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Imposta successione: attenzione agli errori sulle franchigie - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di aver donato a vostro figlio, dieci anni fa, un appartamento del valore di 600.000 euro. Oggi, al momento della successione, l'asse ereditario comprende altri 800.000 euro tra immobili e liquidità. Con le vecchie regole, quei 600.000 euro della donazione sarebbero stati cumulati con gli 800.000 dell'eredità, erodendo quasi interamente la franchigia disponibile e generando un'imposta su circa 400.000 euro. Dal 1° gennaio 2026 tutto questo non vale più. Gli errori di calcolo sull'imposta di successione, sulle nuove franchigie e sull'eliminazione del coacervo sono oggi tra le cause più frequenti di errori patrimoniali costosi, sia in sede di autoliquidazione sia in fase di pianificazione successoria preventiva.

La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024 ha riscritto le regole del gioco. Comprendere cosa è cambiato — e soprattutto cosa molti continuano a calcolare nel modo sbagliato — è il primo passo per non pagare più del dovuto, e per non incorrere in contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Dal 2026 le donazioni ricevute in vita riducono la franchigia sulla successione?

La risposta, dal 1° gennaio 2026, è no. E questo rappresenta la novità più rilevante introdotta dal D.Lgs. 139/2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni.

Il meccanismo del coacervo successorio — che obbligava a sommare le donazioni pregresse ricevute in vita all'attivo ereditario ai fini del calcolo della franchigia — è stato definitivamente abolito. In passato, ogni donazione effettuata in favore di un erede erodeva progressivamente la sua franchigia disponibile al momento dell'apertura della successione. Il risultato pratico era una sorta di imposta differita: la donazione non tassata subito veniva "recuperata" fiscalmente in sede di successione, riducendo o azzerando lo scudo della franchigia.

Dal 2026 ogni trasferimento è autonomo. La donazione in vita gode della propria franchigia di un milione di euro per beneficiario in linea diretta. La successione gode, a sua volta, della propria franchigia di un milione di euro, indipendentemente da quanto il beneficiario abbia già ricevuto per donazione. L'aliquota del 4% si applica solo sulla parte eccedente il milione, per ciascun trasferimento considerato separatamente.

In termini patrimoniali concreti: un genitore può oggi trasferire fino a due milioni di euro a ciascun figlio — un milione tramite donazione in vita, un milione tramite successione — senza che si generi imposta. Una pianificazione che prima era impossibile, o quantomeno fiscalmente penalizzante, e che ora diventa uno strumento legittimo e preciso.

L'errore che si incontra più spesso, sia tra i contribuenti sia tra i professionisti meno aggiornati, è continuare a calcolare l'imposta con il vecchio metodo del cumulo. Il rischio è duplice: versare più del dovuto in sede di autoliquidazione della dichiarazione di successione, oppure — in presenza di una pianificazione familiare articolata — sovrastimare il carico fiscale e rinunciare a operazioni di trasferimento patrimoniale vantaggiose.

Quanto si paga di imposta di successione tra genitori e figli nel 2026?

Per gli eredi in linea retta — figli, genitori — e per il coniuge, la struttura dell'imposta di successione nel 2026 è la seguente: franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario, calcolata sul valore della quota ereditaria a lui spettante; aliquota del 4% sulla parte eccedente tale soglia. Ogni erede è considerato separatamente: se tre figli ereditano un patrimonio di 2.400.000 euro diviso in parti uguali, ciascuno riceve 800.000 euro, interamente coperto dalla franchigia, e l'imposta complessiva è zero.

Per i fratelli, la franchigia scende a 100.000 euro con aliquota del 6%. Per gli altri parenti fino al quarto grado non vi è franchigia e l'aliquota è del 6%. Per tutti gli altri soggetti, l'aliquota è dell'8% senza franchigia.

Il punto critico, che genera ancora confusione, è il calcolo della base imponibile quando l'asse ereditario comprende beni immobili. Per gli immobili si applica il sistema del valore catastale rivalutato (rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti dalla legge), non il valore di mercato. Sopravvalutare gli immobili in dichiarazione di successione, inserendo stime commerciali anziché valori catastali, è un errore che gonfia artificialmente la base imponibile e l'imposta dovuta.

Un altro errore frequente riguarda le passività deducibili: debiti del defunto documentati, spese funebri entro i limiti di legge, oneri ipotecari. La mancata deduzione di questi elementi dalla base imponibile porta a pagare l'imposta su un attivo netto superiore a quello reale.

Le quote di una società ereditate dai figli sono esenti da imposta di successione?

Questa è forse la questione più delicata e tecnica del panorama successorio attuale, oggetto di un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate reso con risposta a interpello nel maggio 2026.

L'art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle Successioni) prevede un'esenzione dall'imposta di successione per il trasferimento di aziende, rami d'azienda, quote sociali e azioni a favore dei discendenti o del coniuge, a condizione che i beneficiari proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento.

La risposta ministeriale del maggio 2026 ha precisato i limiti di questa esenzione, chiarendo che essa non opera automaticamente per qualsiasi partecipazione societaria. Affinché l'esenzione si applichi, devono ricorrere condizioni specifiche: per le società di capitali, il trasferimento deve riguardare una quota che consenta o integri il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile; l'erede deve rendere in atto di accettazione dell'eredità una dichiarazione di impegno al mantenimento del controllo per il quinquennio; la società deve esercitare effettivamente un'attività d'impresa, non essere una holding meramente patrimoniale priva di attività operativa.

L'errore che si incontra nella prassi è duplice. Da un lato, alcuni eredi applicano l'esenzione in modo automatico a qualsiasi quota societaria ricevuta per successione, senza verificare la sussistenza dei requisiti di controllo e di continuità dell'attività. Dall'altro, vi sono casi in cui l'esenzione sarebbe pienamente applicabile ma non viene rivendicata per ignoranza della norma o per un calcolo prudenziale mal ponderato, con il risultato di pagare un'imposta non dovuta su partecipazioni anche di rilevante valore.

La distinzione tra holding operativa e holding di mera gestione patrimoniale è il nodo più controverso. L'Agenzia delle Entrate ha storicamente assunto posizioni restrittive, disconoscendo l'esenzione per le strutture che detengono prevalentemente immobili o partecipazioni senza svolgere un'attività commerciale autonoma. La risposta del maggio 2026 si inserisce in questa linea interpretativa, confermando che il beneficio è riservato a trasferimenti che garantiscano continuità a un'impresa reale, non a semplici veicoli di concentrazione patrimoniale.

Vale qui richiamare il principio latino vigilantibus iura subveniunt: il diritto assiste chi è vigile. In materia di esenzioni fiscali successorie, la vigilanza si traduce nella verifica puntuale dei presupposti normativi prima di presentare la dichiarazione di successione, non dopo aver ricevuto un avviso di liquidazione.

Come ha scritto Luigi Einaudi — economista e giurista tra i padri della Costituzione repubblicana — «la buona finanza non è quella che pesa di più, ma quella che pesa bene». Una riflessione che si applica con precisione al tema delle imposte successorie: non si tratta di eludere il prelievo fiscale, ma di misurarlo correttamente, applicando le regole vigenti senza aggiungere oneri che la legge non impone.

Il cambiamento introdotto dal D.Lgs. 139/2024 è strutturale e non riguarda solo la tecnica fiscale: modifica la logica stessa con cui si pianifica il passaggio generazionale del patrimonio familiare. La separazione tra franchigie di donazione e franchigie successorie trasforma la donazione in vita da strumento di parziale risparmio fiscale a strumento di ottimizzazione piena e documentata. Chi aveva costruito piani successori sulle vecchie regole del coacervo deve oggi riesaminarli integralmente, perché le assunzioni di partenza sono cambiate.

Un'ultima avvertenza pratica riguarda l'autoliquidazione dell'imposta in sede di dichiarazione di successione telematica. Il software dell'Agenzia delle Entrate calcola automaticamente l'imposta sulla base dei dati inseriti dal dichiarante. Se il professionista che compila la dichiarazione inserisce tra i beni soggetti a imposta anche quote societarie che dovrebbero godere dell'esenzione ex art. 3, comma 4-ter, o se non porta in deduzione le passività ereditarie documentate, l'autoliquidazione produce un risultato errato che, una volta versato, richiede una procedura di rimborso non sempre agevole. Prevenire l'errore è incomparabilmente meno costoso che correggerlo.

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  • 25 agosto 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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