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Il padre proprietario dell'immobile telefona allo studio: sua figlia ha compiuto trent'anni, lavora saltuariamente come grafica freelance, percepisce una borsa di dottorato e risiede ancora formalmente nella casa di cui è assegnataria la ex moglie. Nel frattempo, la ex convive stabilmente con un nuovo compagno. Può finalmente rientrare nella disponibilità dell'immobile? La risposta, come spesso accade in diritto di famiglia, non è né semplice né univoca — ma la giurisprudenza degli ultimi mesi ha fornito strumenti preziosi per orientarsi.
La funzione dell'assegnazione e la sua natura giuridica
Prima di capire quando decade il diritto, occorre comprendere perché nasce. L'art. 337-sexies del codice civile stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, indipendentemente dalla proprietà dell'immobile. La norma non prevede alcun beneficio economico in favore del coniuge assegnatario: il diritto personale di godimento è funzionale esclusivamente alla prole. Come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 308 del 2008, la casa familiare corrisponde a quell'ambiente domestico che costituisce un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita concorrente allo sviluppo della personalità dei figli, funzionalizzata alla tutela degli stessi ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.
Da questa premessa discende una conseguenza fondamentale: non appena la funzione protettiva verso la prole viene meno, viene meno anche il diritto del genitore assegnatario di occupare l'immobile. Il problema pratico è determinare con precisione quando questo accade.
L'art. 337-sexies individua tre cause tipiche di decadenza: la cessazione della stabile abitazione dell'assegnatario nell'immobile, l'instaurazione di una convivenza more uxorio, la contrazione di un nuovo matrimonio. Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente smussato la lettura automatica di queste fattispecie, subordinando sempre la revoca a una valutazione concreta dell'interesse dei figli.
La nuova convivenza del genitore assegnatario: la Cassazione chiarisce
Uno degli equivoci più frequenti è ritenere che, non appena il genitore assegnatario inizi una nuova relazione stabile nella casa familiare, il provvedimento decada automaticamente. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l'ordinanza n. 33695 del 23 dicembre 2025 ha riaffermato con chiarezza il principio opposto: l'assegnazione è vincolata esclusivamente alla tutela dei figli e alla conservazione del loro ambiente di crescita, che prevalgono sulle scelte personali o sulle nuove relazioni intraprese dal genitore collocatario. La vicenda riguardava un padre che aveva impugnato la sentenza d'appello chiedendo la revoca dell'assegnazione in favore della ex moglie, lamentando la sua presunta convivenza more uxorio con un terzo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando che la convivenza del genitore collocatario con un nuovo partner non rileva di per sé sull'assegnazione, la quale resta subordinata esclusivamente alla valutazione di rispondenza all'interesse del figlio minore convivente.
Questa pronuncia si inscrive in un filone consolidato. La norma che cita la convivenza more uxorio come causa di decadenza non può essere letta in modo automatico: come ha precisato la Corte Costituzionale, il giudice deve sempre valutare quale sia il prioritario interesse del figlio minore, e la mera instaurazione di una nuova relazione affettiva in casa non integra di per sé un pregiudizio per la prole. Si applica qui il brocardo summum ius summa iniuria: applicare la norma in modo meccanico, senza ponderare l'interesse del minore, produrrebbe un risultato contrario alla sua stessa ratio.
Diverso è naturalmente il caso in cui la convivenza del nuovo partner si dimostri nociva o diseducativa per i figli, oppure in cui l'assegnatario abbia di fatto spostato il proprio centro di vita altrove, svuotando così l'immobile della sua funzione di habitat familiare. In quest'ultima ipotesi — il genitore che si trasferisce stabilmente con il nuovo compagno in altro immobile portando con sé i figli — la decadenza opera perché viene meno il presupposto della stabile abitazione nell'immobile assegnato, non in ragione della nuova relazione sentimentale.
Il punto è sottile ma decisivo, e genera frequenti errori valutativi. Come scriveva Luigi Pirandello, la realtà non è mai quella che appare in superficie: anche in questo contesto, ciò che conta non è la forma dell'evento (la nuova relazione), bensì la sostanza del suo impatto sull'interesse dei figli.
Il secondo grande terreno di contenzioso riguarda i figli che crescono. Il diritto del genitore collocatario all'assegnazione non viene meno automaticamente al compimento della maggiore età della prole: occorre che i figli abbiano raggiunto l'autosufficienza economica e che la casa abbia perso la funzione di loro punto di riferimento stabile. I due requisiti vanno valutati congiuntamente, e la giurisprudenza li ha affinati nel tempo con criteri sempre più articolati.
La Corte di Cassazione, Sez. I, con l'ordinanza n. 16051 del 10 giugno 2024, ha stabilito che l'assegnazione della casa familiare ai figli maggiorenni deve essere valutata caso per caso dal giudice di merito con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari. Questo significa che, con l'avanzare dell'età del figlio, la presunzione di non autosufficienza si attenua progressivamente e il genitore che chiede la revoca ha onere probatorio via via meno gravoso. Una volta persa la caratteristica di habitat dei figli, la casa familiare torna a seguire il regime dato dal titolo di proprietà.
La questione si è complicata di recente con la sentenza n. 10301 del 2026 della Corte di Cassazione, che ha introdotto un elemento di novità rilevante: non è necessario un contratto di lavoro a tempo indeterminato perché un figlio maggiorenne possa considerarsi economicamente autosufficiente. Piccoli lavori retribuiti, una borsa di studio per il dottorato, il completamento del percorso universitario possono rappresentare indici concreti di autonomia economica della prole, sufficienti a far venir meno il presupposto dell'assegnazione. La Corte ha così spostato il baricentro: chi chiede la revoca potrà valorizzare diplomi e lauree conseguiti, contratti di lavoro — anche a basso salario —, l'età anagrafica del beneficiario. Chi invece vuole mantenere l'assegnazione dovrà fornire prove concrete dell'impossibilità di raggiungere una reale autonomia, non limitandosi ad allegare l'assenza di un'occupazione stabile.
Parallelamente, la convivenza del figlio maggiorenne rilevante ai fini dell'assegnazione non richiede una presenza quotidiana e ininterrotta. La stabile dimora è compatibile con assenze anche prolungate per motivi di studio o lavoro, purché la casa resti il luogo di riferimento principale al quale il figlio fa sistematico ritorno, dove conserva i propri effetti personali e mantiene le relazioni familiari significative. L'assenza temporanea non recide il legame: è necessario verificare se l'allontanamento sia compatibile con la permanenza di un legame effettivo con la casa familiare. Ciò che invece può determinare la revoca è il cosiddetto trasferimento stabile del centro di vita del figlio in altro luogo — il caso del figlio che vive e lavora in un'altra città e rientra solo sporadicamente nell'immobile non integra più la convivenza rilevante.
Un profilo spesso trascurato riguarda le spese legate all'immobile. L'assegnazione garantisce il diritto di abitare gratuitamente — l'assegnatario non deve corrispondere un canone al proprietario — ma non esonera dai costi di utilizzo: utenze, spese condominiali ordinarie, manutenzione interna ordinaria gravano sull'assegnatario. L'errore di ritenere che l'assegnazione trasformi l'ex coniuge in un "ospite a zero costi" sotto ogni profilo è frequente e foriero di successive controversie.
Sul piano processuale, chi intende ottenere la revoca dell'assegnazione deve proporre un ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, allegando e provando il mutamento delle circostanze che giustifica la domanda. Il figlio maggiorenne non autosufficiente può intervenire in giudizio a sostegno del genitore assegnatario, ma il suo intervento è adesivo dipendente: non può proporre autonomo reclamo avverso il provvedimento di revoca. Quanto alle tempistiche, i giudizi di modifica possono richiedere diversi mesi, ed è consigliabile raccogliere con cura documentazione aggiornata sulla situazione reddituale e lavorativa dei figli, sulla loro residenza effettiva, sull'eventuale instaurazione di nuovi nuclei familiari da parte del genitore assegnatario.
Gli errori più frequenti che si riscontrano nella pratica sono: attendere che la situazione si consolidi definitivamente prima di agire (con conseguente perdita di anni di disponibilità dell'immobile), oppure al contrario agire in modo precipitoso senza raccogliere prove adeguate; confondere la residenza anagrafica del figlio con la sua stabile convivenza; ritenere che la nuova relazione sentimentale dell'ex coniuge sia di per sé sufficiente a ottenere la revoca; sottovalutare l'importanza della valutazione giudiziaria discrezionale, che impone sempre un'istruttoria concreta sul caso specifico.
La disciplina dell'assegnazione della casa familiare rivela, in definitiva, la tensione permanente tra esigenze contrapposte: la tutela di uno spazio stabile per i figli da un lato, e il diritto del proprietario a rientrare nella piena disponibilità del proprio bene dall'altro. La giurisprudenza più recente indica chiaramente che questa tensione si risolve sempre — e soltanto — guardando all'interesse concreto dei figli nel momento in cui si chiede la modifica, senza automatismi né letture formaliste della norma.
Redazione - Staff Studio Legale MP