Chi si trova sopraffatto dai debiti e non può accedere alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali conosce spesso il disagio di non sapere da dove cominciare. Il legislatore italiano, già con la L. n. 3/2012 e poi in modo organico con il D.Lgs. n. 14/2019, ha costruito un sistema alternativo fondato su tre strumenti principali — la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) — e ha affidato a un organo intermedio, l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il compito di fare da cerniera tra debitore, creditori e Tribunale. Come scrisse Charles Dickens in David Copperfield: «il reddito annuo venti sterline, spesa annua diciannove sterline e sei pence: risultato, la felicità. Il reddito annuo venti sterline, spesa annua venti sterline e sei pence: risultato, la miseria». Quando la miseria non può essere risolta dalla sola virtù privata, entra in gioco la procedura pubblica — e con essa l'OCC.
L'OCC non è un ufficio giudiziario né un consulente di parte. È, secondo la definizione del Codice e della prassi consolidata, un ente terzo, imparziale e indipendente al quale il debitore legittimato può rivolgersi per attivare una procedura tra quelle previste dal D.Lgs. n. 14/2019, al fine di gestire l'eccessiva esposizione debitoria con i propri creditori e ottenere l'esdebitazione. Il Registro degli OCC è tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.M. 24 settembre 2014 n. 202, e il Direttore Generale degli affari di giustizia ne è il responsabile. Possono essere iscritti — ed erogare il servizio esclusivamente nel circondario del Tribunale di competenza — gli ordini professionali, le Camere di Commercio e altri enti pubblici abilitati. A Verona, l'Organismo è istituito sia presso l'Ordine degli Avvocati (OCC Veronese Forense) sia presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e il debitore con residenza o sede principale in provincia di Verona può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro.
Il gestore della crisi: nomina, funzioni e limiti di ruolo
Una volta presentata l'istanza e versata la quota di avvio della procedura, l'OCC riceve la domanda, ne verifica la completezza documentale e, accertato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista denominato "Gestore della crisi". Il Gestore — avvocato, dottore commercialista o altro soggetto iscritto nell'apposito Elenco ministeriale con formazione di almeno quaranta ore nei settori del diritto civile, commerciale, fallimentare e dell'economia aziendale — è il vero motore istruttorio della procedura. Studia la situazione economico-finanziaria del debitore, raccoglie la documentazione, individua le cause dell'insolvenza e, soprattutto, redige la relazione particolareggiata che verrà allegata al ricorso da depositarsi presso il Tribunale.
La distinzione tra il ruolo dell'OCC e quello del Gestore è operativamente cruciale. Come chiarisce la dottrina e la stessa prassi giurisprudenziale veronese, non è compito dell'OCC predisporre la domanda per il debitore: spetta semmai a un consulente di parte orientare il sovraindebitato nella ricostruzione dei dati e nella costruzione di una narrativa coerente che illustri le cause della crisi, la diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che ne hanno impedito l'adempimento. Affidare all'OCC anche il compito di redigere la domanda esporrebbe l'organismo a pressioni volte ad edulcorare eventuali aree di colpa nella determinazione del sovraindebitamento, sottraendogli quella posizione di equilibrio indispensabile per conservare autorevolezza e affidabilità. Nemo iudex in causa sua: l'OCC non può essere al tempo stesso consigliere del debitore e attestatore della sua meritevolezza.
Il Gestore, una volta elaborato il piano, ne attesta la veridicità e la fattibilità e lo trasmette al giudice per l'omologa. Dopo l'omologa, il CCII assegna direttamente al debitore il compito di dare esecuzione al piano omologato, sotto la vigilanza del Gestore, che è tenuto a riferire periodicamente al giudice delegato. A conclusione dell'esecuzione, l'OCC presenta una relazione finale volta a dimostrare che il piano è stato eseguito integralmente e correttamente: solo allora il giudice procede alla liquidazione del compenso all'organismo, ai sensi degli artt. 71 e 81 CCII.
Il requisito della meritevolezza e le criticità operative: cosa dice la giurisprudenza recente
Il nodo più delicato — e al tempo stesso quello più dibattuto in giurisprudenza — è il giudizio di meritevolezza. L'art. 69, comma 1, CCII impedisce l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore a chi abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Non si tratta di un requisito astratto: la sua valutazione in concreto è affidata anzitutto al Gestore nella propria relazione all'OCC, e poi al Tribunale in sede di omologa. Su questo terreno si sono sviluppati orientamenti giurisprudenziali di grande interesse pratico.
Il Tribunale di Ferrara, Sez. civile – Ufficio delle procedure concorsuali, con pronuncia del 25 marzo 2026, Pres. Rel. Mauro Martinelli, Giud. Marianna Cocca e Vincenzo Cantelli, ha affrontato il caso di un consumatore che aveva subito reiterate violazioni del Codice della Strada con conseguente irrogazione di ingenti sanzioni amministrative, costituenti una rilevante concausa del sovraindebitamento. Il Tribunale ha ritenuto che la reiterazione di condotte colpose, anche in assenza di dolo, possa integrare la nozione di "colpa grave" come condizione soggettiva ostativa all'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, precisando tuttavia che le violazioni commesse da un familiare convivente potrebbero, in presenza di specifici presupposti, risultare irrilevanti ai fini del giudizio di meritevolezza riferito al ricorrente.
In precedenza, il Tribunale di Milano, Sez. Crisi d'Impresa, con provvedimento del 28 agosto 2025, Giudice Sergio Rossetti, aveva statuito che non può accedere alla procedura di composizione della crisi ex art. 67, comma 1, CCII il consumatore che abbia volontariamente e reiteratamente violato la normativa tributaria, integrando tale condotta il presupposto della colpa grave e dunque la mancanza del requisito della meritevolezza, a prescindere dall'assenza di contestazioni formali da parte dei creditori.
Sul fronte della Corte di Cassazione, la Sez. I civ., con ord. del 16 gennaio 2026 n. 880, Pres. Francesco Terrusi, Rel. Cosmo Crolla, è intervenuta su un profilo diverso ma connesso: quello dei soggetti legittimati. La Corte ha precisato che l'imprenditore agricolo organizzato in forma cooperativa, in quanto assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, non può accedere alla procedura di accordo di composizione della crisi ex L. n. 3/2012, differenziando così la propria posizione da quella dell'imprenditore agricolo individuale o collettivo in stato di sovraindebitamento, che invece conserva tale facoltà.
Quanto al tema dei compensi dell'OCC, di grande rilievo pratico è la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 6865/2025, che ha escluso che le spese dell'organismo di composizione della crisi rientrino nelle "uscite di carattere generale" della procedura sostenute nell'interesse di tutti i creditori: poiché il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore è una procedura volontaria che si apre a domanda del debitore, la nomina del gestore avviene su iniziativa di quest'ultimo e nel suo interesse, non nell'interesse dei creditori, i quali non hanno alcun tornaconto specifico all'avvio della procedura piuttosto che a procedere individualmente in via esecutiva. Di conseguenza, tali spese non possono essere ripartite in via proporzionale sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno.
Un ulteriore profilo operativo di grande interesse — affrontato direttamente dalla giurisprudenza del Tribunale di Verona — riguarda gli adempimenti dell'OCC in sede di chiusura della procedura. Il Tribunale di Verona, Sez. II, con decreto del 12 marzo 2025, Giudice delegato Pierpaolo Lanni, ha chiarito che, in assenza di un sistema di pubblicazione unitaria e progressiva dei provvedimenti in materia di sovraindebitamento sul sito del Ministero della Giustizia o del Tribunale, il semplice decreto di chiusura per avvenuta esecuzione del piano non è in grado da solo di tutelare pienamente il debitore. Pertanto, nel dichiarare con decreto l'avvenuta chiusura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Tribunale veronese ha ritenuto necessario disporre che l'OCC provveda: alla cancellazione della pubblicità eseguita ai sensi dell'art. 70 CCII; alla cancellazione dei dati personali del sovraindebitato; alla comunicazione del provvedimento alla Centrale rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati ai quali il sovraindebitato era stato segnalato come cattivo pagatore. Una soluzione di civil law che valorizza l'interesse del debitore alla piena rimozione degli effetti della procedura, anche sul piano reputazionale e creditizio.
Sul piano degli strumenti a disposizione, occorre ricordare che possono accedere alle procedure di sovraindebitamento mediante OCC: il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore (con attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti complessivi non superiori a 500.000 euro nei tre esercizi precedenti), l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il CCII prevede anche le cosiddette procedure familiari: i membri della stessa famiglia conviventi, o il cui sovraindebitamento abbia un'origine comune, possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, con notevole risparmio di costi procedurali. Sono invece esclusi: chi sia già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte in assoluto; chi presenti documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la propria situazione economica; l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali.
Merita infine attenzione la norma — spesso sottovalutata — dell'art. 34, comma 4, CCII, che consente al debitore meritevole ma totalmente incapiente di accedere all'esdebitazione del debitore incapiente: una procedura straordinaria, che non presuppone alcun piano di soddisfazione dei creditori ma richiede la verifica stringente da parte dell'OCC dell'assoluta assenza di utilità da offrire in pagamento, nonché della meritevolezza soggettiva del richiedente.
Per chi si trova in una situazione di sovraindebitamento — famiglia schiacciata da mutui e finanziamenti, piccolo imprenditore con debiti tributari, ex professionista con posizioni debitorie residue — rivolgersi a uno Studio legale con esperienza consolidata in questo settore prima ancora di presentare l'istanza all'OCC non è una scelta facoltativa: è una necessità. La relazione del Gestore della crisi è il documento cardine dell'intera procedura e una costruzione imprecisa o incompleta della narrativa, ovvero una sottovalutazione di profili di colpa grave, rischia di pregiudicare irrimediabilmente l'esito della domanda. Come ammoniva il diritto romano, bis dat qui cito dat: intervenire tempestivamente, con una consulenza qualificata sin dalle fasi prodromiche, è spesso la differenza tra il successo e il fallimento della procedura.
Redazione - Staff Studio Legale MP