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Colpa di organizzazione e D.Lgs. 231: le ultime sentenze - Studio Legale MP - Verona

Come la giurisprudenza più recente ridisegna i confini della responsabilità dell'ente e i presupposti esimenti del Modello Organizzativo

«Ignorantia legis non excusat»: il brocardo latino che da secoli scandisce l'irrilevanza della non conoscenza della norma vale, con ancora maggiore forza, quando la legge in questione governa la vita interna di un'impresa. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, costruendo un sistema in cui la persona giuridica risponde, con il proprio patrimonio, per i fatti illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o sottoposti. La chiave di volta del sistema è il cosiddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG): uno strumento che, se adottato con adeguatezza e attuato efficacemente, consente all'ente di andare esente da responsabilità. Ma cosa si intende oggi per "adeguatezza"? Quali sono le condizioni che la giurisprudenza più recente richiede perché il modello produca il suo effetto esimente? Le risposte arrivano da tre importanti pronunce rese dalla Corte di Cassazione nei primissimi mesi del corrente anno, che meritano di essere analizzate con attenzione da chiunque – imprenditore, amministratore, componente di un Organismo di Vigilanza, professionista della compliance – abbia a cuore la tenuta del proprio sistema di prevenzione.

La colpa di organizzazione: non basta l'assenza del modello

Il punto di partenza è concettuale ma di enorme impatto pratico. La giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato il principio secondo cui la colpa di organizzazione rappresenta il vero fondamento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001: essa consiste nella mancata adozione delle cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto. Si tratta di un profilo di colpa ontologicamente distinto da quello delle persone fisiche autrici del reato, e che deve essere specificamente provato dall'accusa.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8397 depositata il 4 marzo 2026, nell'ambito di una vicenda relativa a un infortunio sul lavoro, ha ribadito che la colpa di organizzazione deve essere accertata in capo all'ente, non essendo sufficiente la mera mancata adozione di un Modello di Organizzazione per giungere a una pronuncia di condanna. In particolare, Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2026, n. 8397 si è pronunciata in merito ai criteri di imputazione della responsabilità degli enti, ricordando come la responsabilità 231 costituisca un tertium genus, collocandosi al confine tra responsabilità penale e responsabilità amministrativa.

La sentenza affronta e risolve tre questioni di notevole rilievo pratico. In primo luogo, il vantaggio dell'ente può consistere anche nel risparmio di costi e tempi, senza necessità di una precisa quantificazione economica. È sufficiente, dunque, dimostrare che la violazione delle norme prevenzionistiche abbia prodotto un beneficio — anche solo di efficienza produttiva — affinché si integri il criterio di imputazione oggettiva. In secondo luogo, la Cassazione ribadisce la centralità della "colpa di organizzazione" quale elemento costitutivo dell'illecito, distinta dalla colpa della persona fisica. In terzo luogo, la Corte ha stabilito che, in presenza congiunta di risarcimento integrale del danno e adozione di un modello organizzativo idoneo, la riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12 D.Lgs. 231/2001 deve essere applicata nella misura da metà a due terzi e non nella misura inferiore.

Quest'ultimo profilo è di rilievo strategico per la difesa dell'ente: il giudice non ha discrezionalità nel degradare la riduzione al di sotto della soglia fissata dalla legge quando ricorrano entrambe le condizioni previste dall'art. 12, comma 2. La Cassazione ha censurato come "non corretta" la motivazione con cui i giudici di merito avevano agganciato l'entità della riduzione al comportamento processuale dell'ente. La legge indica chiaramente i presupposti per la riduzione, e ancorare la valutazione al comportamento processuale dell'imputato — che nega l'addebito — significa violare il diritto di difesa, che costituisce una legittima esplicazione di tale diritto e non può essere usata per penalizzare l'ente in sede di commisurazione della sanzione.

Parallelamente, un'ulteriore linea interpretativa di grande importanza è stata tracciata dalla Cassazione con la sentenza resa in materia di sicurezza sul lavoro. Su questo sfondo normativo si innesta la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 1 settembre 2025, n. 30039, pronuncia più recente e completa sul rapporto tra colpa di organizzazione, modello organizzativo certificato e responsabilità 231. La Corte ribadisce con fermezza che il fondamento della responsabilità dell'ente è la colpa di organizzazione, intesa come inottemperanza all'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire i reati. Questo elemento è ontologicamente distinto dalla colpa delle persone fisiche autrici del reato presupposto, e la colpa di organizzazione deve essere specificamente provata dall'accusa: non è sufficiente dimostrare che il reato presupposto è stato commesso da un soggetto apicale nell'interesse dell'ente.

Di particolare interesse è poi il tema del modello certificato: la certificazione non esonera dall'accusa, ma crea una presunzione relativa di adeguatezza che il pubblico ministero deve confutare con prove specifiche. Non basta però la certificazione: occorre che il modello sia efficacemente attuato. La Cassazione ha ribadito che un modello certificato che non viene applicato nella pratica quotidiana perde ogni efficacia esimente.

Prescrizione dell'illecito, nuovi reati UE e le ricadute operative per le imprese

Accanto ai profili sostanziali della colpa di organizzazione, la Cassazione è intervenuta anche su un tema processuale di cruciale importanza per la difesa degli enti: il regime della prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato. Cass. pen., Sez. III, n. 2941 del 26 gennaio 2026 (udienza dell'8 gennaio 2026), Pres. Liberati, Rel. Mengoni, affronta il tema della prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente: in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 231 del 2001, la prescrizione delle sanzioni amministrative rimane sospesa dal momento della contestazione dell'illecito fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

La pronuncia interviene a seguito del ricorso del Procuratore generale avverso una sentenza che aveva dichiarato estinto per prescrizione anche l'illecito dell'ente, chiarendo in modo netto che la tempestiva contestazione interrompe il termine quinquennale e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza. La struttura normativa del D.Lgs. 231/2001 conferma che l'illecito dell'ente è autonomo sotto il profilo processuale e sostanziale, pur restando dipendente dall'accertamento del reato presupposto. La sospensione prevista dal comma 4 risponde all'esigenza di evitare che la durata del processo possa svuotare di effettività la risposta sanzionatoria nei confronti dell'ente.

Sul versante legislativo, l'impatto per le imprese è diventato ancora più rilevante a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025, il quale ha introdotto il nuovo articolo 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati-presupposto con l'inclusione dei "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea", e definendo anche una nuova modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie basata su percentuali del fatturato anziché su quote. Si tratta di una novità di portata sistematica: il 2026 segna una svolta perché l'Unione europea ha imposto nuove regole e l'Italia le ha recepite con il decreto legislativo n. 211 del 30 dicembre 2025, in vigore dal 24 gennaio 2026, cosicché oggi il Decreto 231 copre anche ambiti prima considerati marginali, come le sanzioni UE e i flussi economici internazionali.

Le conseguenze operative sono immediate e non rimandabili. Molti modelli 231 oggi non coprono i nuovi reati, in quanto le aziende li avevano redatti su un catalogo più ristretto. Le imprese devono aggiornare la mappatura dei rischi, le procedure e i flussi informativi. Le recenti pronunce in materia di responsabilità amministrativa degli enti consolidano e rafforzano l'orientamento giurisprudenziale che individua nella colpa di organizzazione il fondamento della responsabilità da reato dell'impresa, attribuendo all'efficace attuazione del modello organizzativo un ruolo centrale ai fini dell'esonero. Da tale impostazione discendono rilevanti corollari, tanto sul piano dell'esercizio dell'azione penale quanto su quello della valutazione giudiziale dell'idoneità del modello.

Vale inoltre segnalare che una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un punto che nella pratica continua a generare equivoci: nel procedimento instaurato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non è ammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente. Con la sentenza n. 12904 del 2026, la Corte lo ribadisce in modo espresso, richiamando anche i precedenti già consolidati sul tema. Dire che nel processo 231 la parte civile non può costituirsi contro l'ente non significa affermare che il danneggiato resti privo di tutela: significa che la tutela risarcitoria non trova ingresso in quella forma all'interno del procedimento 231, pur restando aperte altre strade processuali. È una distinzione che conta in modo decisivo nella strategia processuale complessiva.

Guardando al futuro prossimo, la proposta di riforma del sistema 231, elaborata dal Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia, conferma le scelte fondamentali del 2001 e ambisce a elevare la colpa di organizzazione ad elemento costitutivo dell'illecito dell'ente, introducendo nuove forme di premialità volte a favorire il recupero dell'ente alla legalità, intervenendo altresì sul piano processuale con l'aumento delle garanzie e su quello delle sanzioni per assicurarne maggiore gradualità e proporzionalità. Si tratta di un segnale chiaro: il sistema 231 è destinato a diventare ancora più esigente, non meno.

Come scrisse Franz Kafka ne Il processo: «Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina fu arrestato». La sorpresa di trovarsi coinvolti in un procedimento senza esserselo aspettato è una metafora che molti imprenditori, purtroppo, conoscono bene. Il D.Lgs. 231/2001 impone una logica esattamente opposta: la prevenzione strutturata, il controllo documentato, la vigilanza continuativa. Il Modello vive con la società e con essa cresce, si modifica, si aggiorna ed evolve: non può essere un mero documento in formato cartaceo o digitale pubblicato una volta e poi abbandonato.

 

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  • 23 aprile 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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