Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Ricevere una multa pur essendo titolari del contrassegno disabili è un'esperienza frustrante e, spesso, ingiusta. Ma non sempre il ricorso è destinato al successo: la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tracciato confini netti tra le ipotesi in cui la sanzione è legittima e quelle in cui invece può essere efficacemente contestata. Fotocopia dell'originale in attesa del rinnovo, contrassegno dimenticato a casa, multa per transito in ZTL in un Comune diverso da quello che ha rilasciato il pass, uso del contrassegno da parte dell'accompagnatore: sono situazioni quotidiane che nascondono insidie tecniche rilevanti. Questo articolo le esamina una per una, con riferimento alle pronunce più aggiornate, per offrire un quadro chiaro a chi vuole capire se vale la pena impugnare il verbale.
Immaginate una persona anziana con grave difficoltà deambulatoria. Scende dall'auto accompagnata dal figlio, il quale — nella fretta del momento — dimentica di esporre il contrassegno sul cruscotto. Al ritorno, trova un verbale da 167 euro e due punti decurtati dalla patente. Oppure: una donna che ha consegnato il pass originale al Comune per il rinnovo e, in attesa del nuovo documento, usa una fotocopia. Anche lei trova la multa. O ancora: un disabile che transita nella ZTL di una città diversa dalla sua senza aver comunicato preventivamente la targa. Stesso verbale. Tre situazioni diverse, tre esiti processuali che la giurisprudenza ha trattato in modo radicalmente differente.
Il contrassegno di parcheggio per disabili — oggi denominato CUDE, Contrassegno Unico Disabili Europeo, introdotto in forma coordinata dal decreto del 5 luglio 2021 — è un documento ad personam, non legato al veicolo ma alla persona disabile. Il diritto all'utilizzo del contrassegno è associato ad personam e non al veicolo: per esibire il contrassegno sul parabrezza del mezzo è imprescindibile la presenza del titolare dell'invalidità a bordo in qualità di guidatore o passeggero. Questa natura personalissima del pass è il punto di partenza di tutta la disciplina sanzionatoria: ogni violazione va letta alla luce di essa.
La fotocopia del contrassegno: un errore che può costare caro
Il caso più dibattuto degli ultimi mesi riguarda l'uso della fotocopia del contrassegno, spesso adottata dai titolari durante il periodo di rinnovo. La Corte di Cassazione ha chiuso la questione in modo netto con la sentenza Cass. civ., Sez. II, 14 marzo 2025, n. 6892, Rel. Fortunato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6892 del 14 marzo 2025, ha affrontato un caso emblematico: un'automobilista multata per aver occupato uno stallo riservato esponendo una semplice fotocopia del contrassegno disabili, in attesa del rinnovo dell'autorizzazione. La Corte ha ribadito che la sosta e l'accesso in zone soggette ad autorizzazione sono subordinate non solo al possesso, ma anche all'esposizione del pass in originale. L'utilizzo di fotocopie, anche in pendenza di rinnovo, non è consentito, in quanto ostacola i controlli e non garantisce l'uso personale dell'autorizzazione.
Il ragionamento della Corte è preciso: la ricorrente si era difesa sostenendo di aver dovuto consegnare il permesso originale alle autorità competenti per completare la pratica di rinnovo. I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, avevano respinto le sue ragioni. Il Tribunale aveva sottolineato che, per la sosta negli stalli riservati, è indispensabile esporre il contrassegno in originale e che la presentazione di una copia confermava, di fatto, la mancanza del titolo valido al momento del controllo.
La Corte ha precisato che, sebbene il contrassegno sia rilasciato per soddisfare esigenze fondamentali del disabile, la riconsegna dell'originale non è indispensabile al momento della presentazione della domanda di rinnovo. Era quindi onere del titolare richiedere un titolo autorizzatorio temporaneo o un duplicato da utilizzare in originale. La morale pratica è questa: se siete in fase di rinnovo, richiedete esplicitamente al Comune un titolo temporaneo. Non farlo e usare la fotocopia equivale, agli occhi della legge, a non avere alcun titolo.
Sul piano delle conseguenze, va poi distinto tra la violazione amministrativa — che scatta sempre per l'uso della fotocopia — e il profilo penale. L'utilizzo della fotocopia del contrassegno disabili, di per sé, non è automaticamente un reato, ma un illecito amministrativo. Tuttavia, diventa reato se il soggetto non ha l'originale e la fotocopia viene alterata per far sembrare valido un contrassegno scaduto, o per modificare i dati in esso contenuti. In tal caso si configura il reato di uso di atto falso. La giurisprudenza penale ha inoltre chiarito, con orientamento ormai consolidato, che la riproduzione fotostatica a colori, plastificata, tale da avere l'apparenza dell'originale, integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p., come affermato dalla Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2014, n. 47079.
Il contrassegno non esposto e le ZTL: quando il Comune sbaglia
Il secondo grande filone riguarda le multe per mancata esposizione del contrassegno o per transito in zone a traffico limitato senza preventiva comunicazione della targa. Qui la giurisprudenza è, per certi versi, favorevole al disabile — ma con condizioni precise.
Sul tema della ZTL, la Cassazione ha affermato con chiarezza che la Corte Suprema ha dichiarato nulli i verbali di contestazione relativi al transito in zone a traffico limitato e corsie preferenziali, quando avvenuti in Comuni diversi da quello che ha rilasciato il contrassegno. La Corte ha confermato che il contrassegno per disabili consente la circolazione in tutte le ZTL d'Italia, senza limitazioni imposte dai Comuni di rilascio o di transito. Il titolare del contrassegno disabili non è tenuto a comunicare preventivamente il suo transito in strade di un Comune diverso da quello che ha rilasciato il contrassegno, al fine di evitare una restrizione inaccettabile della sua libertà di movimento.
Sul punto dell'esposizione del documento, la Cassazione ha altresì enunciato un principio di leale collaborazione tra ente e utente: non è il disabile a dover dimostrare, di volta in volta, la legittimità del suo transito nelle zone riservate delle diverse città italiane, ma sono i Comuni che devono attrezzarsi per svolgere i propri controlli, manuali ed automatizzati, prevenendo ed evitando gli errori. Il principio è: il disabile deve semplicemente provare di essere autorizzato a circolare, cioè di essere munito dell'apposito contrassegno, e tocca al Comune dimostrare che non era così.
Quando invece la mancata esposizione è imputabile al titolare, il discorso cambia radicalmente. Non basta avere il contrassegno invalidi: questo deve essere anche chiaramente esposto. Se non visibile, la multa è legittima. Lo ha detto la Cassazione, affermando il seguente principio: «In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei detentori del "contrassegno invalidi", presuppone non solo la titolarità, ma anche l'effettiva esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l'autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione di cui all'art. 158 del codice della strada».
Un aspetto tecnico spesso trascurato riguarda la corretta qualificazione della violazione nel verbale. La diversità del tipo di norma ha un'implicazione pratica molto importante: se il poliziotto riporta sul verbale l'articolo errato, la contravvenzione è nulla e può essere impugnata con il ricorso al giudice. In particolare, se il verbale è elevato all'accompagnatore — e non al disabile direttamente — la disciplina applicabile è diversa da quella prevista per il titolare del pass che ha dimenticato di esporlo. L'errore di qualificazione giuridica nel verbale costituisce, di per sé, un vizio formale che può fondare l'opposizione.
La questione della sosta nelle strisce blu merita infine un cenno a parte. Solo con una modifica legislativa successiva (D.L. 121/2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, è stato introdotto il diritto per i titolari di contrassegno di sostare gratuitamente nelle aree a pagamento, ma unicamente qualora gli stalli a loro riservati risultino occupati o non disponibili. Tale norma, tuttavia, non ha effetto retroattivo e non poteva essere applicata retroattivamente. Per i verbali anteriori a quella data, il titolare del CUDE non ha mai avuto diritto incondizionato alla sosta gratuita sulle strisce blu, e il ricorso su questo specifico punto è destinato a fallire.
La complessità di questo quadro normativo e giurisprudenziale richiama alla mente un'osservazione di Rudolf von Jhering — già citato in altri nostri articoli — che cede il passo questa volta a Gustav Radbruch — anche lui già richiamato — e lascia spazio a una voce diversa. Gustavo Zagrebelsky, nel suo Il diritto mite, ricordava che la norma giuridica non può essere separata dalla condizione umana che intende regolare: applicare il diritto in modo meccanico, senza considerare la vulnerabilità del soggetto, produce un risultato che è tecnicamente conforme ma umanamente distorto. Questo non significa che il ricorso contro ogni multa sia fondato: significa che la valutazione va compiuta con rigore, caso per caso.
Il principio latino che governa questa materia è vigilantibus iura subveniunt: il diritto protegge chi si attiva, non chi si affida alla passività. Il titolare del contrassegno che non espone il documento, che usa la fotocopia senza richiedere il titolo temporaneo, che non conosce le regole sulla ZTL, rischia di perdere una tutela che la legge gli riconosce pienamente — ma solo se esercitata correttamente.
Affidarsi a un professionista con esperienza consolidata in materia di diritto della disabilità e sanzioni amministrative è il modo più efficace per valutare concretamente le possibilità di successo di un ricorso, evitando di sprecare tempo e risorse in impugnazioni prive di fondamento, o — all'opposto — di rinunciare a opposizioni che avrebbero buone probabilità di essere accolte.
Redazione - Staff Studio Legale MP