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Immaginate che un venerdì pomeriggio arrivi in Comune la notifica di un ricorso al TAR: il privato impugna un'ingiunzione di demolizione, un diniego di permesso di costruire, un provvedimento di esclusione da una selezione. Il segretario comunale allerta gli uffici, il sindaco chiede informazioni. Ma la domanda strategica — quella che davvero conta — non è "perché ci hanno fatto causa?", bensì: "Come ci difendiamo, e da dove cominciamo?"
La prospettiva del Comune come parte resistente nel processo amministrativo è radicalmente diversa da quella del ricorrente. Chi agisce sceglie i tempi, i motivi, il terreno del contendere. Chi si difende deve essere pronto a ribaltare quella scelta, valorizzando i punti di debolezza del ricorso altrui fin dall'udienza cautelare. E spesso, come insegna la giurisprudenza recente, è proprio in quella sede che si vince o si perde.
Le eccezioni preliminari: la prima linea di difesa
Prima ancora di entrare nel merito del provvedimento impugnato, il difensore dell'ente locale deve esaminare il ricorso con occhio critico alla ricerca di vizi che ne impediscano l'esame nel merito. La legge impone al ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto per proporre ricorso al TAR: superato questo limite, l'atto diventa inoppugnabile e il ricorso va dichiarato irricevibile. Si tratta di un termine che non ammette distrazioni, come ricordato in dottrina e giurisprudenza costante.
Ma la tardività non è l'unica eccezione preliminare spendibile. Centrale è la questione della legittimazione al ricorso: chi impugna deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla decisione. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 8 maggio 2026, n. 3606 (Pres. Caringella), ha confermato questo principio in una controversia riguardante una selezione concorsuale comunale, accogliendo l'appello del Comune di Castel Morrone e rigettando il ricorso di primo grado — tra gli altri motivi — rilevando come il TAR Campania avesse omesso di verificare la sussistenza di una lesione personale, attuale e concreta in capo al ricorrente, condizione imprescindibile per la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.
Un altro profilo spesso trascurato riguarda la corretta individuazione della parte resistente. Non sempre il Comune è il soggetto legittimato passivamente. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza 19 novembre 2024, n. 1612 (depositata nel 2025), ha ribadito che quando il Sindaco agisce in veste di Ufficiale di Governo — ad esempio in materia anagrafica — i suoi atti sono imputabili direttamente allo Stato, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'ente comunale e necessità di evocare in giudizio il Ministero dell'Interno tramite l'Avvocatura dello Stato. Un ricorso notificato erroneamente al solo Comune, in tale contesto, può essere dichiarato inammissibile, e questo errore del ricorrente diventa una preziosa arma difensiva per l'ente.
Altro profilo da verificare con attenzione è l'impugnabilità dell'atto. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 30 aprile 2026, n. 3383 (Pres. Caringella), ha confermato un principio fondamentale: qualora il privato non introduca elementi nuovi — né istruttori né motivazionali — rispetto a una precedente istanza già rigettata, il successivo atto negativo dell'amministrazione assume carattere meramente confermativo del diniego precedente, privo di autonoma portata lesiva e quindi non autonomamente impugnabile. Ne deriva che un ricorso proposto contro tale atto va dichiarato inammissibile. Per il Comune resistente, riconoscere questa situazione e eccepirla tempestivamente significa chiudere il contenzioso senza nemmeno entrare nel merito.
La fase cautelare e i vizi della motivazione apparente
Il cuore pulsante del giudizio amministrativo di primo grado è spesso la fase cautelare. Il ricorrente chiede la sospensione dell'atto impugnato, allegando il fumus boni iuris e il periculum in mora. L'ente locale deve contrastare entrambi i presupposti con una memoria difensiva precisa, depositata prima dell'udienza camerale, che anticipi già la difesa nel merito.
Il periculum in mora merita attenzione particolare: come sottolineato dal Consiglio di Stato, Sezione II, nella sentenza 25 febbraio 2026, n. 1526 (Pres. Poli), il collegio ha respinto la domanda cautelare proposta dal Comune appellante perché quest'ultimo «non ha allegato né comunque provato di poter subire un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio». Il principio — qui applicato a un ente che aveva proposto appello — vale specularmente anche per il privato che chiede la sospensiva: se non prova concretamente un danno irreversibile, la domanda cautelare deve essere respinta.
Sul fronte del merito, uno degli argomenti difensivi più efficaci di cui può giovarsi l'ente resistente riguarda la qualità del provvedimento impugnato: un atto ben motivato, che abbia tenuto conto di tutte le censure e delle specificità del caso concreto, resiste in giudizio. Al contrario, una motivazione apparente — che richiami principi astratti senza confrontarsi con i fatti specifici — è vizio che può inficiare non solo l'atto ma anche la sentenza del TAR che lo abbia confermato. Il Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza 23 marzo 2026, n. 2417 (Pres. De Nictolis, Rel. Scarpato), ha annullato con rinvio una sentenza del TAR Lazio proprio perché quest'ultimo aveva respinto il ricorso con «formula sintetica», senza confrontarsi con le specifiche censure del ricorrente relative alla mancata considerazione, da parte del Comune, delle peculiarità della situazione di fatto dell'immobile in sede istruttoria. Il principio è biunivoco: se il TAR non può limitarsi a una motivazione apparente, nemmeno il Comune può adottare provvedimenti immotivati. Curata l'istruttoria e articolata la motivazione del provvedimento, il Comune si mette al riparo da questa specifica linea di attacco.
Vi è poi il delicato tema della potestà regolamentare degli enti locali. Il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza 17 aprile 2026, n. 3044 (Pres. Caringella), ha affrontato il caso di una misura sanzionatoria di sospensione dell'attività prevista da un regolamento di Polizia Urbana comunale, annullata dal TAR Lazio per «insussistenza del potere dell'Amministrazione» in assenza di una norma primaria abilitante. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Comune, riformando la sentenza di primo grado. La pronuncia ricorda agli enti locali un punto cruciale: la potestà regolamentare esiste, ma deve trovare copertura in una fonte primaria; ed è compito del difensore del Comune individuare, nel ricorso avversario, l'eventuale errore di ricostruzione del quadro normativo su cui si fonda la censura.
Come recita il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto assiste chi veglia — la difesa dell'ente locale non può essere passiva o tardiva. Ogni notifica di ricorso deve attivare una verifica immediata: termine di deposito della memoria di costituzione (entro 60 giorni dalla notifica del ricorso), raccolta della documentazione endoprocedimentale, valutazione delle eccezioni preliminari, impostazione della strategia per la camera di consiglio.
Come scriveva Luigi Pirandello, «la realtà che ho davanti non è sempre quella che sembra». Nel processo amministrativo questa intuizione si traduce in un'avvertenza pratica: il provvedimento che appare vulnerabile agli occhi del ricorrente può rivelarsi solidissimo se difeso con competenza giuridica e conoscenza del dato istruttorio. E viceversa: atti ritenuti sicuri dall'ufficio tecnico possono crollare in udienza se non adeguatamente sostenuti in giudizio.
Gli errori più comuni degli enti locali in questa fase sono sistematici: costituirsi in giudizio con memorie generiche prive di eccezioni specifiche; non valorizzare il difetto di interesse o la tardività del ricorso; non presidiare l'udienza cautelare con una difesa scritta articolata; trascurare il rischio di condanna alle spese processuali, che grava sull'ente in caso di soccombenza. Il T.A.R. Veneto, Sezione II, con sentenza 3 marzo 2026, n. 508 (Pres. Flaim, Est. Rinaldi), ha affrontato una vicenda in materia di SCIA e autotutela, ribadendo la natura decadenziale del termine per l'esercizio del potere di autotutela — un profilo che, se non eccepito tempestivamente dall'ente resistente, può far perdere una difesa altrimenti solida.
La gestione del contenzioso amministrativo non è un adempimento burocratico. È una funzione strategica che richiede un presidio costante: dalla cura dell'atto nella fase procedimentale, alla costruzione della difesa in udienza, fino all'eventuale appello al Consiglio di Stato. Affrontare ogni ricorso con questa consapevolezza è la condizione necessaria — anche se non sempre sufficiente — per uscire dal giudizio con il provvedimento intatto.
Redazione - Staff Studio Legale MP