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Fideiussore sovraindebitato: quando l'esdebitazione funziona - Studio Legale MP - Verona

Immaginate un imprenditore che, negli anni del boom immobiliare, ha prestato fideiussione a favore di alcune società collegate. Quando le società entrano in crisi, i debiti garantiti ricadono su di lui per centinaia di migliaia di euro. Non è debitore originario: è garante. Eppure lo stato di sovraindebitamento che ne deriva è reale, paralizzante, e in apparenza senza uscita. La domanda che si pongono questi soggetti — sempre più numerosi — è semplice: posso liberarmi, tramite una procedura concorsuale, anche dai debiti nati da una fideiussione che ho prestato per altri?

La risposta del CCII non è né sì né no. È: dipende. E questa dipendenza è il nodo tecnico più sottovalutato dell'intera materia.

Il quadro normativo: una dissimmetria strutturale nel CCII

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, introdotto con D.Lgs. 14/2019 e progressivamente applicato dal luglio 2022, disciplina gli effetti dell'esdebitazione sui coobbligati e fideiussori in modo asimmetrico a seconda della procedura attivata.

Regola generale: l'esdebitazione del debitore principale non si estende ai fideiussori, ai coobbligati solidali e agli obbligati in via di regresso. Questo principio è scolpito negli artt. 280 e 282 CCII per la liquidazione controllata, e si ripete con varianti nelle altre procedure. La ratio è tutelare i diritti dei terzi che hanno fatto affidamento anche sul patrimonio altrui, e che verosimilmente non avrebbero concesso credito in assenza di garanzie collaterali. In altre parole: se Marco è il debitore principale e Luigi è il suo fideiussore, l'esdebitazione di Marco non libera Luigi. Il creditore può continuare a inseguire Luigi per l'intero debito residuo.

Eccezione rilevante: il concordato minore, ai sensi dell'art. 84, comma 4 CCII, consente che la proposta preveda espressamente l'estensione degli effetti remissori anche ai coobbligati e fideiussori, ma solo se diversamente previsto dalla proposta, come precisato dalla relazione al Codice. È una facoltà, non un automatismo. Se la proposta tace, il creditore conserva intatta l'azione nei confronti del garante.

Ma c'è un terzo scenario, quello più interessante e meno esplorato: il fideiussore che è lui stesso sovraindebitato e accede in prima persona alla liquidazione controllata. Qui si apre un profilo completamente diverso.

Quando il fideiussore — e non il debitore principale — apre la liquidazione controllata del proprio patrimonio, si pone la questione se, alla chiusura della procedura o dopo tre anni dall'apertura, l'esdebitazione operi anche sui debiti che derivano dalle garanzie prestate. La risposta normativa è affermativa: in tema di liquidazione controllata l'esdebitazione opera di diritto, dispone il primo comma dell'art. 282 CCII, e il secondo comma la esclude soltanto qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 280; tra queste non è contemplata la fattispecie del fideiussore, per cui deve ritenersi che il fideiussore alla chiusura della liquidazione controllata o dopo tre anni dall'apertura sia liberato dal debito quale fideiussore.

La giurisprudenza recente: il Tribunale di Modena apre la strada

Il punto nodale è divenuto oggetto di una pronuncia significativa e puntuale. Il Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ. – Settore Procedure Concorsuali, con decreto del 18 marzo 2026 – Pres. Ester Russo, Rel. Marco Molaro, Giud. Carlo Bianconi — ha accolto l'istanza di esdebitazione proposta da un imprenditore la cui esposizione debitoria derivava essenzialmente dal rilascio di garanzie fideiussorie prestate, durante l'attività nel settore immobiliare ed edilizio, a favore di società partecipate e collegate. La procedura di liquidazione controllata era stata aperta nel febbraio 2023 su iniziativa dello stesso debitore e l'istanza era stata depositata decorsi tre anni dall'apertura, senza che alcun creditore avesse formulato osservazioni.

Il Tribunale ha affermato che non integra causa ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che una parte significativa dell'esposizione del ricorrente sia derivata da garanzie personali (fideiussioni) prestate a sostegno di alcune società partecipate e collegate, a condizione che non sussistano elementi per ritenere che le garanzie siano state rilasciate in un momento in cui la futura crisi dell'impresa fosse già palese al debitore. Il tribunale ha stabilito, con un passaggio tecnico di notevole rilievo pratico, che la sola sproporzione tra l'ammontare del debito garantito e la consistenza del patrimonio offerto dal fideiussore, in assenza di ulteriori indici di consapevole aggravamento dell'esposizione o di condotte fraudolente, non depone di per sé contro la meritevolezza del debitore.

Questa pronuncia segna un punto fermo: il fideiussore sovraindebitato non viene trattato come un debitore di serie B, né si presume che il rilascio di garanzie spropositate costituisca automaticamente colpa grave. Occorrono indici concreti e qualificati di mala fede o frode.

Parallelamente, va ricordata la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ord. 22 gennaio 2026, n. 1469, che ha affrontato il tema dell'ultrattività temporale della disciplina fallimentare in materia di esdebitazione (art. 390, comma 2 CCII), confermando la compatibilità con la normativa UE del termine di decadenza previsto dall'art. 143 L.F. per le procedure aperte prima dell'entrata in vigore del CCII. Pur non riguardando direttamente i fideiussori, questa pronuncia chiarisce i confini temporali entro cui si applica il nuovo sistema, e rileva per i fideiussori coinvolti in procedure avviate prima del luglio 2022.

Infine, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., ord. 28 aprile 2026, n. 11603, ha ribadito che nella liquidazione controllata aperta su istanza del debitore, la relazione dell'OCC deve indicare a pena di inammissibilità le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assunzione delle obbligazioni. Per il fideiussore sovraindebitato questo significa che la relazione dell'OCC dovrà ricostruire in modo preciso le circostanze in cui le fideiussioni sono state prestate, documentare che non vi era consapevolezza della crisi imminente del garantito e attestare l'assenza di condotte opportunistiche.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila — esprime con precisione la logica sottostante all'intero sistema: l'esdebitazione non è un dono, ma il riconoscimento di una crisi onesta. Il fideiussore che ha prestato garanzie senza coscienza del rischio reale, e che ha poi agito con trasparenza nella procedura, merita protezione; chi invece ha garantito debiti insolventi con piena consapevolezza, aggravando consapevolmente la propria esposizione, non può invocare lo stesso beneficio.

Come ha scritto Gustavo Zagrebelsky, il diritto non è un sistema chiuso di regole, ma un equilibrio vivo tra principi in tensione. In materia di esdebitazione, questa tensione è precisamente quella tra il principio di fresh start — che impone di non condannare il debitore onesto a una pena civile perpetua — e la tutela dell'affidamento del creditore che ha concesso credito contando su una garanzia personale.

Il rischio sottovalutato: la doppia esposizione del fideiussore nella procedura altrui

C'è un profilo pratico che gli articoli di settore raramente affrontano: il fideiussore che non apre una propria procedura, ma resta a guardare mentre il debitore principale ottiene l'esdebitazione nella propria.

In questo caso, come si è visto, resta ferma la disciplina dei coobbligati, dei fideiussori e degli eventuali obbligati in via di regresso, secondo le regole generali. Il creditore può quindi escutere il fideiussore per l'intero importo non soddisfatto nella procedura del debitore principale. Ma qui emerge una trappola tecnica grave: il fideiussore, avendo pagato, acquista il diritto di regresso verso il debitore principale ormai esdebitato. Questo diritto è però inesigibile, perché l'esdebitazione ha reso inesigibili tutti i crediti concorsuali nei confronti del debitore principale — compresi quelli sorti per via di regresso.

I creditori possono esigere il pagamento nei confronti dei garanti per l'intero, in deroga al principio civilistico per cui la remissione nei confronti del debitore libera anche il fideiussore (art. 1239 c.c.) e il coobbligato in solido (art. 1301 c.c.). Il risultato è paradossale: il fideiussore paga tutto, il debitore principale non rimborsa nulla, e il fideiussore si trova con un credito di regresso inesigibile contro un soggetto esdebitato. Questa è la vera trappola del sistema, raramente evidenziata nella prassi.

La soluzione — se esiste — è che il fideiussore agisca per tempo, valutando l'accesso a una propria procedura di liquidazione controllata prima che il creditore lo escuta, ovvero negoziando con il creditore nell'ambito della procedura del debitore principale, cercando di ottenere l'estensione degli effetti remissori anche alla propria posizione tramite il concordato minore, se applicabile.

Sul piano pratico, alcune indicazioni concrete per il fideiussore sovraindebitato. Prima di tutto, occorre verificare se i debiti derivanti dalla fideiussione siano l'unica o la componente prevalente dell'esposizione: questo rileva sia per la scelta della procedura sia per la valutazione della meritevolezza. In secondo luogo, è essenziale che la relazione OCC ricostruisca con precisione il momento e le circostanze del rilascio della garanzia, documentando l'assenza di consapevolezza della crisi del garantito. Terzo elemento critico: la sproporzione tra debito garantito e patrimonio del fideiussore è di per sé irrilevante ai fini dell'accesso al beneficio, purché non vi siano ulteriori indici di condotta fraudolenta o gravemente colposa. Quarto: i tempi sono decisivi — l'istanza di esdebitazione nella liquidazione controllata può essere presentata decorsi tre anni dall'apertura, anche se la liquidazione non è ancora chiusa.

Il fideiussore sovraindebitato si trova dunque in uno spazio giuridico che il legislatore ha lasciato aperto per ragioni di coerenza sistematica, ma che la giurisprudenza sta progressivamente riempiendo di contenuto. Il dato più rilevante che emerge dalla pronuncia del Tribunale di Modena del marzo 2026 è che il diritto italiano non tratta il garante come un debitore ontologicamente imprudente: la fideiussione è un atto di solidarietà economica che il sistema riconosce come tale, e che non si tramuta automaticamente in causa ostativa all'esdebitazione quando il rischio si è materializzato senza dolo né colpa grave. Questa lettura, ancorata alla logica del CCII e coerente con la Direttiva Insolvency, rappresenta un orientamento in consolidamento che merita attenzione da parte di chi affronta situazioni di questo tipo.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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