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Pensione di reversibilità: chi ha diritto e come ricorrere - Studio Legale MP - Verona

Separazione, divorzio e nuovi orientamenti giurisprudenziali: guida pratica per tutelare i diritti dei superstiti davanti all'INPS

La pensione di reversibilità è una delle prestazioni previdenziali più attese e, al tempo stesso, più frequentemente oggetto di dinieghi o liquidazioni errate da parte dell'INPS. Chi ha perso il coniuge — anche se separato o divorziato — o un genitore pensionato ha il diritto di ottenere una quota della pensione spettante al defunto, con criteri e percentuali definiti dalla legge. Eppure, nella pratica, l'Istituto nega o riduce questa prestazione in modo non sempre corretto. La giurisprudenza più recente offre strumenti di tutela concreti e aggiornati.

Tolstoj, nell'incipit di Anna Karenina, scrisse che "tutte le famiglie felici si assomigliano tra loro; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo". Poche frasi colgono meglio la varietà di situazioni che si presentano, ogni giorno, agli sportelli dell'INPS quando si tratta di riconoscere la pensione di reversibilità: famiglie coniugate, famiglie separate, famiglie divorziate, famiglie ricomposte, e sempre più frequentemente convivenze di fatto che reclamano un riconoscimento che la legge ancora fatica a garantire. L'istituto della pensione di reversibilità — o, nella sua variante per i non ancora pensionati, della pensione ai superstiti indiretta — ha una funzione solidaristica fondamentale: assicurare continuità di reddito ai familiari del lavoratore o del pensionato deceduto, garantendo quelle condizioni minime di sussistenza che l'art. 38 della Costituzione impone all'ordinamento di tutelare.

Il trattamento di reversibilità spetta al coniuge superstite nella misura del 60% della pensione del defunto, con possibili incrementi in presenza di figli. Hanno diritto alla reversibilità anche i figli minori, gli studenti fino a 26 anni, i figli inabili a qualunque età, i nipoti orfani inabili viventi a carico del de cuius, i genitori ultrasessantacinquenni privi di pensione, i fratelli celibi o le sorelle nubili inabili e a carico. Queste categorie, per quanto definite in astratto dalla legge, generano nella pratica un contenzioso previdenziale molto vivo, perché l'INPS tende ad applicare i requisiti in modo restrittivo, spesso disattendendo orientamenti giurisprudenziali consolidati o emergenti.

Una delle questioni più rilevanti e frequenti riguarda la posizione del coniuge separato. Una lettura superficiale della normativa potrebbe far pensare che la separazione — e in particolare la separazione con addebito — precluda l'accesso alla reversibilità. Non è così. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 286 del 1987, ha dichiarato che la pensione di reversibilità spetta al coniuge separato indipendentemente dal titolo della separazione, anche in caso di separazione con addebito e anche in assenza di assegno alimentare. Il principio è rimasto fermo: ciò che conta è l'esistenza del vincolo coniugale al momento del decesso, non le ragioni che hanno condotto alla crisi del matrimonio. L'INPS ha recepito questo orientamento nelle proprie istruzioni operative, ma nella prassi continuano a verificarsi dinieghi illegittimi che impongono il ricorso al Tribunale del lavoro.

La reversibilità per il coniuge divorziato: requisiti e ripartizione delle quote

Diversa e più articolata è la posizione del coniuge divorziato. L'art. 9 della legge n. 898 del 1970 riconosce al coniuge il cui matrimonio è stato sciolto il diritto a una quota della pensione di reversibilità, a condizione che: sia titolare di un assegno divorzile periodico giudizialmente riconosciuto, concreto e attualmente percepibile al momento del decesso; non si sia risposato; la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla pronuncia di divorzio. L'assegno divorzile deve essere concreto e attuale: se è stato liquidato in un'unica soluzione o è di importo simbolico, il diritto decade, come confermato da una lunga serie di pronunce di legittimità.

La questione si complica ulteriormente quando all'eredità della reversibilità concorrono sia il coniuge superstite (vedovo) sia il coniuge divorziato: in questo caso il Tribunale deve procedere alla ripartizione delle quote, ponderando diversi fattori. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 5839 del marzo 2025, ha riaffermato i principi fondamentali che governano questa ripartizione, precisando che la quota spettante all'ex coniuge divorziato non coincide necessariamente con l'importo dell'assegno divorzile, e che il criterio principale da applicare è la durata del matrimonio, potendo il giudice introdurre correttivi equitativi in considerazione delle condizioni economiche dei concorrenti, della natura dei contributi apportati da ciascuno alla vita familiare e degli altri elementi rilevanti. Il principio è che la reversibilità non è uno strumento di perequazione economica tra le parti, ma una forma di continuazione del sostegno economico che il defunto garantiva in vita: l'assegno periodico per il divorziato, la condivisione dei beni patrimoniali per il superstite.

Sul fronte della prescrizione, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23352 del 28 settembre 2025, ha chiarito un profilo operativamente rilevante: la distinzione tra ratei già prescritti e ratei ancora esigibili al momento della domanda, fissando la decorrenza degli interessi sulle somme spettanti a far data dalla domanda amministrativa. Questo significa che chi ritarda la presentazione della domanda di reversibilità — magari per disinformazione o per le lungaggini del procedimento successorio — rischia di perdere una parte consistente degli arretrati. Il termine di prescrizione è quinquennale per i singoli ratei, decorrente dalla data di esigibilità di ciascuno. Una domanda tardiva non pregiudica il diritto in sé, ma riduce il recupero degli arretrati, rendendo ancora più importante agire tempestivamente.

Sul piano della decurtazione per redditi, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2022, aveva già stabilito che la riduzione della pensione di reversibilità in presenza di altri redditi del beneficiario non può superare l'ammontare complessivo di quei redditi. In altre parole, non è mai consentito che la decurtazione eroda la pensione di reversibilità fino a rendere il trattamento complessivo inferiore a quanto il beneficiario avrebbe ricevuto senza la reversibilità. La ratio è chiara: la pensione di reversibilità non può trasformarsi in uno strumento punitivo per chi, per fortuna o per merito, dispone di altri redditi.

Ubi societas ibi ius — ogni forma di vita associata genera il bisogno di regole. Il diritto previdenziale, in questo senso, è sempre inseguito dalla realtà sociale, e la pensione di reversibilità non fa eccezione. La questione più aperta e in rapida evoluzione riguarda i conviventi di fatto. La regola generale — ribadita in numerose pronunce — è che il convivente more uxorio non ha diritto alla pensione di reversibilità, in assenza di matrimonio o unione civile. Tuttavia, l'orientamento della giurisprudenza mostra segnali di profonda revisione, soprattutto nei casi in cui la mancata formalizzazione del vincolo non era imputabile alla libera scelta dei partners, ma a un ostacolo giuridico esterno.

La frontiera emergente: le Sezioni Unite e la questione costituzionale

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza del 15 luglio 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 nella parte in cui limita il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge, escludendo il partner superstite di una coppia omosessuale che, al momento del decesso, aveva formalizzato l'unione all'estero trovandosi nella giuridica impossibilità di ottenerne il riconoscimento in Italia. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la ratio della sentenza della Corte Costituzionale n. 461 del 2000 — che aveva ritenuto legittima l'esclusione del convivente eterosessuale — non è applicabile tout court alle coppie dello stesso sesso che non avevano la scelta di unirsi civilmente. La questione è ora pendente davanti alla Corte Costituzionale: una sua risposta favorevole potrebbe aprire scenari di tutela previdenziale inediti e di portata storica.

Per chi si trova a fare i conti con un diniego INPS in materia di reversibilità, la strada processuale è quella del ricorso al Tribunale del lavoro competente per territorio, con il rito speciale previdenziale. A differenza delle controversie in materia di invalidità civile, qui non vige il preventivo accertamento tecnico preventivo obbligatorio: il ricorso introduce direttamente il giudizio di merito, avente a oggetto l'accertamento del diritto alla prestazione. Il processo previdenziale è gratuito per il ricorrente che dichiara di rientrare nei limiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., azzerando di fatto i rischi economici dell'azione giudiziaria. Le strategie difensive devono includere: la documentazione dello stato coniugale e della sua continuità fino al decesso, la prova del requisito dell'assegno divorzile nei casi di divorzio, la verifica della corretta applicazione delle percentuali e dei criteri di ripartizione, il controllo dei ratei già liquidati e il calcolo degli interessi.

Chi riceve un verbale di diniego, una liquidazione ridotta o una trattenuta che ritiene ingiusta ha sei mesi dalla notifica del provvedimento per presentare il ricorso giudiziario; decorso tale termine, potrà soltanto ripresentare una nuova domanda amministrativa. In una materia così tecnica, dove ogni giorno può fare la differenza tra diritti salvati e diritti persi, il tempestivo confronto con un avvocato del diritto previdenziale diventa non un'opzione, ma una necessità.

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  • 16 aprile 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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