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Posteggio revocato? Difenditi dal Comune - Studio Legale MP - Verona

Immaginate di arrivare al mercato il martedì mattina, come fate da vent'anni, e trovare un foglio appiccicato al vostro banco: posteggio spostato con effetto immediato per ragioni di sicurezza. Nessun preavviso, nessuna indicazione precisa del nuovo luogo, nessun verbale degli uffici competenti a giustificare quella scelta. È una situazione che migliaia di commercianti ambulanti italiani conoscono bene, e che la giurisprudenza amministrativa più recente ha cominciato ad affrontare con crescente rigore nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il quadro normativo di partenza è il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che definisce il commercio su aree pubbliche come attività di vendita al dettaglio svolta su aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, in postazione fissa oppure in forma itinerante. Su questa base, ogni Regione ha adottato una disciplina di dettaglio, e i Comuni stabiliscono spazi, orari, criteri di assegnazione e cause di decadenza. La struttura è quindi multilivello: legge statale, legge regionale, regolamento comunale. Questa stratificazione è essa stessa fonte di conflitti, perché ogni passaggio di competenza crea spazi di discrezionalità — e di possibile illegittimità.

Le autorizzazioni sono di due tipologie fondamentali. La licenza di tipo A consente di operare su un posteggio fisso assegnato dal Comune, tipicamente nei mercati rionali o alle fiere, ed è concessa per la durata di dieci anni. La licenza di tipo B permette invece la vendita in forma itinerante, senza vincolo di posteggio fisso, con la facoltà di spostarsi sul territorio, fermandosi solo per il tempo necessario a servire il cliente. La distinzione non è teorica: chi è titolare di licenza B ma occupa stabilmente uno stesso spazio si espone alle medesime sanzioni di chi opera senza alcuna autorizzazione, come ha confermato in più occasioni la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il nodo più delicato sul piano pratico riguarda però la delocalizzazione e la sospensione dei posteggi. È del tutto legittimo che il Comune, per ragioni di sicurezza, riqualificazione urbana o riorganizzazione degli spazi, decida di spostare un posteggio o di escluderlo temporaneamente da un mercato. La legittimità di questa facoltà non è in discussione. Ciò che la giurisprudenza pretende, con sempre maggiore fermezza, è che questa scelta sia sorretta da una motivazione adeguata, puntuale, verificabile. Non basta richiamare formule generiche come esigenze di sicurezza o riqualificazione dell'area: occorre spiegare perché quel posteggio specifico, in quel momento, deve essere spostato, e dove verrà ricollocata l'attività.

Su questo punto è illuminante il T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, sentenza 13 marzo 2026, n. 4743. Il caso riguardava alcuni titolari di autorizzazioni per commercio su area pubblica a rotazione nel Municipio I di Roma, il cui posteggio in Via Amendola era stato delocalizzato nell'ambito delle operazioni di cantierizzazione giubilare. L'amministrazione aveva reiterato più volte il provvedimento di spostamento senza mai precisare le ragioni concrete e aggiornate della scelta, limitandosi a comunicare alle associazioni di categoria che la postazione era "incompatibile", senza alcuna specificazione. Il Tribunale ha annullato i provvedimenti impugnati, osservando che la motivazione del provvedimento di delocalizzazione era del tutto oscura, in violazione delle più basilari regole dell'azione amministrativa, e che le asserite esigenze temporanee legate ai lavori risultavano ormai esaurite, mentre nella stessa zona erano rimaste postazioni del tutto limitrofe a quella contestata — circostanza che rendeva la decisione contraddittoria e illogica. Le spese di lite sono state poste a carico di Roma Capitale nella misura di tremila euro. Questa pronuncia è particolarmente significativa perché dimostra come la carenza motivazionale non sia un vizio formale tollerabile, ma un'illegittimità sostanziale che giustifica l'annullamento dell'intero provvedimento.

Parallelamente, il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 17 aprile 2026, n. 3044, ha affrontato la questione dei limiti del potere sanzionatorio comunale in materia di commercio. In questo caso, Roma Capitale aveva irrogato a un esercente la sospensione dell'attività per quindici giorni, in base a una previsione del Regolamento di Polizia Urbana. Il Consiglio di Stato ha confermato la linea già tracciata dal TAR: una misura sanzionatoria di sospensione dell'attività commerciale non può essere introdotta da un regolamento comunale in assenza di una norma primaria che ne costituisca il fondamento. La fonte regolamentare, adottata con deliberazione di un ente locale, non può autonomamente istituire sanzioni che incidono in modo ablatorio su diritti di rilievo economico. Il principio è chiaro: nulla poena sine lege, o nel lessico della legittimità amministrativa, nessuna sanzione ablativa senza base normativa primaria.

La direttiva Bolkestein e le nuove linee guida sulle concessioni di posteggio

Il commercio ambulante è da anni al centro di una tensione irrisolta tra il diritto europeo e le esigenze di tutela degli operatori storici. La direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein) stabilisce che, quando le autorizzazioni disponibili per una determinata attività sono limitate per ragioni di scarsità della risorsa — come accade per il suolo pubblico dei mercati — l'assegnazione deve avvenire tramite procedura selettiva, imparziale e trasparente, senza rinnovi automatici. La Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha recepito questi principi ridisegnando il sistema delle concessioni di posteggio: le nuove concessioni sono rilasciate tramite procedure selettive, con durata di dieci anni. Le linee guida statali per la definizione dei criteri e dei punteggi di queste gare hanno avuto un percorso tormentato: l'intesa in Conferenza Unificata è stata raggiunta soltanto il 30 aprile 2026, quasi tre anni dopo la legge istitutiva. Questo ritardo ha generato una condizione di incertezza che i Comuni hanno gestito in modo disomogeneo, con alcuni che hanno applicato in anticipo logiche concorrenziali e altri che hanno prorogato le situazioni esistenti in attesa di indicazioni chiare.

La questione non è astratta. Nel caso del mercato di San Pantaleo di Olbia, una ventina di ambulanti storici sono stati esclusi dall'assegnazione dei posteggi perché il Comune aveva ritenuto le loro concessioni scadute, applicando una lettura rigida della normativa europea senza attendere le disposizioni nazionali di attuazione. Il ricorso è stato presentato davanti al Consiglio di Stato, con udienza di discussione fissata al 3 marzo 2026, e la vicenda ha aperto un dibattito nazionale sul corretto bilanciamento tra principi di concorrenza e tutela dell'affidamento degli operatori che hanno investito per anni nella propria attività.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — riassume bene la postura che ogni operatore del settore dovrebbe adottare. Come ricordava Rudolf von Jhering, il diritto non è solo un sistema di norme ma un campo di lotta: non si conquista una volta per tutte, ma si difende ogni giorno, ogni volta che un atto dell'autorità lo comprime senza titolo.

Cosa fare in pratica: errori da evitare e tempistiche da rispettare

Il primo errore che commette quasi sempre il commerciante ambulante che riceve un provvedimento sfavorevole è aspettare. I termini per il ricorso al TAR sono perentori: sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dell'atto impugnato, salvi i casi in cui la legge preveda termini diversi. Non esiste la possibilità di recuperare un termine scaduto, e nessuna trattativa informale con gli uffici comunali interrompe o sospende i termini di impugnazione.

Il secondo errore è non raccogliere la documentazione. Fotografie dello stato dei luoghi, copie di tutti gli atti ricevuti con data certa, corrispondenza con i rappresentanti di categoria, eventuali verbali di sopralluogo: tutto questo materiale è essenziale per costruire un ricorso fondato su elementi concreti e non solo su affermazioni di parte.

Il terzo errore, più sofisticato, è confondere la valutazione di merito con il vizio di legittimità. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella del Comune, ma verifica se il Comune ha agito nel rispetto della legge, ha motivato adeguatamente, ha rispettato il principio di proporzionalità e non ha sviato dal fine pubblico perseguito. Un ricorso che si limita a dire "la decisione è ingiusta" senza individuare un vizio specifico è destinato a essere respinto. I vizi da censurare sono tecnici: difetto di motivazione, travisamento del fatto, violazione delle norme di procedura, eccesso di potere, disparità di trattamento rispetto ad altri operatori nella stessa situazione.

Dal punto di vista delle tempistiche operative, ricevuto un provvedimento di sospensione, revoca o delocalizzazione, è opportuno verificare immediatamente se siano stati rispettati i termini di preavviso, se sia stato avviato il procedimento di partecipazione previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e se il provvedimento contenga una motivazione effettiva. Nei casi di urgenza — per esempio quando lo spostamento è immediato e il mercato del sabato è tra due giorni — è possibile chiedere in via cautelare al TAR la sospensione degli effetti del provvedimento, con tempi di decisione che possono essere anche di pochi giorni nelle ipotesi di periculum in mora qualificato.

Sul piano preventivo, ogni imprenditore del settore ambulante dovrebbe tenere aggiornata la documentazione della propria posizione: estratto della concessione vigente, copia delle graduatorie nelle quali è inserito, prova dell'anzianità di iscrizione e degli anni di esercizio continuativo, ricevute dei canoni pagati. Questi elementi sono decisivi nei procedimenti di gara e nelle controversie sull'anzianità di posizione, che spesso determinano chi ottiene il posteggio e chi no.

La stagione che si apre con le nuove linee guida del 30 aprile 2026 non sarà semplice: i Comuni dovranno rifare le graduatorie, aggiornare i bandi, gestire le opposizioni. Ogni procedura selettiva che non rispetti i criteri fissati sarà impugnabile. Ogni punteggio attribuito in modo opaco o discriminatorio sarà contestabile. La complessità del sistema è anche, in questo senso, una garanzia: più il procedimento è regolato, più le irregolarità lasciano traccia e diventano aggredibili in sede giurisdizionale. La tutela non è mai automatica, ma per chi è pronto a farla valere, gli strumenti esistono e funzionano.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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