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Saldo stralcio NPL: cosa succede al fideiussore - Studio Legale MP - Verona

Un imprenditore veronese tratta per mesi con un fondo NPL che ha acquistato il suo debito bancario. Alla fine raggiunge un accordo: pagherà il quaranta per cento del nominale e il creditore stralcerà il residuo. Firma, paga, riceve la quietanza. Respira. Sei mesi dopo arriva una raccomandata al cognato, che anni prima aveva prestato fideiussione sul mutuo originario. Il credito residuo — quello che il debitore principale credeva estinto — viene ora richiesto al garante. Come è possibile?

La risposta è nella struttura giuridica dell'accordo, e in una lacuna che la giurisprudenza più recente ha reso impossibile ignorare.

Il saldo e stralcio come transazione: la cornice normativa

L'accordo di saldo e stralcio è, nella sua natura, una transazione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile: le parti, mediante reciproche concessioni, pongono fine a una controversia o ne prevengono una futura. Come tale, produce effetti inter partes: vincola chi lo sottoscrive, e solo chi lo sottoscrive. Questo principio, scontato in astratto, diventa esplosivo quando al finanziamento originario erano collegate garanzie personali prestate da terzi — il fideiussore classico, il coobbligato, il garante a prima richiesta.

La regola generale del codice civile è chiara: la remissione del debito concessa al debitore principale libera i fideiussori, ma solo se si tratta di una vera remissione, non di una transazione. Quando il creditore e il debitore si limitano a ridurre l'importo dovuto attraverso un accordo transattivo, i garanti non sono automaticamente liberati dalla parte residua. Il creditore, cessionario di un portafoglio NPL, può quindi incassare la somma stralciata dal debitore principale e poi rivalersi sui garanti per la differenza, almeno se l'accordo non lo esclude esplicitamente.

La giurisprudenza del 2026: tre pronunce da conoscere

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza 15 marzo 2026 n. 5889 ha affrontato la questione degli effetti liberatori dell'accordo di definizione del debito nei confronti dei coobbligati solidali che non abbiano preso parte all'accordo stesso. La pronuncia — resa in materia di definizione agevolata tributaria, ma con principi di portata generale — ha chiarito che la definizione della posizione da parte di un coobbligato in solido produce effetto liberatorio anche nei confronti degli altri coobbligati che non abbiano aderito, in applicazione dell'art. 1301 c.c., che estende ai condebitori gli effetti della remissione parziale del credito. Da tale impostazione discende che la definizione della posizione debitoria da parte di un coobbligato solidale deve produrre effetto liberatorio anche nei confronti degli altri coobbligati non aderenti, poiché anche il contenuto remissorio parziale è efficace ex art. 1301 c.c. nei confronti dei co-debitori estranei all'accordo.

Il principio, tuttavia, non opera in modo automatico nell'ambito degli accordi stragiudiziali di saldo e stralcio con i fondi NPL: qui la transazione ha struttura bilaterale e non è assimilabile a una remissione unilaterale del creditore; il che significa che la liberazione del fideiussore deve essere negoziata e scritta in modo esplicito, non presunta.

Altrettanto rilevante è la questione della qualificazione giuridica del soggetto che ha firmato il contratto di finanziamento originario come "coobbligato". Il Tribunale di Venezia, con sentenza 7 febbraio 2026, ha affrontato esattamente questo nodo: chi sottoscrive il contratto di finanziamento come "coobbligato" — pur non essendo co-richiedente né co-beneficiario della somma — assume in realtà un'obbligazione fideiussoria, con conseguente applicazione integrale della relativa disciplina; non esiste nell'ordinamento la figura autonoma del coobbligato volontario estranea alla fideiussione, poiché in tal caso ricorre necessariamente lo schema tipico della garanzia personale.

Di conseguenza, chi è indicato in contratto come "coobbligato" può avvalersi delle tutele riservate al fideiussore — compreso il termine di decadenza semestrale ex art. 1957 c.c. — qualora il creditore non abbia coltivato le proprie istanze in via giudiziale entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale. Su questo punto si inserisce la Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 gennaio 2026 n. 292, che ha confermato come la disciplina della fideiussione — incluse le norme sull'estinzione e la decadenza — si applichi integralmente al garante, indipendentemente dall'etichetta contrattuale utilizzata dalla banca.

Un ulteriore piano su cui la giurisprudenza recente incide direttamente è quello delle fideiussioni bancarie redatte sullo schema ABI, oggetto di un rinvio pregiudiziale attivo alle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 1° giugno 2026 n. 17359, Pres. Scoditti, Rel. Dal Moro): in presenza di ricorsi che investano la nullità delle fideiussioni omnibus riproduttive delle clausole ABI censurate in sede antitrust, e con questioni già rimesse alle Sezioni Unite, la Corte di cassazione può disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione nomofilattica, ravvisando il concreto rischio di un esito non coerente con i principi di diritto di prossima enunciazione. Questa pronuncia segnala che l'intero capitolo della validità delle fideiussioni bancarie è in fermento, con possibili ricadute dirette sulla posizione dei garanti coinvolti in operazioni di saldo e stralcio su crediti NPL.

Il rischio pratico che gli accordi non governano

Il problema concreto è questo: le società cessionarie di crediti deteriorati acquistano portafogli NPL a prezzi che possono oscillare tra il cinque e il quindici per cento del valore nominale. Poiché le SPV acquistano i crediti a una frazione del loro valore nominale — in genere tra il 5% e il 15% — c'è margine significativo per una chiusura agevolata. Questo margine è, però, esattamente il motivo per cui il fondo accetta di stralciare il residuo nei confronti del debitore principale: ha già recuperato il costo di acquisto. Ma il credito residuo nei confronti del fideiussore mantiene il suo valore nominale pieno — e può essere ceduto ulteriormente, recuperato in via esecutiva, o ceduto a un altro veicolo di cartolarizzazione.

Il debitore che tratta da solo, senza rappresentanza legale, raramente è consapevole di questa asimmetria. Firma un accordo che lo libera, ma che lascia esposto il coniuge, il socio, il familiare che aveva prestato garanzia anni prima.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — non è mai stato più pertinente. Come scriveva Norberto Bobbio riflettendo sull'efficacia delle norme: il diritto formalmente scritto e il diritto concretamente applicato divergono ogni volta che chi subisce una regola non è messo in condizione di comprenderne le implicazioni reali. Nel saldo e stralcio con fondi NPL, questa divergenza si manifesta con precisione quasi chirurgica proprio sulla posizione dei garanti.

Cosa fare prima di firmare qualsiasi accordo

La prima verifica da compiere prima di firmare qualsiasi accordo di saldo e stralcio riguarda l'identificazione di tutti i soggetti che hanno prestato garanzia personale sull'obbligazione originaria: fideiussori, avallanti, coobbligati contrattuali. Per ciascuno di essi occorre verificare se la garanzia sia ancora operativa — considerando la possibile decadenza ex art. 1957 c.c. nei casi in cui il creditore non abbia agito in giudizio entro sei mesi dalla scadenza — e se la fideiussione sia redatta sullo schema ABI potenzialmente invalido per ragioni antitrust.

L'accordo scritto deve contenere, in modo esplicito, la rinuncia del creditore a ogni pretesa residua non solo nei confronti del debitore principale, ma anche nei confronti di tutti i garanti nominativamente indicati. L'accordo deve essere scritto e firmato da un rappresentante legale della società, indicare il saldo da pagare, le eventuali rate, la data di estinzione del debito e la rinuncia a pretese future; è altresì opportuno richiedere l'impegno a cancellare eventuali segnalazioni in Centrale Rischi e a restituire i titoli esecutivi.

Se i fideiussori sono più di uno, è indispensabile che tutti sottoscrivano l'accordo, o quantomeno che il testo preveda la liberazione espressa di ciascuno di loro. Quando il finanziamento è garantito da coobbligati o fideiussori, la banca può rifiutare di stralciare la quota del debitore principale poiché potrebbe recuperarla dai garanti; la Cassazione ha chiarito che la transazione con un coobbligato non libera automaticamente gli altri, riducendone solo proporzionalmente il debito; in questi casi, conviene coinvolgere anche i garanti nella trattativa per sottoscrivere un accordo congiunto.

Vale anche la pena verificare preventivamente se la garanzia originaria sia nata su schema ABI, circostanza che potrebbe renderla nulla o parzialmente inefficace, trasformando così radicalmente la leva negoziale del garante: molte fideiussioni bancarie hanno utilizzato in passato formulari standard, in parte censurati in sede istituzionale; in particolare, il provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005 n. 55 ha riguardato lo schema ABI evidenziando criticità concorrenziali di alcune clausole tipo.

La vera insidia del saldo e stralcio non è l'importo negoziato, ma il perimetro soggettivo della liberazione. Un accordo che libera il debitore principale ma lascia operativa la garanzia fideiussoria non è un accordo definitivo: è il primo atto di un contenzioso futuro che coinvolgerà soggetti terzi, spesso del tutto ignari delle trattative intercorse.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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