Inserisci una parola chiave per iniziare la ricerca
Ricerca in corso...
Immaginate due genitori in conflitto acuto, incapaci di scambiarsi anche una sola parola riguardo ai figli. Il Tribunale, nel tentativo di disinnescare la tensione e proteggere i minori, ordina loro di sottoporsi a un percorso di mediazione familiare e, contestualmente, a un supporto psicoterapeutico di coppia genitoriale. Sembra una soluzione ragionevole. Ma è legittima?
La risposta della Corte di Cassazione, arrivata con l'ordinanza della Sez. I civile del 14 dicembre 2025, n. 32576 — commentata diffusamente dalla dottrina nella primavera del 2026 — è netta: no, almeno in parte. E questa risposta obbliga a ripensare il ruolo della mediazione familiare nel contenzioso tra genitori, un tema che dopo la Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha acquisito un rilievo normativo senza precedenti.
Il confine tra invito e imposizione: cosa dice la Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione I, con l'ordinanza 14 dicembre 2025, n. 32576, ha risposto negativamente alla domanda se il giudice possa obbligare i genitori a seguire un percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità. Il caso riguardava una coppia in forte conflittualità: il padre chiedeva che la madre fosse sanzionata per non aver aderito al percorso di terapia familiare disposto dal giudice e sosteneva che, in presenza di un elevato pregiudizio per le figlie minori, tale percorso dovesse essere imposto coattivamente.
Gli Ermellini hanno però confermato che il giudice del merito non può accogliere la tesi secondo cui, in ipotesi di forte conflittualità tra genitori da cui deriva pregiudizio ai minori, il percorso di terapia familiare andrebbe imposto; in altre parole, la prescrizione di un percorso psicoterapeutico esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori. Il principio costituzionale che presidia questa lettura è quello della libertà di autodeterminazione in materia di cura della propria salute: la prescrizione ai genitori di seguire un percorso psicoterapeutico individuale e un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità determina un condizionamento in contrasto con gli artt. 13 e 32, comma 2 della Costituzione, ossia è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantita e alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari.
Fin qui, però, occorre distinguere con precisione. Perché la mediazione familiare in senso stretto — quella svolta dal mediatore familiare professionalmente abilitato ex D.M. 27 ottobre 2023, n. 151 — non è un trattamento sanitario. È uno strumento di facilitazione comunicativa, di natura volontaria, che il legislatore ha inteso valorizzare senza renderlo coercitivo nel suo svolgimento. Il giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.10 c.p.c. introdotto dalla Riforma Cartabia, può invitare le parti in ogni momento a rivolgersi a un mediatore familiare, ed è obbligato a informarle di questa possibilità; ma questo invito non può tramutarsi in un obbligo sanzionabile con provvedimenti punitivi o modifiche dell'affidamento motivate esclusivamente dall'inadempimento al percorso di mediazione.
Il distinguo, però, non è sempre netto nella prassi giudiziaria, e la Cassazione lo ha confermato anche in un'altra recente pronuncia. Anche i provvedimenti provvisori, temporanei o interinali che modificano in modo incisivo il collocamento dei figli e i tempi di frequentazione con un genitore possono essere sottoposti al controllo della Cassazione, quando comprimono in concreto il diritto alla bigenitorialità (Cass. civ., Sez. I, ord. 6078/2026). Questo significa che il giudice che modificasse le condizioni di affidamento esclusivamente per sanzionare la mancata adesione alla mediazione, senza un accertamento autonomo sull'interesse del minore, esporrebbe il proprio provvedimento a censura in sede di legittimità.
Ciò non significa affatto che la mediazione familiare sia priva di conseguenze processuali per chi la rifiuta senza giustificazione. Il giudice del merito può incidere sui comportamenti dei genitori attraverso il monitoraggio delle dinamiche familiari affidato ai servizi sociali, tuttavia non può imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere le dinamiche patologiche. Il confine, dunque, corre tra la sorveglianza e il supporto da un lato, e l'imposizione di un percorso terapeutico o psicologico dall'altro. La mediazione vera e propria resta nel territorio del primo.
Cosa accade se i genitori raggiungono un accordo in mediazione
Se la dimensione coercitiva è limitata, il valore giuridico degli accordi raggiunti in mediazione familiare è, al contrario, notevolmente aumentato con la Riforma Cartabia. L'art. 337-ter, comma 2, c.c. oggi dispone espressamente che il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. La locuzione "prende atto" non è neutra: indica un riconoscimento preferenziale, una sorta di corsìa privilegiata che l'accordo raggiunto in mediazione ottiene rispetto alle intese raggiunte in sede processuale senza quel percorso.
La Riforma Cartabia dà maggior valore agli accordi stipulati dai genitori in un contesto di mediazione familiare, relativi alla gestione e al mantenimento dei figli; al termine del percorso di mediazione, l'accordo stipulato può essere sottoposto a un avvocato affinché ne verifichi la conformità alla legge, e se ritenuto formalmente valido, il giudice ne prenderà atto per la decisione finale.
Questo meccanismo apre però un rischio sottovalutato che merita attenzione: l'accordo raggiunto in mediazione non è automaticamente definitivo né vincolante come un accordo processuale omologato. Il giudice, nell'ambito dei propri poteri officiosi volti a tutelare l'interesse superiore del minore, può integrare gli accordi raggiunti dalle parti in sede di mediazione familiare o comunque concordati tra i genitori, ampliando la regolamentazione del diritto di visita anche oltre quanto pattuito, quando ciò risulti maggiormente rispondente all'interesse del minore e più idoneo a realizzare concretamente il diritto alla bigenitorialità. In pratica: i genitori credono di aver chiuso la partita in mediazione, ma il giudice conserva il potere di discostarsi dall'accordo ogniqualvolta ravvisi un interesse del minore non adeguatamente protetto. È qui che l'assistenza di un avvocato esperto in diritto di famiglia, nella fase di redazione e verifica dell'accordo, diventa essenziale e non meramente formale.
Un ulteriore profilo pratico cruciale riguarda i casi in cui la mediazione è esplicitamente vietata. La legge dispone il divieto di intraprendere un percorso di mediazione in presenza di violenza domestica o di genere; qualora la mediazione sia già stata avviata e emergessero notizie di violenza, è obbligatorio interrompere il percorso. Chi si trova in una situazione di violenza o di asimmetria di potere all'interno della coppia deve sapere che attivare un percorso di mediazione non è solo controproducente: è giuridicamente precluso. Proseguirlo o incentivarlo potrebbe esporre il professionista che lo gestisce a responsabilità, e privare la parte debole delle tutele urgenti previste dall'ordinamento.
Il principio romano vigilantibus iura subveniunt illumina qui con precisione il quadro: il diritto assiste chi vigila e agisce tempestivamente. Chi si trova in un procedimento familiare e attende che sia il giudice a costruire una soluzione — senza attivare, nel momento giusto, gli strumenti di dialogo o quelli di tutela urgente — rischia di perdere sia la finestra della mediazione costruttiva sia quella della protezione giudiziale. Il momento in cui si sceglie di mediare o di ricorrere al giudice non è neutro: definisce il perimetro stesso della soluzione possibile.
Norberto Bobbio scrisse che «il diritto è il tentativo umano di ridurre la violenza regolando il conflitto». La mediazione familiare è, in questo senso, la risposta più coerente a quella tensione: non elimina il conflitto, ma lo trasforma in un confronto governabile dalle stesse parti. La Riforma Cartabia ha intuito questa forza e le ha attribuito un riconoscimento normativo esplicito. Ma la recente giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che nessun percorso di elaborazione del conflitto può essere imposto contro la volontà dei protagonisti, pena la violazione di diritti fondamentali della persona. Il difficile equilibrio tra protezione dei minori e libertà dei genitori rimane, dunque, il vero banco di prova del sistema: e navigarlo con consapevolezza giuridica fa la differenza tra un esito che tutela davvero la famiglia e uno che la espone a nuove contese.
Redazione - Staff Studio Legale MP