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Immaginate di aver acquistato un portafoglio di crediti deteriorati a un prezzo appetibile, di aver avviato le procedure esecutive nei confronti dei debitori, e di scoprire in udienza che il giudice ritiene insufficiente la prova della vostra titolarità sul singolo credito. L'azione si arena. Il tempo scorre. I costi aumentano. Il rendimento atteso evapora.
Non è uno scenario ipotetico. È quanto accade con frequenza crescente in Italia, in un mercato NPL che muove miliardi ma che spesso trascura il momento più delicato dell'intera operazione: la due diligence legale preventiva sull'effettiva aggredibilità giudiziale dei crediti acquistati.
Il quadro normativo e il contenzioso in evoluzione
Le operazioni di cessione in blocco di crediti deteriorati trovano il proprio riferimento normativo principale nell'art. 58 del Testo Unico Bancario, che consente il trasferimento en masse di portafogli di crediti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in deroga alle regole ordinarie della cessione ex art. 1260 c.c. Accanto a questo strumento, la legge 30 aprile 1999, n. 130 disciplina le operazioni di cartolarizzazione, nelle quali una società veicolo (SPV) acquista i crediti e li trasforma in titoli collocabili sul mercato dei capitali.
Questo sistema, comprensibile nella logica di efficienza operativa che presiede alle grandi operazioni di mercato, genera però un paradosso strutturale: gli avvisi di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale vengono redatti in termini volutamente ampi per coprire portafogli eterogenei, e quella scelta si trasforma in un fattore di rischio processuale quando il debitore propone opposizione e contesta la titolarità del credito in capo al cessionario. La pubblicazione in Gazzetta produce effetti di pubblicità-notizia erga omnes, ma non prova, da sola, che uno specifico credito fosse incluso nell'operazione.
Su questo terreno, la giurisprudenza italiana ha sviluppato negli ultimi anni un orientamento sempre più rigoroso — e chi investe nel settore non può permettersi di ignorarlo.
La svolta più significativa del 2026 è la Cass. civ., Sez. III, sentenza 23 maggio 2026, n. 15900, Pres. Scarano, Rel. Pellecchia. La Corte ha ribadito con chiarezza il seguente principio di diritto: chi agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione, fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale — salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. La Corte ha altresì censurato la Corte territoriale che non aveva accertato né la sussistenza del contratto di cessione né l'inclusione dello specifico credito nel blocco ceduto.
Il medesimo principio era stato già enunciato con le ordinanze Cass. civ., nn. 23834 e 23849 del 25 agosto 2025, nelle quali la Suprema Corte aveva precisato che il mero possesso della copia dei documenti non dimostra l'effettiva titolarità del credito, e che l'onere di provare l'inclusione del singolo credito nel perimetro ceduto incombe interamente sul cessionario.
Non meno rilevante, sul piano della dimensione europea del fenomeno, è la Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza 11 giugno 2026, causa C-65/25, che ha chiarito i confini temporali di applicazione della Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e sugli acquirenti di crediti deteriorati: i crediti ceduti prima del recepimento della normativa restano fuori dal perimetro della direttiva, con la conseguenza che il diritto europeo, per quel periodo, non imponeva né la forma scritta dei contratti di cessione in blocco né la sottoposizione dei cessionari a vigilanza prudenziale sul versante antiriciclaggio. Questa pronuncia incide direttamente sui numerosi giudizi pendenti in cui i debitori ceduti contestano la validità o l'opponibilità delle cessioni facendo leva sull'assenza di forma scritta: per le cessioni ante-recepimento, tale argomento difensivo perde forza, ma la questione probatoria sulla titolarità del singolo credito rimane intatta e rilevante.
Cosa verifica davvero una due diligence legale prima dell'acquisto
La pre-acquisition due diligence legale su un portafoglio NPL non si esaurisce nell'analisi dei documenti contrattuali originari (contratti di mutuo, di finanziamento, fideiussioni) o nella verifica delle garanzie reali. Il profilo che la giurisprudenza più recente mette in primo piano è quello della catena documentale della cessione: ogni passaggio del credito dal cedente originario al cessionario finale deve poter essere ricostruito senza lacune, con documentazione idonea a identificare senza incertezze la posizione ceduta.
Un credito può aver percorso una traiettoria complessa: dalla banca originator a un primo fondo, poi ceduto a una SPV, poi gestito da un servicer che agisce per conto di un soggetto ulteriore. Ogni anello di questa catena deve essere documentato. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ha, nella migliore delle ipotesi, valore indiziario — e quel valore si riduce ulteriormente quando l'avviso è stato pubblicato su iniziativa del solo cessionario, senza il concorso del cedente.
Un punto pratico spesso trascurato: la due diligence legale non rileva solo a fini processuali. La qualità documentale incide direttamente sul prezzo di acquisto del portafoglio. Un credito supportato da documentazione completa — contratto originario, piano di ammortamento, estratti conto, catena di cessioni ricostruibile, garanzie reali iscritte e aggiornate — vale più di un credito nominalmente identico ma documentalmente lacunoso. La differenza si misura in termini di probabilità di recupero, di tempi attesi e di costi di contenziosi difensivi.
Vi è un ulteriore profilo che merita attenzione e che la dottrina ha finora esaminato in modo insufficiente: la due diligence sulla posizione del garante. I portafogli NPL includono frequentemente crediti assistiti da fideiussioni bancarie, molte delle quali potrebbero essere colpite da nullità parziale per violazione della normativa antitrust (schema ABI) — questione su cui la giurisprudenza è in piena evoluzione. Un acquirente che non abbia verificato la validità delle fideiussioni annesse al portafoglio potrebbe scoprire, solo dopo l'acquisto, che una quota significativa delle garanzie è inutilizzabile, con un impatto diretto sul valore reale del portafoglio acquistato.
Il brocardo actori incumbit probatio — l'onere della prova grava su chi agisce — sintetizza con precisione tecnica il rischio che la giurisprudenza ha reso concreto: il cessionario che non dispone di documentazione sufficiente non è solo un litigante in difficoltà; è un soggetto che, acquistando il credito, ha acquistato anche la necessità di dimostrarne la titolarità in ogni procedimento. Se quella dimostrazione non regge all'esame del giudice, l'azione di recupero viene paralizzata indipendentemente dalla fondatezza originaria del credito.
Come scriveva Francesco Carnelutti, «il processo non è la continuazione del diritto ma la sua verifica»: un credito reale, non adeguatamente provato, produce in giudizio lo stesso risultato di un credito inesistente.
Sul piano operativo, chi si occupa di acquistare portafogli NPL dovrebbe strutturare la due diligence legale su almeno quattro livelli di analisi: la verifica della documentazione contrattuale originaria (incluse le condizioni economiche e le clausole potenzialmente nulle); la ricostruzione completa della catena delle cessioni fino al momento dell'acquisto; la verifica della tenuta delle garanzie reali (ipoteche, privilegi) e personali (fideiussioni); e infine l'analisi dello stato procedurale di ogni posizione già oggetto di azione giudiziale o esecutiva — verificando in particolare se siano stati notificati atti al debitore e se siano emerse eccezioni difensive già in corso di giudizio.
Un aspetto che spesso sfugge anche agli operatori più strutturati: la virtual data room messa a disposizione dal cedente non è necessariamente completa. Il venditore ha interesse a mostrare il portafoglio nel migliore dei modi possibile, ma la selezione dei documenti è sua. Una due diligence seria richiede un campionamento metodico e una verifica incrociata tra i dati dello data tape e la documentazione effettiva — perché le discordanze tra dato informatico e documento originale sono più frequenti di quanto si creda.
Il tema acquista ulteriore rilevanza in ragione del D.Lgs. 116/2024, con cui l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2021/2167: i gestori di crediti deteriorati sono oggi soggetti a un registro obbligatorio ex art. 114 TUB, e il Tribunale di Brindisi — con sentenza dell'8 febbraio 2026 e con ordinanza del 20 maggio 2026 — si è già pronunciato sull'operatività temporale dell'iscrizione nel registro e sulle conseguenze dell'omessa iscrizione sull'attività di gestione posta in essere. Chi partecipa al mercato NPL senza curare la conformità regolamentare rischia di vedersi opporre anche questo ulteriore profilo difensivo da parte del debitore.
In definitiva, la due diligence legale su un portafoglio di crediti deteriorati non è una formalità preliminare all'acquisto: è lo strumento che determina se il prezzo pagato riflette il valore reale del credito o solo il suo valore nominale. La distanza tra questi due numeri — misurata in termini di recuperabilità effettiva e di tenuta processuale — è esattamente il perimetro entro cui si concentrano i rischi che la giurisprudenza più recente ha reso impossibile ignorare.
Redazione - Staff Studio Legale MP