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Permessi legge 104: quando i contributi figurativi sono a rischio - Studio Legale MP - Verona

Una madre che assiste il figlio con disabilità grave, un coniuge che accompagna il partner alle terapie, un figlio che gestisce le pratiche burocratiche del genitore non autosufficiente: sono le figure reali che la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha inteso proteggere. Eppure, proprio intorno a questi permessi — tre giorni al mese retribuiti, coperti da contribuzione figurativa — si è sviluppata negli ultimi anni una giurisprudenza sempre più articolata che tocca un nervo spesso ignorato: il rischio che l'uso scorretto dei permessi travolga non solo il rapporto di lavoro, ma anche la posizione previdenziale del lavoratore, con effetti sulla pensione futura che nessuno si aspetta di dover affrontare.

Cosa sono i contributi figurativi da permesso legge 104 e come funzionano nel 2026

I contributi figurativi per assistenza prestata si riferiscono a periodi in cui un lavoratore assiste un familiare disabile grave usufruendo di permessi o congedi retribuiti: questi periodi vengono riconosciuti come contribuzione figurativa, utile per il calcolo della pensione, anche se non corrispondono a versamenti effettivi di contributi. Si tratta, in sostanza, di un accredito gratuito a carico dell'INPS che presidia la posizione assicurativa del caregiver nei momenti in cui, per forza di cose, la sua attenzione è rivolta alla famiglia più che al lavoro.

In base alla legge 104/1992, articolo 33, commi 3 e 5, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, per assistere un familiare con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge.

Il beneficio non è statico. Con la circolare n. 47 del 21 aprile 2026, l'INPS ha comunicato gli importi massimi per l'anno 2026 relativi all'indennità economica e all'accredito figurativo per i periodi di congedo straordinario riconosciuti ai lavoratori che assistono familiari disabili in situazione di gravità: i valori sono stati aggiornati applicando la rivalutazione ISTAT pari all'1,4%, e l'adeguamento riguarda il limite massimo complessivo annuo del beneficio, che comprende sia l'indennità economica che la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. Sul fronte del congedo straordinario biennale, come stabilito dalla circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, il tetto massimo complessivo annuo per l'indennità economica spettante nel periodo di fruizione del congedo — aggiornato con la variazione dei prezzi ISTAT per il 2026 (pari al +1,4%) — non può superare i 57.837,00 euro, corrispondenti a un massimale di 127,59 euro giornalieri.

Un'altra novità in vigore dal 1° gennaio 2026 merita attenzione. Le dieci ore annue di permesso aggiuntivo introdotte dall'articolo 2 della Legge 106/2025, il diritto alla sede di lavoro più vicina al domicilio dell'assistito e la priorità nell'accesso al lavoro agile sono riservate ai soli lavoratori dipendenti. Un dato che conferma come il sistema dei figurativi per assistenza resti strutturalmente ancorato al lavoro subordinato: il meccanismo della retribuzione e della contribuzione figurativa presuppone l'esistenza di un datore di lavoro obbligato agli adempimenti, e il lavoro autonomo ne è escluso per ragioni strutturali.

Il valore previdenziale dei figurativi e il rischio nascosto dell'abuso

Comprendere il peso pensionistico di questi accrediti è fondamentale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27910, ha stabilito che i contributi figurativi sono pienamente validi per raggiungere i requisiti della pensione anticipata ordinaria, escludendo l'obbligo dei 35 anni di contribuzione "effettiva". Il nucleo centrale di questa svolta risiede nella distinzione tecnica tra "contribuzione utile" e "contribuzione effettiva": la Corte ha stabilito che la legge Fornero richiede genericamente un'anzianità contributiva complessiva, senza imporre che una parte di essa derivi esclusivamente da lavoro attivo. Per un caregiver che ha accumulato anni di permessi legge 104, questa lettura è tutt'altro che astratta: può fare la differenza tra accedere o meno alla pensione anticipata.

Ma qui entra in gioco il profilo più delicato, su cui la giurisprudenza sta costruendo un orientamento rigoroso: cosa accade quando il permesso viene usato in modo improprio? Il punto non è solo disciplinare. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12322 del 9 maggio 2025, ha chiarito che il comportamento del lavoratore che utilizza i permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 non per l'assistenza al familiare disabile, ma per attendere ad attività personali, integra l'ipotesi di abuso del diritto: tale condotta viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, sia nei confronti dell'ente previdenziale, comportando un'indebita percezione dell'indennità e uno sviamento dell'intervento assistenziale, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Il riferimento esplicito all'ente previdenziale — e non solo al datore di lavoro — è la chiave di lettura che molti trascurano. Se il permesso è abusivo, l'indennità percepita è indebita, e la contribuzione figurativa accreditata su quel periodo rischia di essere rimessa in discussione. Non si ha più diritto all'indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito. Il principio del recupero, espressamente previsto dall'INPS per la perdita dei requisiti, è destinato a produrre effetti anche nei casi di accertato abuso: un'indebita percezione dell'indennità può trascinare con sé la rettifica dell'accredito figurativo, incidendo direttamente sul montante contributivo del lavoratore.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2157 del 30 gennaio 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva utilizzato i permessi legge 104 per attività personali invece che per l'assistenza al familiare disabile. Il comportamento era caratterizzato da una "preordinata reiterazione e sistematicità della condotta, desunta dal numero e dalla frequenza degli episodi", elemento che ha orientato la valutazione del giudice verso la massima sanzione disciplinare. Analogamente, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24093 del 28 agosto 2025 ha confermato come legittimo il licenziamento per abuso nell'utilizzo da parte del lavoratore dipendente dei permessi concessi per legge 104/1992. Le indagini svolte dal datore di lavoro avevano confermato che il lavoratore aveva utilizzato i giorni di permesso per svolgere attività personali — tra bar, centri scommesse e supermercati — oltre ad aver accompagnato il proprio figlio in un centro sportivo, senza dedicarsi alla cura e assistenza della persona affetta da disabilità.

Cruciale è però anche definire quando l'uso non è abusivo. L'assistenza non può essere intesa riduttivamente come semplice aiuto personale al soggetto disabile da svolgersi esclusivamente presso la sua abitazione: deve necessariamente comprendere anche quelle attività, eventualmente svolte al di fuori dalla sua abitazione, che il congiunto non è in grado di effettuare in autonomia. Il permesso si giustifica, ad esempio, per accompagnare il familiare a una visita medica, gestirne le pratiche amministrative o svolgere commissioni che il disabile grave non può compiere da solo. Ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto, ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dell'ente assicurativo, che genera responsabilità del dipendente.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — vale in questo caso per entrambe le parti: il lavoratore deve documentare con cura l'effettiva attività assistenziale svolta nei giorni di permesso, perché è su quella documentazione che si regge la legittimità dell'accredito figurativo. Non basta affermare di aver assistito il familiare: occorre poterlo dimostrare, anche rispetto a terzi.

Come scriveva Luigi Einaudi, economista e giurista tra i padri della Repubblica, il principio del conoscere per deliberare è il fondamento di ogni scelta consapevole. Il lavoratore caregiver che ignora il nesso tra uso del permesso, accredito figurativo e diritto alla pensione sta deliberando al buio — con il rischio concreto che anni di sacrificio assistenziale si traducano, sul piano previdenziale, in una posizione assicurativa fragile.

Cosa fare in pratica: chi fruisce o intende fruire dei permessi legge 104 deve anzitutto verificare che il familiare assistito sia riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 — presupposto inderogabile per la contribuzione figurativa. In secondo luogo, è opportuno conservare documentazione dell'attività assistenziale: appuntamenti medici, ricevute di farmaci, tabulati di spostamento, ogni elemento che consenta di ricostruire la coerenza tra l'assenza dal lavoro e la finalità del permesso. Infine, chi si trova in una situazione in cui l'INPS contesta retroattivamente un accredito figurativo, oppure in cui il datore di lavoro avvia un procedimento disciplinare legato all'utilizzo dei permessi, deve sapere che i due piani — disciplinare e previdenziale — interagiscono, e che la tutela di entrambi richiede una strategia legale unitaria.

Il sistema dei contributi figurativi per l'assistenza ai disabili è uno dei presidi più significativi del nostro ordinamento previdenziale: riconosce, in termini concreti e computabili, il valore sociale del lavoro di cura. Ma questa tutela non è incondizionata. La giurisprudenza recente — dall'ordinanza n. 2157/2025 all'ordinanza n. 24093/2025, passando per la pronuncia n. 12322 del 9 maggio 2025 — costruisce un quadro in cui il diritto ai figurativi è strettamente funzionale all'effettività dell'assistenza. Chi usa il permesso senza quella funzionalità non ottiene una tutela: ottiene un beneficio che potrà essergli revocato, con effetti che si ripercuotono fino alla pensione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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