sul versante del permesso di soggiorno per attesa occupazione — il titolo che dovrebbe essere rilasciato al lavoratore quando il rigetto dell'istanza è imputabile al solo datore di lavoro — il Consiglio di Stato, sentenza n. 1586 del 2025 ha chiarito che la mancanza del requisito reddituale in capo al datore di lavoro comporta il rigetto dell'istanza di emersione e preclude automaticamente il rilascio del titolo di soggiorno temporaneo, anche quando la mancata regolarizzazione sia ascrivibile esclusivamente a fatti imputabili al datore di lavoro e non al lavoratore straniero. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è limitato alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all'avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro, presupponendo che si sia accertata la sussistenza ab origine dei requisiti di emersione.
Questa posizione è criticabile sul piano sistematico, perché scarica sul lavoratore le conseguenze di un difetto patrimoniale del datore di lavoro che il primo non può in alcun modo controllare o prevenire. Ed è su questo punto che si apre il principale terreno di contenzioso.
Il principio vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — riceve qui una torsione paradossale: il lavoratore straniero, che non ha strumenti per verificare la posizione reddituale del proprio datore di lavoro, viene privato della tutela giuridica proprio nel momento in cui ha rivelato la propria condizione di irregolarità alle autorità. Come ha osservato Norberto Bobbio, il diritto ha senso solo quando i suoi meccanismi non si traducono in strumenti di esclusione per i più deboli: la procedura di emersione nasce per includere, non per esporre.
Gli errori più frequenti e come evitarli: guida pratica
L'esperienza giudiziaria e amministrativa in questo settore evidenzia alcune ricorrenti criticità operative, tanto per i datori di lavoro quanto per i lavoratori stranieri.
Il primo errore è la sottovalutazione del requisito reddituale. Come chiarito dal Consiglio di Stato, la soglia dei 27.000 euro non si applica ai nuclei familiari composti da un solo soggetto. È fondamentale verificare con attenzione la composizione del nucleo anagrafico prima di presentare l'istanza, allegando il certificato di stato di famiglia aggiornato.
Il secondo errore riguarda la documentazione del rapporto di lavoro. La normativa prevede che il datore di lavoro dichiari sotto la propria responsabilità la data di inizio del rapporto, ma la mancanza di qualsiasi riscontro documentale — buste paga pregresse, messaggi, ricevute di bonifici, ricevute mediche del familiare assistito — espone l'istanza a contestazioni in fase istruttoria.
Il terzo errore — ora con rimedio grazie alla sentenza n. 6/2026 della Corte Costituzionale — consisteva nell'accettare passivamente un diniego motivato unicamente dalla presenza di una segnalazione SIS. La segnalazione SIS non può costituire causa ostativa automatica, essendo necessaria una valutazione concreta e individuale della posizione dello straniero. I dinieghi già emessi su questa base sono oggi impugnabili con fondate possibilità di successo.
Sul versante delle tempistiche: il ricorso avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla Prefettura o dallo Sportello Unico dell'immigrazione va proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento. È possibile, in presenza di urgenza, richiedere contestualmente misure cautelari per sospendere gli effetti del diniego e consentire al lavoratore di restare sul territorio nazionale nelle more del giudizio.
Un aspetto cruciale che merita attenzione riguarda il canale alternativo al contenzioso: il decreto flussi destina 10.000 unità per il settore domestico, rinnovate con lo stesso contingente per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, ma l'accesso non è possibile in autonomia e l'ultimo click day per l'assunzione di lavoratori domestici non comunitari si è svolto il 18 febbraio 2026. Ciò significa che chi non riesce a regolarizzarsi tramite la sanatoria pendente deve monitorare attentamente le finestre temporali dei decreti flussi, che si chiudono nel giro di ore o minuti per l'elevata domanda.
Il quadro che emerge è quello di un sistema normativo che, come ha scritto il Sole 24 Ore, il lavoro domestico in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, determinata dall'invecchiamento della popolazione e dalla crescente esigenza di assistenza e cura, mentre il quadro normativo risulta ancorato a modelli superati, con criticità strutturali che rendono indispensabili interventi legislativi organici.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2026 rappresenta un passo avanti significativo verso un sistema più ragionevole ed equo. Ma la complessità del procedimento, la molteplicità dei requisiti e la rigidità di alcune prassi amministrative rendono ancora frequente e concreta la necessità di un presidio giuridico attento, capace di intercettare tempestivamente le cause di diniego e di costruire una strategia difensiva coerente prima ancora che il provvedimento negativo venga emesso.
Redazione - Staff Studio Legale MP