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Mantenimento figlio maggiorenne: quando cessa - Studio Legale MP - Verona

Un figlio compie diciotto anni. La separazione tra i genitori è già definita, l'assegno di mantenimento scorre da anni. Nulla, però, cambia automaticamente: vigilantibus iura subveniunt, il diritto assiste chi è attento ai propri interessi e conosce le regole del gioco. Eppure molte famiglie affrontano questa transizione senza consapevolezza, e i contenziosi che ne derivano sono tra i più frequenti nei tribunali di diritto di famiglia.

L'interrogativo che rimane sospeso — "fino a quando devo versare l'assegno?" — non ha risposta nel calendario, ma nella condotta del figlio e nella capacità dei genitori di documentarla correttamente.

Il quadro normativo: solidarietà familiare e limite dell'autonomia

Le norme di riferimento sono gli articoli 315-bis, 316-bis e 337-septies del Codice civile. Quest'ultimo stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico, versato di regola direttamente all'avente diritto. Le regole fondamentali restano quelle degli articoli 315-bis, 316-bis e 337-septies del Codice civile, ma le più recenti sentenze ne hanno ridefinito la portata pratica.

Il punto cruciale è che la Cassazione ha chiarito che non esiste un limite d'età prefissato (né 18 né 26 anni): l'obbligo dei genitori cessa solo quando il figlio raggiunge una vera indipendenza economica, o quando, pur avendone le possibilità, non dimostra un impegno concreto nel perseguirla. Il cosiddetto "limite dei 26 anni" — ricorrente nel senso comune — non è previsto da alcuna norma; è solo un riferimento orientativo che la giurisprudenza considera in relazione al completamento degli studi universitari o di specializzazione.

Ciò non significa che l'obbligo sia eterno. L'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.

La giurisprudenza più recente ha tradotto questo principio in un sistema articolato di criteri. In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età del beneficiario, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta dal momento del raggiungimento della maggiore età. Si tratta di un accertamento riservato al giudice di merito, che opera con criteri di rigore proporzionalmente crescenti all'avanzare dell'età del figlio.

Le sentenze recenti: tre casi concreti che cambiano la prospettiva

Il diritto vivente in materia è in costante evoluzione, e le pronunce degli ultimi mesi offrono indicazioni preziose per chi si trova a gestire — da un lato o dall'altro — un assegno di mantenimento.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3329 del 2025, ha affrontato un caso emblematico: un ventiduenne studente di farmacia, che viveva da solo, aveva visto revocare dalla Corte d'Appello di Torino l'assegno di 800 euro mensili in favore della madre, che aveva proposto di accoglierlo nuovamente in casa come forma alternativa di adempimento. Il genitore obbligato al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente che ha scelto di vivere da solo, non può in alternativa scegliere di adempiere mediante l'accoglimento in casa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 3329/2025, accogliendo il ricorso di un ventiduenne studente di farmacia nei confronti della madre. La pronuncia chiarisce che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'adempimento del relativo obbligo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non potendo applicarsi la disciplina prevista dall'art. 443 c.c. per l'adempimento delle obbligazioni alimentari, diverse per finalità e contenuto, con la conseguenza che la decisione di accogliere e mantenere il figlio in casa non può integrare una modalità alternativa di adempimento dell'obbligazione che può scegliere unilateralmente il genitore obbligato.

Di grande rilevanza pratica è poi la Cass. civ., ord. 28 gennaio 2026 n. 1877, con cui la Suprema Corte ha affrontato il nodo del lavoro a tempo determinato e la sua incidenza sull'obbligo di mantenimento. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1877 del 28 gennaio 2026, ha precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione. La pronuncia è significativa perché rompe con l'equazione automatica "lavoro precario uguale mantenimento dovuto": ciò che conta è se il figlio ha dimostrato, con quella esperienza lavorativa, una capacità effettiva di inserirsi nel mercato, indipendentemente dalla durata formale del contratto.

Il terzo orientamento di rilievo attiene al rapporto tra inerzia del figlio e cessazione dell'obbligo, tema centrale nella Cass. civ., ord. n. 12121 dell'8 maggio 2025. La pronuncia — che aveva ad oggetto il caso di una figlia ventenne di Ragusa alla quale era stato revocato l'assegno — ha ribadito con forza il principio di autoresponsabilità, temperato tuttavia da un criterio di realismo contestuale: la Cassazione ha ribadito che l'obbligo dei genitori non cessa automaticamente con la maggiore età, ma termina solo quando il figlio raggiunge o avrebbe potuto raggiungere l'autonomia economica secondo una condotta diligente. La valutazione deve tenere conto delle condizioni reali del mercato del lavoro locale e della situazione personale del figlio, soprattutto se neomaggiorenne. In quella occasione, la Corte ha censurato la Corte d'Appello di Catania per non aver considerato le specifiche condizioni del mercato del lavoro femminile nella provincia di Ragusa: la disoccupazione strutturale di un territorio non può trasformarsi in un'argomentazione contro il figlio che non trova lavoro.

A queste si aggiunge la recente sentenza del Tribunale di Bolzano del 2 febbraio 2026, che ha affermato la necessità di una rigorosa regolamentazione del contributo al mantenimento ordinario e straordinario dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti onde assicurare loro l'elevato tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori.

Scriveva Norberto Bobbio che il diritto non è mai neutro rispetto ai rapporti di forza tra i soggetti che disciplina: ed è precisamente questo equilibrio — tra la solidarietà familiare e la responsabilità individuale del figlio adulto — che i giudici sono chiamati a trovare caso per caso, senza rigidità dogmatiche.

Onere della prova: chi deve dimostrare cosa

Uno degli aspetti più sottovalutati, anche da chi ha già affrontato una separazione, riguarda chi debba provare cosa in giudizio. La questione non è secondaria: da essa dipende l'esito concreto di una richiesta di revoca o di conferma dell'assegno.

In conformità al principio di prossimità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare le condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ciò significa, in pratica, che il genitore che chiede la conferma o il riconoscimento dell'assegno per il figlio maggiorenne deve dimostrare che questi sta effettivamente seguendo un percorso formativo o lavorativo serio, ovvero che si trova nell'impossibilità oggettiva di farlo.

I genitori che chiedono la revoca dell'obbligo devono offrire elementi concreti che facciano presumere la fine del percorso formativo o il mancato impegno del figlio. Entrambe le parti, quindi, hanno oneri probatori specifici, e la mancata allegazione di prove può essere decisiva.

Sul quantum dell'assegno, il principio guida è quello di proporzionalità: ai fini della determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve tenersi conto delle condizioni di vita del figlio durante la convivenza dei genitori e deve osservarsi il principio di proporzionalità, che, nei rapporti interni tra i genitori, richiede una valutazione comparata delle consistenze di entrambi.

L'autosufficienza economica, inoltre, non si misura con qualsiasi reddito: l'autosufficienza economica deve essere valutata anche in termini di stabilità e adeguatezza del reddito, che deve consentire al figlio di mantenere lo stesso tenore di vita goduto fino a quel momento. Pertanto, se il lavoro svolto dal figlio è precario o insufficiente a garantirgli un livello di vita dignitoso o comunque almeno pari a quello goduto in precedenza, l'obbligo di mantenimento potrebbe dunque perdurare.

Cosa fare nella pratica: errori da evitare e tempistiche

Sul piano operativo, chi si trova a valutare se chiedere la revoca o la riduzione dell'assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne deve tenere a mente alcuni punti fermi.

Il primo riguarda le sopravvenienze: i fatti nuovi sopravvenuti possono, anzi devono, farsi valere nel giudizio di separazione o divorzio, anche in appello, legittimando la parte a proporre non solo nuove eccezioni ma anche domande nuove, se giustificate da sopravvenienze. Aspettare la conclusione del grado di giudizio per dedurre un fatto nuovo — come l'avvio di un rapporto di lavoro da parte del figlio — è dunque un errore che può rivelarsi costoso.

Il secondo punto riguarda la documentazione. Chiunque voglia sostenere o contestare la persistenza dell'obbligo deve raccogliere prove concrete: attestati di iscrizione universitaria con indicazione degli esami sostenuti, dichiarazioni reddituali, contratti di lavoro, estratti conto, documentazione sul mercato del lavoro locale. La valutazione del giudice è inevitabilmente contestuale, e un fascicolo documentale completo fa la differenza.

Il terzo profilo — spesso trascurato — è quello relativo alla legittimazione ad agire. Il figlio è titolare iure proprio del diritto al mantenimento, mentre il genitore convivente è titolare del diritto a ricevere dall'altro genitore un contributo alle spese direttamente sostenute per il mantenimento del figlio. Questo significa che, una volta raggiunta la maggiore età, il figlio può agire direttamente in giudizio per ottenere che l'assegno venga versato a lui, senza passare per il genitore convivente.

Un ultimo avvertimento riguarda il genitore che intende smettere di versare l'assegno di propria iniziativa, senza un provvedimento di revoca: questa condotta espone al rischio di procedure esecutive e persino alla rilevanza penale ai sensi dell'art. 570 c.p. in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La cessazione unilaterale dell'assegno non è mai una strada percorribile senza una preventiva verifica giuridica della situazione.

Il mantenimento del figlio maggiorenne è oggi un istituto che riflette una tensione autentica tra valori costituzionali: la solidarietà familiare da un lato, il principio di autoresponsabilità individuale dall'altro. La giurisprudenza più recente non ha risolto questa tensione — non potrebbe farlo — ma ha tracciato parametri sempre più precisi per governarla. Il risultato è un sistema che richiede, da entrambe le parti, attenzione, documentazione e consapevolezza dei propri diritti e doveri: non un automatismo, ma una valutazione continua della realtà concreta del figlio, del mercato e delle risorse familiari.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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