Famiglia con figlie disabili cacciata da un volo EasyJet a Praga. Cosa dice la legge e come ottenere giustizia in caso di discriminazione.
Quando si parla di diritti dei passeggeri con disabilità, la normativa europea è chiara: il vettore ha l'obbligo di garantire assistenza e accessibilità, non discriminazione. Tuttavia, l'episodio avvenuto all'aeroporto di Praga, che ha coinvolto una famiglia italiana con due bambine gemelle – una con diagnosi di autismo e l'altra con Adhd – solleva dubbi sulla corretta applicazione di tali disposizioni.
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2006 , i vettori aerei, i gestori aeroportuali e le agenzie di viaggio sono tenuti a garantire assistenza gratuita ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta. L'articolo 3, comma 2, dispone che non è rifiutato ammettere l'imbarco per motivi legati alla disabilità, salvo che ciò comporti rischi concreti e documentabili per la sicurezza del volo.
Il Regolamento (UE) n. 261/2004 , inoltre, disciplina i casi di negato imbarco e impone obblighi risarcitori in assenza di giustificazioni oggettive. A livello nazionale, la Legge n. 67/2006 vieta ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, prevedendo rimedi risarcitori e misure inibitorie.
I fatti si sono verificati presso l'aeroporto internazionale di Praga. Durante l'attesa per il volo EasyJet diretto in Italia, le due bambine hanno superato i varchi di imbarco correndo. Un comportamento che, secondo quanto riferito dal padre, è stato gestito senza alcuna aggressività. Tuttavia, il personale di bordo avrebbe impedito l'imbarco , nonostante la presentazione dei certificati ai sensi della Legge 104/1992.
Nonostante i tentativi di spiegazione da parte dei genitori – ostacolati dalla barriera linguistica – la compagnia avrebbe richiesto l'intervento della polizia. Dodici agenti armati, otto dei quali con fucili automatici, avrebbero accerchiato la famiglia. Nessuna accusa formale è stata mossa, ma il trattamento è stato percepito come sproporzionato e umiliante .
Come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C-354/13) , il rifiuto di imbarco fondato esclusivamente su presunti “comportamenti problematici” legati alla disabilità integra una violazione del diritto antidiscriminatorio. La stessa Cassazione civile , con ordinanza n. 30269/2022, ha ribadito che il diritto alla mobilità del disabile è inviolabile e deve essere tutelato anche quando comporta misure organizzative straordinarie da parte dei vettori.
L'episodio di Praga rappresenta un caso emblematico in cui la mancanza di comunicazione e formazione del volo personale si è trasformata in una discriminazione oggettiva . In assenza di minacce, aggressioni o rischi reali per la sicurezza, l'allontanamento forzato di una famiglia con minori disabili non trova giustificazione normativa. Il diritto a viaggiare in sicurezza e dignità, anche per chi ha fragilità, non è negoziabile.
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Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.