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Concorso pubblico: impugnare la graduatoria - Studio Legale MP - Verona

Immagina di aver preparato un concorso per mesi, di aver superato prove scritte e orali, di vedere il tuo nome in graduatoria — e poi di scoprire che qualcosa non torna: un punteggio errato, un candidato ammesso senza i requisiti, oppure l'ente che decide di non scorrere la lista e di bandire un nuovo concorso. In quel momento, la domanda è una sola: si può fare qualcosa, e in quanto tempo?

La risposta è sì, ma a condizioni molto precise. Il contenzioso in materia di concorsi pubblici è tra i più tecnici del diritto amministrativo, perché si incrociano questioni di giurisdizione, termini perentori di decadenza, legittimazione processuale, controinteressati spesso numerosi e, da ultimo, un quadro normativo che nel giro di pochi mesi è stato profondamente riformato.

Il problema della giurisdizione: TAR o giudice ordinario?

Il primo nodo da sciogliere, prima ancora di proporre ricorso, è capire davanti a quale giudice portare la controversia. L'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 tratteggia un sistema binario: le controversie sul rapporto di lavoro già instaurato appartengono al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, mentre le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti pubblici restano di esclusiva competenza del giudice amministrativo.

In apparenza semplice, questa ripartizione diventa estremamente scivolosa quando si tratta di scorrimento della graduatoria. La giurisprudenza ha elaborato nel tempo un criterio dirimente: non rileva il petitum formale (cioè il tipo di pronuncia richiesta), bensì la causa petendi sostanziale, ossia la natura della posizione giuridica fatta valere in concreto. Su questo punto, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 27 febbraio 2026 n. 1560, ha di recente affrontato il tema del riparto di giurisdizione nelle controversie su graduatorie concorsuali, distinguendo tra la pretesa al mero scorrimento — che coinvolge un diritto soggettivo e appartiene al giudice ordinario — e la contestazione della decisione amministrativa di non scorrere o di indire un nuovo concorso, che incide su un interesse legittimo ed è di competenza del TAR.

Questo principio era già stato ribadito dalla Sez. IV del Consiglio di Stato con sentenza 20 gennaio 2025 n. 390, che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia dove la candidata non contestava lo scorrimento in sé ma impugnava atti di macro-organizzazione con i quali l'ente aveva ridefinito i criteri di assegnazione delle sedi: l'oggetto della controversia non investiva un diritto soggettivo all'assunzione, ma si sostanziava in un'impugnazione di atti di macro-organizzazione, rientranti nell'alveo dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001.

La regola pratica è dunque questa: se hai già in mano un diritto all'assunzione e l'ente si rifiuta di darti il posto, ti rivolgi al giudice del lavoro. Se contesti la legittimità di una scelta organizzativa dell'amministrazione — come la decisione di non scorrere la graduatoria o di indire un nuovo concorso — ti rivolgi al TAR. Sbagliare il giudice significa perdere anni e trovarsi dichiarare il difetto di giurisdizione.

Lo scorrimento non è (più) automatico: la svolta del d.l. n. 25/2025 e le sue prime applicazioni

Per anni la giurisprudenza aveva elaborato un orientamento di favore verso gli idonei: l'amministrazione che decideva di non scorrere una graduatoria ancora valida doveva fornire una motivazione particolarmente rigorosa, e l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011 aveva cristallizzato questo indirizzo. Questo assetto è cambiato radicalmente.

Con l'art. 4 del d.l. n. 25 del 2025, qualificato come norma di interpretazione autentica dell'art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, il legislatore ha stabilito che il concorso pubblico costituisce lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento del personale. La prima importante ricaduta applicativa si è avuta con il TAR Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 12 marzo 2026 n. 1202, che ha respinto il ricorso di una candidata classificatasi terza in una graduatoria approvata nel 2023 per il profilo di istruttore amministrativo: il Comune aveva preferito non scorrere la lista, optando per la mobilità e nuove procedure selettive. Il TAR ha chiarito che non è più richiesto un obbligo di motivazione rafforzata per giustificare la scelta dell'amministrazione di indire un nuovo concorso o di ricorrere alla mobilità anziché utilizzare una graduatoria ancora valida. Ne consegue, secondo i giudici milanesi, che gli idonei non vantano un diritto soggettivo all'assunzione, ma soltanto una mera aspettativa.

Questa lettura, tuttavia, non è indiscussa. Un'attenta analisi critica (cfr. lavoropubblico.info, marzo 2026) rileva che la novella del 2025 non travolge l'efficacia delle graduatorie concorsuali, ma conferma che l'obbligo di scorrimento non assurge a regola assoluta: la scelta di non scorrere una graduatoria valida deve essere sorretta da ragioni concrete e verificabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, con conseguente onere motivazionale. Anche il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24 marzo 2026 n. 2468, ha confermato che la portata delle disposizioni sullo scorrimento è limitata alle graduatorie formatesi a seguito di concorsi pubblici in senso proprio, escludendo applicazioni estensive.

Parallelamente, il TAR Lazio, sentenza 604/2026, ha ribadito che la graduatoria non è una "lista di collocamento" ad uso permanente: chi è già stato assunto a tempo indeterminato tramite scorrimento della stessa lista non può pretendere di restare utilmente in graduatoria nella speranza di ottenere in futuro un contratto a condizioni migliori.

Cosa si impugna e quando: i termini perentori e i vizi più frequenti

Sul piano processuale, le controversie in materia di concorsi pubblici appartengono alla giurisdizione amministrativa: in prima istanza si ricorre al TAR territorialmente competente, in appello al Consiglio di Stato. Il fattore tempo è qui decisivo in senso assoluto. Il ricorso va proposto entro 60 giorni, termine che decorre — in modo non uniforme secondo la giurisprudenza — dalla pubblicazione del bando se si impugnano clausole dello stesso, dallo svolgimento della prova per irregolarità emerse in quella sede, dalla pubblicazione della graduatoria definitiva se si contesta l'atto finale. Sono giorni di calendario, non lavorativi.

La decorrenza del termine dalla pubblicazione della graduatoria è confermata da un orientamento consolidato: solo dall'approvazione della graduatoria finale può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono di percepirne la portata lesiva.

Un'insidia processuale frequente è non impugnare la graduatoria definitiva dopo aver impugnato atti intermedi (esclusione, verbali di prova). Il ricorso così proposto rischia di essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come già avvenuto in sede giurisprudenziale: per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria non costituisce conseguenza inevitabile degli atti precedenti e implica nuove valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi.

Sul piano sostanziale, i vizi più frequenti che legittimano l'impugnazione sono: punteggi erroneamente calcolati o attribuiti secondo criteri non predeterminati; composizione illegittima o mancanza di requisiti in capo ai commissari; violazione del principio dell'anonimato nelle prove scritte; ammissione di candidati privi dei requisiti previsti dal bando; criteri di valutazione della prova orale non fissati preventivamente. Quest'ultimo profilo è stato ritenuto particolarmente grave laddove la prova orale incida per una percentuale predominante sul punteggio finale, come evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 15 aprile 2026 n. 2983, in materia di procedure selettive per concessioni taxi, dove il bando aveva omesso di predeterminare adeguati criteri di valutazione della prova orale che rappresentava il 75% della valutazione complessiva.

Una prospettiva particolarmente rilevante è quella offerta dal TAR Lombardia, Sez. V, sentenza 8 aprile 2026 n. 1602, che ha accolto il ricorso di una candidata al concorso per la classe di concorso A048 (scienze motorie) la quale, pur avendo conseguito un punteggio superiore a decine di candidati inseriti prima di lei, non era stata collocata tra i vincitori. Il TAR ha ordinato all'Amministrazione di inserirla in via definitiva nelle graduatorie, riconoscendo anche la riserva prevista dal bando, e ha precisato che l'inserimento con riserva disposto in via cautelare non assorbe il merito del ricorso, trattandosi di provvedimento provvisorio soggetto a condizione risolutiva. Per l'effetto conformativo della sentenza, l'Amministrazione è tenuta a correggere le graduatorie impugnate, inserendo la ricorrente nella corretta posizione corrispondente al punteggio conseguito.

Sul piano della competenza territoriale, se il concorso è stato bandito da un'amministrazione centrale — come un Ministero — il TAR competente è quello del Lazio, con sede a Roma; per concorsi indetti da enti locali, invece, il ricorso va presentato al TAR della regione in cui l'ente ha sede.

Dal punto di vista pratico, prima di proporre ricorso è quasi sempre indispensabile accedere agli atti della procedura: verbali della commissione, elaborati dei concorrenti, criteri di valutazione adottati. L'accesso agli atti consente di verificare concretamente se esistono vizi idonei a sostenere un ricorso, evitando di impugnare "al buio" e di incorrere in condanne alle spese.

Come ricordava Jhering, il diritto non è una realtà data una volta per tutte, ma una conquista che va strappata ogni giorno con la lotta: "il fine del diritto è la pace, ma il mezzo è la lotta". In materia concorsuale, questa lotta si gioca soprattutto sui tempi e sulla precisione degli atti. Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi veglia — trova qui la sua espressione più concreta: chi non agisce entro i sessanta giorni perde, irreversibilmente, ogni possibilità di tutela.

Il quadro attuale impone dunque ai candidati una vigilanza attiva e immediata. Lo scorrimento non è più una posizione acquisita, ma una facoltà discrezionale dell'ente, esercitabile o meno con ampia libertà; la giurisdizione va individuata con precisione prima di scegliere il giudice; i termini di impugnazione non ammettono eccezioni. La riforma del 2025 ha spostato l'equilibrio a favore della pubblica amministrazione nel senso della flessibilità organizzativa, ma non ha eliminato il diritto del candidato a contestare irregolarità sostanziali nella procedura: punteggi errati, criteri non predeterminati, violazioni del principio di parità di trattamento restano vizi pienamente sindacabili, e la giurisprudenza più recente dimostra che i TAR continuano ad annullare graduatorie quando questi vizi sono dimostrati con precisione. La differenza tra un ricorso vincente e uno perdente sta quasi sempre nella qualità dell'analisi preliminare degli atti e nella tempestività dell'azione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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