*"Nessun uomo è illegale su questa terra"*, scriveva Elie Wiesel nel confrontarsi con il destino degli esclusi. Una tensione morale che il diritto dell'immigrazione è chiamato a tradurre in garanzie concrete — il che non avviene affatto automaticamente, come dimostra la quotidianità del contenzioso in materia di permessi di soggiorno.
Chi vive e lavora regolarmente in Italia da anni può trovarsi improvvisamente in bilico: la Questura che non risponde nei termini di legge, il provvedimento di diniego motivato in modo generico, l'espulsione che arriva quasi in contemporanea al rifiuto del titolo di soggiorno. Il quadro normativo attuale — profondamente modificato dal d.l. n. 20/2023 (c.d. "decreto Cutro") e dai successivi interventi legislativi — impone di conoscere con precisione i meccanismi di tutela disponibili e i limiti entro cui esercitarli. In assenza di una difesa tecnica pronta e consapevole, le conseguenze possono essere gravissime e irreversibili.
**Il problema del termine di presentazione: natura non perentoria e valutazione discrezionale**
Uno dei nodi più ricorrenti nella prassi riguarda il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo rispetto alla scadenza del titolo. Le Questure tendono spesso a trattare tale ritardo come causa automatica di rigetto, quasi che il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 avesse natura perentoria. La giurisprudenza amministrativa, invece, è ormai granitica nel senso opposto.
Il *TAR Emilia-Romagna, Sez. I, sentenza 28 gennaio 2026 n. 142* ha ribadito in modo esplicito che il termine entro cui presentare la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno *non ha natura perentoria*, confermando che l'Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione complessiva della situazione del richiedente — integrando l'orientamento del Consiglio di Stato n. 1410/2025 — e che il ritardo nella presentazione, se non imputabile a condotta dolosa dello straniero ma a difficoltà oggettive, non giustifica automaticamente il diniego. In quel caso concreto, il ricorrente non aveva precedenti penali, era regolarmente occupato con reddito congruo, e il ritardo era dipeso da problematiche nel Paese d'origine: elementi che imponevano all'Amministrazione un'istruttoria completa prima di decidere.
La stessa logica è stata applicata, con riferimento al permesso per cure mediche, dal *Tribunale di Roma, sentenza n. 1438/2026 del 28 gennaio 2026 (RG 56531/2025)*, che ha accolto il ricorso di un cittadino albanese al quale il Questore di Roma aveva negato il rinnovo del permesso per cure mediche, ritenendo incompatibili i frequenti rientri in Albania con il diritto previsto dall'art. 19, co. 2, lett. d-bis) del TU immigrazione. Il Tribunale ha accertato la grave patologia del ricorrente e ha chiarito che il permesso per cure mediche non richiede necessariamente un piano terapeutico indisponibile nel Paese d'origine, e che la comparazione tra diritti del privato e interesse pubblico deve essere effettuata *in concreto* — richiamando anche il TAR Calabria, sentenza del 12 gennaio 2026 n. 28 — e non attraverso motivazioni standardizzate e prive di riferimento alla situazione individuale. Una motivazione "a modello" applicabile a qualunque istanza è, per sé sola, illegittima.
**Inerzia amministrativa: i rimedi contro il silenzio della Questura**
Il problema dell'inerzia amministrativa è, se possibile, ancora più grave del rigetto esplicito. Le Questure italiane — inclusa quella di Verona — accumulano ritardi strutturali nel trattare le domande di rinnovo e rilascio del permesso di soggiorno. Il TAR Toscana, Sez. II, sentenza 26 febbraio 2026 n. 413, si è occupato di un caso emblematico: un cittadino straniero titolare di permesso CE per soggiornanti di lungo periodo aveva presentato domanda di aggiornamento del titolo il 4 luglio 2023, aveva completato il fotosegnalamento, aveva reiterato i solleciti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2025, senza ricevere alcun riscontro dalla Questura di Firenze per oltre due anni. Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento, ribadendo che il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è atto meramente interlocutorio e non è idoneo ad assolvere all'obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa.
Questo principio ha implicazioni operative immediate: decorsi i termini di legge (novanta giorni per il permesso di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9, co. 2, d.lgs. 286/1998), lo straniero può — e spesso deve — ricorrere al giudice amministrativo per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere, secondo gli artt. 31 e 117 c.p.a., senza necessità di previa diffida formale, e fin quando perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine. La "cedola" di ricevuta della pratica consente di continuare a lavorare e circolare, ma non costituisce risposta al procedimento: lo straniero ha diritto a un provvedimento espresso, e la sua assenza è impugnabile.
*Ius est ars boni et aequi*: il diritto non può ridursi alla registrazione dell'inerzia dei pubblici poteri, ma deve apprestare rimedi effettivi a chi quella inerzia subisce ingiustamente.
**Il decreto Cutro e il rischio di espulsione contestuale al diniego: un equilibrio precario**
L'innovazione normativa che ha destato maggiori preoccupazioni tra i pratici del diritto è quella introdotta dal d.l. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), che ha abrogato il secondo comma dell'art. 12 del d.p.r. n. 394/1999. Fino a quella riforma, quando il permesso di soggiorno era rifiutato, il Questore era obbligato a invitare lo straniero a lasciare il territorio entro quindici giorni — un termine di garanzia che permetteva di impugnare il diniego prima che scattasse l'espulsione, e di presentare eventualmente domanda di protezione internazionale.
Dopo l'abrogazione, questa finestra di tutela è venuta meno: il diniego del permesso può essere contestuale all'adozione del provvedimento espulsivo. La Corte di cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 32605, pubblicata il 14 dicembre 2025, ha analizzato per la prima volta in modo sistematico questa nuova configurazione normativa, evidenziando le criticità del meccanismo rispetto all'art. 1, Prot. 7 CEDU — che garantisce allo straniero legalmente residente il diritto di far valere le ragioni contrarie alla propria espulsione, di farle esaminare e di farsi rappresentare davanti all'autorità competente prima di essere allontanato.
Il nodo è cruciale: se il provvedimento espulsivo viene adottato immediatamente dopo — o contestualmente a — il diniego del permesso, lo straniero si trova nella situazione di dover impugnare due atti distinti in tempi strettissimi, spesso senza avere ancora contezza della piena portata della sua posizione giuridica. In questo contesto, la tempestività della consulenza legale non è un valore aggiunto: è una condizione di sopravvivenza del diritto alla difesa.
Un ulteriore profilo critico, su cui le pronunce recenti insistono, riguarda la *traduzione dei provvedimenti*. Il TAR Emilia-Romagna, Sez. I, sentenza 13 febbraio 2026 n. 254, ha ribadito che, sebbene la mancata traduzione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno nella lingua conosciuta dallo straniero non lo invalidi automaticamente, essa rileva ogniqualvolta abbia concretamente impedito allo straniero di esercitare il proprio diritto alla difesa in modo tempestivo e compiuto. La verifica va condotta caso per caso, tenendo conto delle modalità della notifica, dell'eventuale assistenza di un interprete e della presenza di un difensore.
**L'intreccio con la protezione internazionale: sospensione dell'espulsione e limbo giuridico**
Parallelamente al contenzioso sul permesso di soggiorno, si colloca la disciplina della protezione internazionale, con la quale il diritto al rinnovo si intreccia in modo sempre più frequente. La Corte di cassazione, Sez. I pen., sentenza n. 825/2026, depositata il 9 gennaio 2026, ha annullato con rinvio il provvedimento che aveva rigettato l'opposizione all'espulsione di uno straniero detenuto, il quale aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale presso l'ufficio immigrazione della Questura di Pavia: la Corte ha ribadito che tale manifestazione di volontà, ancorché non ancora sfociata nella presentazione formale del modulo C3, è sufficiente a determinare l'applicabilità delle garanzie previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 25/2008.
L'intreccio tra il procedimento di espulsione e quello di protezione internazionale genera però anche situazioni di incertezza giuridica prolungata. La *Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 27 marzo 2026*, è intervenuta in una vicenda che vede protagonista un cittadino straniero trattenuto nei CPR — prima in Albania (Gjader), poi a Bari — a seguito di plurimi provvedimenti di trattenimento. La pronuncia della Consulta, pur concludendosi con una declaratoria di inammissibilità per difetto di rilevanza nel caso concreto, ha una portata sistemica di rilievo notevole: la Corte evidenzia il rischio di *vuoti di tutela* nella protezione della libertà personale nel segmento temporale tra la mancata convalida di un provvedimento di trattenimento "secondario" e l'eventuale adozione di un nuovo provvedimento, denunciando la possibilità di una "zona franca giurisdizionale" nella quale lo straniero, pur formalmente liberato dall'autorità giudiziaria, non può allontanarsi dal CPR. La Corte ha quindi sollecitato un intervento del legislatore per sanare le criticità del sistema, in conformità agli artt. 3, 13 e 24 Cost. e agli obblighi internazionali.
Il quadro che ne emerge è quello di un sistema normativo che, nella sua stratificazione e nelle sue contraddizioni interne, richiede una navigazione tecnica che il singolo straniero — spesso privo di strumenti linguistici adeguati e di conoscenza del sistema giuridico italiano — non può affrontare da solo.
**Cosa fare concretamente**
Sul piano operativo, ogni straniero che si trovi in una delle situazioni descritte — diniego del rinnovo, silenzio della Questura, revoca del titolo, espulsione contestuale al rifiuto, o pendenza di domanda di protezione internazionale — deve agire rapidamente e con una strategia difensiva coordinata. I termini di impugnazione sono perentori: sessanta giorni dalla notifica del provvedimento davanti al TAR per il diniego del permesso di soggiorno, con possibilità di chiedere misure cautelari urgenti. Per il silenzio-inadempimento, il ricorso può essere proposto fintanto che perdura l'inerzia e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine procedimentale. Per i provvedimenti di espulsione del Prefetto, il giudice competente è il Giudice di pace, con termini molto più brevi.
In tutti questi casi, la documentazione della propria situazione — contratti di lavoro, buste paga, certificati medici, composizione del nucleo familiare, prova dell'integrazione sociale e scolastica dei figli — costituisce il materiale essenziale di una difesa efficace. Il diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU e recepito nella giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n. 34177/2025, in tema di valutazione ponderata della pericolosità attuale rispetto a condanne pregresse), non si richiama in astratto: si prova con i fatti, documento per documento.
Redazione - Staff Studio Legale MP