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Contratto calciatore: la clausola di recesso dopo Diarra - Studio Legale MP - Verona

Un calciatore che ha trascorso tre stagioni in Serie B vuole cambiare squadra prima della scadenza naturale del contratto. Il procuratore parla di "clausola rescissoria", la società minaccia un risarcimento milionario, l'atleta non sa chi ha ragione. Questa scena si ripete ogni estate in migliaia di varianti — non solo nel calcio di vertice, ma anche nei campionati dilettantistici dove la riforma del lavoro sportivo ha introdotto regole che molte parti ancora non conoscono a fondo.

Il quadro normativo di riferimento si è profondamente trasformato nell'ultimo biennio. La riforma dello sport e il contratto a otto anni

Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 — con i suoi successivi decreti correttivi — ha ridisegnato l'intero sistema del lavoro sportivo, abrogando la Legge 23 marzo 1981, n. 91 a decorrere dal 1° luglio 2023. Il Decreto 30 giugno 2025, n. 96, convertito in legge, ha esteso la durata massima dei contratti sportivi subordinati da cinque a otto anni. Una modifica apparentemente tecnica che ha implicazioni contrattuali rilevantissime: un atleta che firma a venti anni può legarsi a una società fino alla soglia dei trent'anni, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di recesso anticipato, indennizzi e potere negoziale.

Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o comunque limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Questo divieto, scolpito all'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, è spesso ignorato nella prassi, dove accordi integrativi vengono sottoscritti in corso di contratto senza che l'atleta sia assistito da adeguata consulenza legale.

È consentita la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali. Il consenso dell'atleta è dunque condizione necessaria, non mera formalità: un punto che nella prassi dei trasferimenti viene spesso sottovalutato, con potenziale nullità dell'atto.

Uno dei nodi giuridici più ricorrenti riguarda la cosiddetta "clausola rescissoria", denominazione impropria che nasconde una struttura giuridica ben precisa. Tale clausola non ha nulla a che fare con l'istituto della rescissione che riguarda la lesione ultra dimidium per contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno, ma riguarda piuttosto il recesso da un contratto. Dal punto di vista giuridico si tratta pertanto di una multa penitenziale, ovvero la prestazione di un corrispettivo pattuito per il recesso dal rapporto, ai sensi dell'art. 1373, comma 3, del Codice civile. Questa distinzione non è accademica: incide sulla riducibilità della somma da parte del giudice, sulla sua qualificazione fiscale, sulla possibilità di rimoduliazione in fase di trattativa.

La sentenza Diarra e il nuovo equilibrio contrattuale

Il contesto internazionale è stato segnato da una pronuncia destinata a produrre effetti prolungati sul sistema calcistico europeo. Trent'anni dopo la sentenza Bosman, la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel caso Diarra del 4 ottobre 2024 (C-650/22) ha stabilito che alcune disposizioni delle FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players violano il diritto dell'Unione europea, in particolare i principi sulla libera circolazione dei lavoratori.

Le conseguenze pratiche sono significative: i rischi, in questo mutato scenario, continueranno a gravare su entrambe le parti — società e calciatore. Per ridurre l'incertezza, uno strumento da considerare, idoneo a riequilibrare gli interessi e a prevenire contenziosi dall'esito non del tutto prevedibile, è una clausola rescissoria flessibile e calibrata sull'effettivo valore, attuale e prospettico, del calciatore. La clausola rescissoria del futuro, di cui si sta già parlando diffusamente in Europa, dovrebbe essere dinamica, con importi modulabili in base alle prestazioni sportive del calciatore e alla posizione competitiva ed economica del club.

L'impatto di Diarra sull'ordinamento italiano è ancora in fase di metabolizzazione. Sul piano interno, la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva già chiarito la natura giuridica delle operazioni di cessione del contratto, con rilevanti implicazioni pratiche. Le plusvalenze derivanti dalle vendite dei calciatori sono imponibili non soltanto ai fini Ires, ma anche per l'Irap, in quanto la cessione del cartellino è assimilabile alla vendita di un'immobilizzazione strumentale della società calcistica: è quanto ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8724 del 2 aprile 2025, Sez. Tributaria. La qualificazione del diritto alle prestazioni sportive come bene strumentale della società — e non come mero contratto di lavoro ceduto — è un passaggio cruciale per comprendere perché i patti di recesso anticipato hanno effetti che travalicano la semplice sfera privatistica e incidono sulla fiscalità dell'intera operazione.

La procedura di trasferimento richiede la redazione per iscritto di un accordo trilaterale di cessione del contratto tra calciatore, società cedente e cessionaria, denominato "variazione di tesseramento per calciatori professionisti", unitamente alla documentazione attestante il prezzo di cessione e le nuove condizioni contrattuali concordate tra società acquirente e atleta. L'accordo trilaterale è dunque un passaggio formale ineludibile: la mancanza anche di uno solo degli elementi richiesti determina la nullità del trasferimento ai sensi delle NOIF.

Sul piano della qualificazione del contratto di cessione, la Cass. civ., Sez. Tributaria, sentenza n. 661 del 12 gennaio 2023, ha ribadito che la cessione di calciatori da una società calcistica ad un'altra nel corso del rapporto — e dunque prima della scadenza del contratto — costituisce un'operazione economica rientrante nella nozione di cessione di bene strumentale, con tutte le conseguenze in termini di contabilizzazione delle plusvalenze e deducibilità dei costi correlati. Questo orientamento, consolidato e ribadito anche dall'ordinanza n. 2376 del 25 gennaio 2023, impone alle società di strutturare con attenzione ogni accordo di recesso anticipato, poiché il corrispettivo concordato assume rilevanza immediata ai fini IRES e IRAP.

Ai profili civilistici e fiscali si aggiunge la dimensione regolamentare federale. Il trasferimento del calciatore professionista o la cessione del contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante l'utilizzo di moduli predisposti dalle Leghe; essi dovranno essere depositati presso le Leghe non oltre il termine di cinque giorni dalla stipulazione. Il mancato rispetto di questi termini è una delle cause più frequenti di contenzioso davanti agli organi di giustizia sportiva.

Come nota critica che gli altri approfondimenti trascurano: la clausola di recesso pattuita in forma fissa — cioè con un importo determinato ab origine — nasconde un rischio sistemico. In alcune ipotesi, l'indennizzo determinato non rifletteva concretamente il reale valore delle prestazioni sportive del calciatore, poiché la somma viene stabilita ab origine del rapporto contrattuale e prima del trasferimento; non risultava prevedibile, di frequente, il successivo processo di maturazione dell'atleta, il conseguente miglioramento delle prestazioni e l'aumento del loro valore di mercato. In questi casi, spesso riferiti a calciatori appena promossi in prima squadra e provenienti dai settori giovanili, la somma pattuita come indennizzo si è rivelata troppo esigua per il valore del giocatore. Ciò significa che una clausola pensata per tutelare la società può trasformarsi in un canale di fuga a costo ridotto per l'atleta divenuto nel frattempo appetibile al mercato. Il rovescio del problema riguarda invece il calciatore meno brillante del previsto: la stessa clausola fissa può trasformarsi in un ostacolo insormontabile alla sua mobilità.

La risposta tecnica a questa criticità viene dalla stessa evoluzione del mercato internazionale: definire in modo chiaro le posizioni di club e calciatore fin dall'inizio del rapporto consente di allineare gli interessi e ridurre il rischio di contenzioso. Il raggiungimento di questo obiettivo passa dalla configurazione di una clausola rescissoria capace di superare le logiche tradizionali: non più un importo fisso pensato per attirare o scoraggiare club rivali, ma un meccanismo basato su parametri trasparenti e universali.

Sul piano normativo più recente, il D.L. 108/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2026, interviene sulla disciplina della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, istituita dall'art. 13-bis del D.Lgs. 36/2021. Una Commissione chiamata a scrutinare i bilanci dei club prima che le operazioni di mercato abbiano effetti definitivi sul sistema: anche questo strumento di vigilanza interagisce con la struttura delle clausole di recesso, perché l'equilibrio finanziario della società cessionaria è condizione implicita per la regolarità del trasferimento.

Con riferimento alla deducibilità dei costi relativi ai compensi corrisposti ai procuratori sportivi, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione valutando la tipologia dei contratti di mandato, l'individuazione del soggetto conferente e il titolare dell'interesse soddisfatto, al fine di verificare l'inerenza del costo ai sensi dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986. Questo principio, fissato dalla Cass. civ. Sez. Trib. n. 8724/2025, si estende al meccanismo dei pagamenti collegati alle clausole di recesso: ogni somma transitata deve essere documentata e ricondotta alla corretta categoria reddituale.

Il brocardo vigilantibus iura subveniunt — il diritto soccorre chi vigila sui propri interessi — non è mai stato tanto pertinente come nel diritto sportivo contemporaneo. L'atleta che firma un contratto pluriennale senza comprenderne le clausole di uscita, il club che inserisce un patto di recesso senza calibrarlo sull'evoluzione del calciatore, la società cedente che non rispetta i termini formali del trasferimento: sono tutti soggetti che, non presidiando i propri interessi in fase negoziale, si trovano poi esposti a controversie lunghe e costose. Luigi Ferrajoli, riflettendo sui rapporti tra diritto e forza, osservava che la garanzia formale dei diritti vale quanto la capacità di farli valere concretamente: un principio che nel diritto sportivo assume una dimensione particolarmente acuta, dove la brevità della carriera agonistica rende ogni anno di contenzioso una perdita irreversibile.

Il panorama attuale — riforma del lavoro sportivo, sentenza Diarra, nuovo Decreto Sport 2026, durata contrattuale estesa a otto anni, evoluzione della clausola di recesso verso modelli dinamici — impone una riflessione che va oltre la singola operazione di mercato. Il contratto sportivo è diventato un documento giuridico complesso, che interagisce con norme di diritto del lavoro, diritto tributario, regolamento federale e diritto dell'Unione europea. Trattarlo come una mera formalità burocratica, da delegare interamente al procuratore o alla segreteria del club, espone tutti i soggetti coinvolti a rischi che la giurisprudenza — sia nazionale che internazionale — ha dimostrato di non sottovalutare.

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  • 14 luglio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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