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«La legge è uguale per tutti», recita il frontone di ogni aula di giustizia italiana. Ma quando lo straniero destinatario di un decreto di espulsione presenta una domanda di protezione internazionale, la parità di trattamento diventa una conquista giuridica da costruire caso per caso, sentenza per sentenza. Il sistema normativo vigente — fondato sul d.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), sul d.lgs. n. 25/2008 e sul d.lgs. n. 142/2015 — presenta lacune e zone d'ombra che la giurisprudenza più recente sta cercando di colmare, non sempre con risultati lineari.
Come scrisse Albert Camus ne Lo straniero: «Ero colpevole. Pagavo. Non mi si poteva chiedere altro.» È questa l'angoscia che il diritto moderno deve respingere: quella di uno straniero intrappolato in un limbo giuridico tra provvedimenti amministrativi e garanzie costituzionali, senza che alcuno si faccia carico di valutarne la situazione individuale in modo effettivo e non meramente formale.
Il nodo tra espulsione e domanda di protezione internazionale
Il principio consolidato in giurisprudenza è che la domanda di protezione internazionale — anche se presentata dopo l'emissione del decreto di espulsione — non annulla quest'ultimo, ma ne sospende l'efficacia fino alla decisione definitiva della competente Commissione territoriale. È un principio di garanzia fondamentale: lo straniero non può essere allontanato dal territorio nazionale mentre la sua richiesta di asilo è ancora in corso di valutazione.
La questione si complica ulteriormente quando la manifestazione di volontà avviene in modo informale, senza la compilazione del modulo C3. Su questo punto la Corte di Cassazione, Sez. I penale, con sentenza n. 825 del 6 gennaio 2026 (depositata il 9 gennaio 2026), ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che, nonostante la manifestazione di volontà di accedere alla protezione internazionale da parte del detenuto, aveva confermato l'applicazione dell'espulsione quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, del Testo Unico Immigrazione. La Corte ha richiamato l'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015, che qualifica come richiedente protezione internazionale non solo chi abbia presentato domanda formale, ma chiunque abbia manifestato la volontà di richiederla: circostanza che rende lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e, di conseguenza, inespellibile fino alla definizione della procedura.
Analoga linea interpretativa aveva già affermato la stessa Sezione I civile, con orientamento consolidato: anche la sola manifestazione di volontà, trasmessa via PEC alla Questura prima dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, è sufficiente a paralizzare temporaneamente gli effetti dell'espulsione. L'Amministrazione ha il preciso dovere di riceverla e astenersi da misure che possano pregiudicarne la definizione.
Il principio, espresso con il brocardo latino ubi ius ibi remedium, trova qui una delle sue applicazioni più stringenti: il diritto a richiedere protezione sarebbe svuotato di significato se l'espulsione potesse essere eseguita prima che la domanda fosse anche solo formalizzata.
Il trattenimento in CPR tra garanzie costituzionali e vuoti normativi
Il tema del trattenimento nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) è quello che ha generato, nei primi mesi del 2026, il più ricco dibattito giurisprudenziale. Due pronunce di assoluta rilevanza sistemica definiscono il quadro attuale.
La Cass., Sez. I pen., sentenza 27 febbraio 2026 (depositata il 3 marzo 2026), n. 8261, Pres. De Marzo, Rel. Natalini, si è pronunciata per la prima volta sui limiti del sindacato del giudice ordinario in merito alla legittimità del trattenimento presso un CPR del richiedente protezione internazionale che sia anche destinatario di un decreto ministeriale di espulsione per motivi di sicurezza nazionale. La fattispecie riguardava un cittadino di origine egiziana, residente in Italia da oltre vent'anni e titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, il cui titolo era stato revocato contestualmente all'emissione del decreto di espulsione ministeriale. La Corte ha tratteggiato una distinzione fondamentale: il provvedimento di espulsione è atto di alta amministrazione — con il quale la massima autorità di pubblica sicurezza tutela l'interesse statale — cui corrisponde una posizione di interesse legittimo in capo allo straniero; il provvedimento di trattenimento, invece, incide su un diritto soggettivo, la libertà personale, che è diritto fondamentale di qualsiasi individuo e che esige la piena garanzia giurisdizionale. Ne deriva che il giudice ordinario — e non quello amministrativo — è il garante dell'effettività della tutela della libertà personale nel procedimento di trattenimento, con un sindacato pieno e non meramente formale.
L'altra pronuncia destinata a incidere profondamente sul sistema è la Corte Costituzionale, sentenza 27 marzo 2026, n. 40 (deliberata in camera di consiglio il 27 gennaio 2026). La Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione in ordine alla disciplina del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale nei CPR, ma ha contestualmente rivolto un chiaro monito al legislatore affinché intervenga per adeguare la normativa vigente agli standard costituzionali e agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. Il nodo è quello che si crea nel segmento temporale compreso tra la mancata convalida del provvedimento di trattenimento "secondario" da parte della Corte d'Appello e la possibile adozione di un nuovo provvedimento da parte del Questore entro le successive quarantotto ore: in questo lasso di tempo lo straniero continua a restare trattenuto nel centro, pur in assenza di un provvedimento validamente convalidato dall'autorità giudiziaria. La Corte Costituzionale ha stigmatizzato il rischio di una compressione indebita della libertà personale, richiamando espressamente l'art. 13 della Costituzione, che esige che ogni misura restrittiva sia convalidata dall'autorità giudiziaria entro termini perentori, pena la sua revoca automatica. La sentenza si chiude con un esplicito invito al Parlamento a intervenire, «rafforzando i meccanismi di controllo e tutela della libertà personale», ribadendo che la gestione dei flussi migratori non può prescindere dal rispetto dello Stato di diritto.
Sul piano applicativo, gli effetti di questi orientamenti sono già evidenti. Molti stranieri trattenuti nei CPR versano in una condizione giuridicamente ambigua: formalmente privati della libertà, ma non sempre in presenza di un titolo restrittivo pienamente legittimo. Il difensore deve in questi casi verificare con la massima diligenza la catena dei provvedimenti presupposti — espulsione, trattenimento, eventuale convalida — per far valere tempestivamente eventuali vizi che rendono la misura illegittima o non prorogabile.
In questo contesto si inserisce anche la prassi, sempre più diffusa, della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero già detenuto in carcere in attesa dell'espulsione come misura alternativa. La Cass. pen. Sez. I, sentenza n. 825/2026 ha chiarito che la manifestazione di tale volontà — anche se comunicata alla questura prima che l'udienza di convalida dell'espulsione si concluda — è giuridicamente rilevante e obbliga il Tribunale di Sorveglianza a tenerne conto. L'omissione di questo accertamento costituisce un vizio che giustifica l'annullamento con rinvio del provvedimento adottato.
Un ulteriore profilo di criticità operativa riguarda i dinieghi di rinnovo del permesso di soggiorno adottati contestualmente all'emissione del decreto di espulsione, prassi resa possibile dall'abrogazione del secondo comma dell'art. 12, d.p.r. n. 394/1999 ad opera del cosiddetto "decreto Cutro" del 2023. Prima di tale riforma, tra il rifiuto del permesso e l'espulsione doveva intercorrere un termine minimo che consentiva allo straniero di valutare l'impugnazione del diniego o di ottemperare volontariamente. Oggi quella garanzia procedurale non esiste più, e la contestualità dei due provvedimenti comprime drasticamente i tempi e gli spazi di tutela giurisdizionale. La recente giurisprudenza di legittimità ha iniziato a fare i conti con questa novità normativa, sollevando dubbi sulla sua compatibilità con il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e dall'art. 13 CEDU.
Parallelamente, sul versante del diritto al preavviso di rigetto, il TAR Emilia-Romagna, Sez. I, con sentenza 28 gennaio 2026, n. 142 ha ribadito che, ogni volta in cui il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno abbia natura discrezionale, l'Amministrazione è tenuta a precedere il provvedimento negativo con la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, garantendo all'interessato la possibilità di interloquire nel procedimento. Il TAR ha anche confermato, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (da ultimo C.d.S., n. 1410/2025), che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo non ha natura perentoria: il suo superamento non può quindi costituire, di per sé, motivo automatico di rigetto, dovendo l'Amministrazione valutare la complessiva situazione del richiedente.
Il quadro che emerge da questa rassegna giurisprudenziale è quello di un sistema nel quale le garanzie procedurali — preavviso di rigetto, obbligo di motivazione specifica, controllo giurisdizionale effettivo sul trattenimento, rilievo giuridico della manifestazione di volontà di richiedere asilo — costituiscono l'argine principale contro provvedimenti amministrativi adottati in modo automatico o standardizzato. Ogni caso va affrontato nella sua specificità, valorizzando tutti gli elementi individuali: il radicamento sociale, la situazione familiare, la storia lavorativa, le condizioni di salute.
Per chi si trova in Italia con un titolo di soggiorno in scadenza, per chi ha ricevuto un diniego di rinnovo o un decreto di espulsione, per chi voglia far valere il proprio diritto a richiedere protezione internazionale, il momento in cui si agisce è spesso decisivo. Affidarsi a un professionista con esperienza consolidata in diritto dell'immigrazione significa poter costruire una strategia difensiva che tenga conto di tutti i profili normativi e giurisprudenziali, evitando che diritti reali vengano sacrificati per omissioni procedurali o per la mancata tempestiva attivazione delle tutele disponibili.
Redazione - Staff Studio Legale MP